Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/09/2022, n. 27744
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9001-2021 proposto da: A STARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FONTI DEL CLITUNNO
25, presso lo studio dell'avvocato F A, rappresentata e difesa dall'avvocato R S A C;
- ricorrente -
contro
SALUS M.C. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DENICO DE S, B B, DEMETRIO VERBARO e ILEANA DE S;
- controricorrente -
nonchè
contro
REGIONE CALABRIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 956/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere F G;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte vogliano dichiarare inammissibile il ricorso.
RILEVATO CHE
1. La società Salus s.r.l. propose ricorso al TAR della Calabria per ottenere l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della nota protocollo n. 36237 del 1 aprile 2020 dell'ASP di Catanzaro e dei provvedimenti presupposti e conseguenti con la quale era stata disposta nelle more delle verifiche della sussistenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento la sospensione del contratto, sottoscritto dalla sola Salus s.r.I., in virtù del quale la società erogava prestazioni socio sanitarie residenziali in favore di anziani non autosufficienti e non assistibili a domicilio attraverso una struttura sita Ric. 2021 n. 09001 sez. SU - ud. 21-06-2022 -2- in Chiaravalle Centrale alla Via Filangieri e la società era stata diffidata dall'effettuare nuovi ricoveri anche in regime privatistico.
2. Il TAR della Calabria dichiarò inammissibile il ricorso sul rilievo che i provvedimenti impugnati non erano idonei a incidere negativamente sulla sfera giuridica della società ricorrente essendo solo strumentali al provvedimento di revoca o sospensione dell'accreditamento non ancora intervenuto. Osservò inoltre che, contro l'inerzia mantenuta dall'A.S.P., la società avrebbe dovuto agire con un'actio contra silentium ex artt.31 e 117 c.p.a. e non con l'azione di annullamento proposta.
3. Il Consiglio di Stato, investito del gravame da parte della società, lo ha accolto annullando i provvedimenti impugnati.
3.1. Il giudice di appello ha ritenuto, in primo luogo, ammissibile la domanda proposta sul rilievo che la sospensione del procedimento di formalizzazione del contratto con la società istante - già accreditata da circa 20 anni, cui si collegano le diffide da parte della ASP di Catanzaro sollecitate dalla Regione Calabria a compiere attività anche in forma privata - è atto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica della società ricorrente.
3.2. Inoltre, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di sospensione sine die perché in contrasto con la sua natura cautelare e di durata temporanea. Ha osservato che, diversamente opinando, si dovrebbe ravvisare nel provvedimento un implicito ritiro dell'accreditamento adottato senza alcuna garanzia di contraddittorio. Ha evidenziato che sarebbe stata necessaria l'indicazione di un termine a salvaguardia della certezza della posizione giuridica della parte. Ha sottolineato, infatti, che a distanza di molti mesi dall'adozione della sospensione non era intervenuto alcun provvedimento e che sarebbe stato onere dell'Amministrazione contestare eventuali responsabilità nella gestione alla società, assicurando
FONTI DEL CLITUNNO
25, presso lo studio dell'avvocato F A, rappresentata e difesa dall'avvocato R S A C;
- ricorrente -
contro
SALUS M.C. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DENICO DE S, B B, DEMETRIO VERBARO e ILEANA DE S;
- controricorrente -
nonchè
contro
REGIONE CALABRIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 956/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere F G;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte vogliano dichiarare inammissibile il ricorso.
RILEVATO CHE
1. La società Salus s.r.l. propose ricorso al TAR della Calabria per ottenere l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della nota protocollo n. 36237 del 1 aprile 2020 dell'ASP di Catanzaro e dei provvedimenti presupposti e conseguenti con la quale era stata disposta nelle more delle verifiche della sussistenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento la sospensione del contratto, sottoscritto dalla sola Salus s.r.I., in virtù del quale la società erogava prestazioni socio sanitarie residenziali in favore di anziani non autosufficienti e non assistibili a domicilio attraverso una struttura sita Ric. 2021 n. 09001 sez. SU - ud. 21-06-2022 -2- in Chiaravalle Centrale alla Via Filangieri e la società era stata diffidata dall'effettuare nuovi ricoveri anche in regime privatistico.
2. Il TAR della Calabria dichiarò inammissibile il ricorso sul rilievo che i provvedimenti impugnati non erano idonei a incidere negativamente sulla sfera giuridica della società ricorrente essendo solo strumentali al provvedimento di revoca o sospensione dell'accreditamento non ancora intervenuto. Osservò inoltre che, contro l'inerzia mantenuta dall'A.S.P., la società avrebbe dovuto agire con un'actio contra silentium ex artt.31 e 117 c.p.a. e non con l'azione di annullamento proposta.
3. Il Consiglio di Stato, investito del gravame da parte della società, lo ha accolto annullando i provvedimenti impugnati.
3.1. Il giudice di appello ha ritenuto, in primo luogo, ammissibile la domanda proposta sul rilievo che la sospensione del procedimento di formalizzazione del contratto con la società istante - già accreditata da circa 20 anni, cui si collegano le diffide da parte della ASP di Catanzaro sollecitate dalla Regione Calabria a compiere attività anche in forma privata - è atto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica della società ricorrente.
3.2. Inoltre, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di sospensione sine die perché in contrasto con la sua natura cautelare e di durata temporanea. Ha osservato che, diversamente opinando, si dovrebbe ravvisare nel provvedimento un implicito ritiro dell'accreditamento adottato senza alcuna garanzia di contraddittorio. Ha evidenziato che sarebbe stata necessaria l'indicazione di un termine a salvaguardia della certezza della posizione giuridica della parte. Ha sottolineato, infatti, che a distanza di molti mesi dall'adozione della sospensione non era intervenuto alcun provvedimento e che sarebbe stato onere dell'Amministrazione contestare eventuali responsabilità nella gestione alla società, assicurando
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