Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 08434
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento
contro
: DI GIUSEPPE ANTONIO, nato a Potenza il 17/07/1964 avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, col rinvio al tribunale del riesame di Potenza;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 04/11/2022, il Tribunale di Potenza, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da A D G, annullava il decreto del 01/08/2022 del G.i.p. del Tribunale di Potenza con il quale tale Giudice aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca per equivalente che era stato disposto dal pubblico ministero in relazione a due reati di autoriciclaggio (di cui ai capi D ed E dell'imputazione provvisoria), disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Secondo i menzionati due capi d'imputazione, i due reati di autoriciclaggio erano stati contestati: quello di cui al capo D, contestato ad A D G in concorso con G M, «perché, avendo commesso il reato di truffa di cui al capo A) - ed avendone ottenuto il profitto attraverso distinti versamenti [...] - M in qualità di legale rappresentante della G&V Immobiliare S.A.S. e D G A in qualità di legale rappresentante della "Edil Ceramiche s.r.l.", nell'esercizio di attività imprenditoriale impiegavano e trasferivano dal conto corrente n. 205_153824-6 acceso presso la Banca Popolare di Bari e intestato alla G&V Immobiliare S.A.S. alla Edil Ceramiche Di Giuseppe s.r.l. la somma di C 15.590,00 tramite assegno bancario n. 30252821, a titolo di pagamento di fatture emesse nel corso del periodo di imposta 2017, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In Potenza, l'1.12.2017»;
quello di cui al capo E, contestato al solo G M, «perché, con più azioni esecutive del medesimo
contro
: DI GIUSEPPE ANTONIO, nato a Potenza il 17/07/1964 avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, col rinvio al tribunale del riesame di Potenza;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 04/11/2022, il Tribunale di Potenza, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da A D G, annullava il decreto del 01/08/2022 del G.i.p. del Tribunale di Potenza con il quale tale Giudice aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca per equivalente che era stato disposto dal pubblico ministero in relazione a due reati di autoriciclaggio (di cui ai capi D ed E dell'imputazione provvisoria), disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Secondo i menzionati due capi d'imputazione, i due reati di autoriciclaggio erano stati contestati: quello di cui al capo D, contestato ad A D G in concorso con G M, «perché, avendo commesso il reato di truffa di cui al capo A) - ed avendone ottenuto il profitto attraverso distinti versamenti [...] - M in qualità di legale rappresentante della G&V Immobiliare S.A.S. e D G A in qualità di legale rappresentante della "Edil Ceramiche s.r.l.", nell'esercizio di attività imprenditoriale impiegavano e trasferivano dal conto corrente n. 205_153824-6 acceso presso la Banca Popolare di Bari e intestato alla G&V Immobiliare S.A.S. alla Edil Ceramiche Di Giuseppe s.r.l. la somma di C 15.590,00 tramite assegno bancario n. 30252821, a titolo di pagamento di fatture emesse nel corso del periodo di imposta 2017, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In Potenza, l'1.12.2017»;
quello di cui al capo E, contestato al solo G M, «perché, con più azioni esecutive del medesimo
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