Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15813
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile L G nato a ALCAMO il 05/11/1998 nel procedimento a carico di: IMPASTATO ANTONINO nato a PARMA il 17/05/1986 avverso la sentenza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere G C;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto L G, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. V D G, per IMPASTATO A, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna della parte civile L G alla rifusione delle spese processuali come da allegata nota spese. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 12 aprile 2022, il Tribunale di Trapani, giudice dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Alcamo, con la quale IMPASTATO A era stato condannato per il reato di cui all'art. 590, c. 1 e 3, cod. pen. (in Alcamo il 6/1/2016), perché, alla guida di un'autovettura, aveva invaso l'opposto senso di marcia i andando a collidere con il ciclomotore condotto da L G che, nell'occorso, aveva riportato le lesioni descritte in imputazione, ha eliminato la condanna al pagamento di una provvisionale, confermando nel resto e riconoscendo la reciproca soccombenza delle parti quanto alle spese.
2. La difesa della parte civile ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità (in relazione all'obbligo di motivazione), laddove il giudice d'appello ha riaffermato la sussistenza di un concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro. La difesa contesta l'assunto secondo il quale la persona offesa non avrebbe, nell'occorso, tentato manovre diversive, pur avendo avvistato l'imputato, assunto che i giudici territoriali avrebbero tratto dalle stesse dichiarazioni della persona offesa che si assumono però travisate, egli avendo affermato di avere visto la autovettura nella sua corsia di marcia e solo pochi istanti prima dell'impatto la stessa che invadeva la opposta corsia, condotta che aveva colto di sorpresa il LOMBARDO. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla liquidazione del danno: già in primo grado, la parte civile aveva indicato il danno risarcibile, anche sulla scorta di una consulenza di parte e di copiosa documentazione medica. Il giudice di prime cure, senza nulla motivare in ordine alla decisione assunta, aveva rimesso le parti davanti al giudice civile per la quantificazione. Dal canto suo, il giudice d'appello ha disatteso la richiesta con motivazione del tutto apparente e tautologica. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta contestando la mancata condanna dell'imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, essendosi il giudice limitato a condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la
svolta la relazione dal Consigliere G C;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto L G, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. V D G, per IMPASTATO A, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna della parte civile L G alla rifusione delle spese processuali come da allegata nota spese. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 12 aprile 2022, il Tribunale di Trapani, giudice dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Alcamo, con la quale IMPASTATO A era stato condannato per il reato di cui all'art. 590, c. 1 e 3, cod. pen. (in Alcamo il 6/1/2016), perché, alla guida di un'autovettura, aveva invaso l'opposto senso di marcia i andando a collidere con il ciclomotore condotto da L G che, nell'occorso, aveva riportato le lesioni descritte in imputazione, ha eliminato la condanna al pagamento di una provvisionale, confermando nel resto e riconoscendo la reciproca soccombenza delle parti quanto alle spese.
2. La difesa della parte civile ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità (in relazione all'obbligo di motivazione), laddove il giudice d'appello ha riaffermato la sussistenza di un concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro. La difesa contesta l'assunto secondo il quale la persona offesa non avrebbe, nell'occorso, tentato manovre diversive, pur avendo avvistato l'imputato, assunto che i giudici territoriali avrebbero tratto dalle stesse dichiarazioni della persona offesa che si assumono però travisate, egli avendo affermato di avere visto la autovettura nella sua corsia di marcia e solo pochi istanti prima dell'impatto la stessa che invadeva la opposta corsia, condotta che aveva colto di sorpresa il LOMBARDO. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla liquidazione del danno: già in primo grado, la parte civile aveva indicato il danno risarcibile, anche sulla scorta di una consulenza di parte e di copiosa documentazione medica. Il giudice di prime cure, senza nulla motivare in ordine alla decisione assunta, aveva rimesso le parti davanti al giudice civile per la quantificazione. Dal canto suo, il giudice d'appello ha disatteso la richiesta con motivazione del tutto apparente e tautologica. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta contestando la mancata condanna dell'imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, essendosi il giudice limitato a condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la
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