Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2021, n. 24013
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In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, ai fini della specificità del motivo di ricorso non è sufficiente che la censura sollevata avverso la sentenza di merito denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione dell'incidenza della commissione di massimo scoperto sul superamento del tasso soglia, occorrendo che la censura medesima sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che tale incidenza avrebbe in concreto determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia.
Sul provvedimento
Testo completo
24 013.2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Banca - Presidente C D CRA commissione di Consigliere Rel. massimo scoperto- UMBERTO L.C.G. SCOTTI usura MARCO MARULLI Consigliere Ud. 05/05/2021 PU LOREDANA NAZZICONE Consigliere Cron.RGN MASSIMO FALABELLA Consigliere 27262/2018 Gear.24013 бо SENTENZA sul ricorso 27262/2018 proposto da: IMMOBILIARE CATANIA PIU' s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, ed i sigg. B L, G G, G SALVATORE, C SRO, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli 63 int. 6, presso lo studio dell'avvocato G F, rappresentati e difesi dall'avvocato P S, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrenti -
contro 2059 2021 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Alberto Giovanardi in forza di procura speciale su foglio separato allegato al controricorso e RUBIDIO SPV s.r.l., in persona della mandataria CAF s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via B.Buozzi 53, presso lo studio dell'avvocato G L L, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato C A G, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al controricorso,
- controricorrenti -
contro
ARES FINANCE SRL, CAF SPA;
- intimate- avverso la sentenza n. 777/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 10/7/2017 la Corte di appello di Messina ha rigettato sia l'appello principale proposto da Immobiliare Catania Più s.r.l. in liquidazione, cliente correntista, e da Luigi Bruno, Giacomo Guardo, Salvatore Giammellaro e Silvestro Calabrese, fideiussori della società, sia l'appello incidentale proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e Ares Finance s.r.l., cessionaria del credito, avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Messina, con 2 l'intervento di CAF s.p.a. a socio unico di Laura Rinaldi, società ulteriore cessionaria del credito, a spese compensate del grado. Con la decisione di primo grado, così confermata, il Tribunale messinese, previa dichiarazione di nullità della clausola di pattuizione di interessi riferiti alle condizioni praticate usualmente su piazza e delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla commissione di massimo scoperto applicate nei contratti bancari intercorsi, aveva condannato l'Immobiliare Catania Più e i suoi predetti fideiussori, nei limiti della quota garantita, a pagare a BNL la somma di € 279.651,60, oltre accessori, a spese compensate.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte peloritana, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione Immobiliare Catania Più s.r.l. in liquidazione, nonché i fideiussori Luigi Bruno, Giacomo Guardo, Salvatore Giammellaro e Silvestro Calabrese, svolgendo due motivi, al quale ha resistito BNL con controricorso, chiedendone l'inammissibilità o il rigetto.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.2 della legge 108 del 1996 e dell'art.644 cod.pen. perché la Corte di appello non aveva ritenuto di includere la commissione di massimo scoperto nel computo del tasso soglia al fine di verificare l'usurarietà del tasso praticato, trattandosi di rapporto bancario esaurito prima del 1° gennaio 2010. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ. e degli artt. 1956, 1957 e 2697 cod.civ., nonché il travisamento della regola dell'onere probatorio che si era concretizzato per aver la Corte di appello preteso dai fideiussori la prova della dilatazione della linea di credito rispetto al fido accordato e la concessione di credito a rischio in presenza di andamento anomalo del rapporto.
2.3. E' stata proposta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata, ed entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380 bis