Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17330

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17330
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17330
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAMZA ELRHOUATE nato il 29/10/1997 avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Assunta C che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. HAMZA E, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 2 marzo 2022, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in data 16 dicembre 2021, ha condannato l'imputato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di rapina.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 423, 516, 521 e 522 cod. pen. Il giudice di primo grado avrebbe condannato il ricorrente per un fatto diverso da quello indicato nel capo di imputazione con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen.;
l'HAMZA, rinviato a giudizio come autore materiale dell'apprensione della collana strappata dal collo della persona offesa, è stato condannato per aver agevolato la condotta dell'ignoto complice autore dello strappo della collana, colpendo con calci e pugni l'ANASTOV, in modo da impedirgli di intervenire in difesa della PANOVA. La sostanziale modifica del fatto di reato contestato avrebbe provocato una evidente compressione dei diritti di difesa dell'imputato, in quanto l'HAMZA si sarebbe determinato a chiedere la definizione del giudizio mediante abbreviato condizionato all'acquisizione delle registrazioni delle telecamere di sicurezza per dimostrare di non aver strappato la collana dal collo della PANOVA, richiesta che non sarebbe stata avanzata in caso di diversa contestazione. La difesa segnala, infine, che la modifica del fatto sarebbe conseguenza dei risultati dell'integrazione probatoria disposta ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. e che, di conseguenza, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto procedere a modifica dell'imputazione ex art. 423 cod. proc. pen.
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