Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2017, n. 16099

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2017, n. 16099
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16099
Data del deposito : 28 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

L'Azienda Ospedaliera (XXXXX) propone ricorso per cassazione, svolgendo due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, con la quale il giudice di secondo grado, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma - che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente riducendo l'importo della iscrizione ipotecaria relativa ai crediti tributari - rilevava che il bene identificato come particella n. (XXXXX), nella specie un terreno adibito a parcheggio per gli utenti, non potendo ritenersi accessione dell'immobile censito come ospedale, non era destinato a pubblico servizio e, quindi, poteva essere oggetto di iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 77. Ha resistito con controricorso Equitalia Sud S.p.A. L'Azienda Ospedaliera (XXXXX) ha presentato memorie.

Motivi della decisione



1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 5, art. 826 c.c., comma 3, art. 828 c.c. , comma 2 e art. 830 c.c. , comma 2, art. 2810 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3, atteso che il giudice di appello ha erroneamente considerato che il terreno in contestazione, pur essendo ritenuto di supporto alla realizzazione dei fini istituzionali e quindi destinato ad un pubblico servizio, potesse essere oggetto di iscrizione ipotecaria. Deduce parte ricorrente che, in ragione della indisponibilità del bene su cui si controverte (particella (XXXXX)), è esclusa la possibilità di procedere ad una iscrizione ipotecaria. Si argomenta che, applicando alla fattispecie le disposizioni richiamate in rubrica, se ne ricava che i terreni su cui non insiste la struttura ospedaliera sono destinati a consentire lo svolgimento dell'attività sanitaria e, quindi, sono funzionali ad un servizio pubblico ( art. 826 c.c. , comma 3), perchè consentono l'accesso

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