Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2019, n. 11774

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2019, n. 11774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11774
Data del deposito : 6 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

I C E 11774-19 T N E S E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI Stefano PETITTI - Presidente AMMINISTRATIVE Ubaldo BELLINI - Consigliere rel. Mario BERTUZZI Consigliere RG. 7777/2017 Antonello COSENTINO - Consigliere Cron. 1774 Luigi ABETE - Consigliere Rep. Ud. 8/11/2018 ha pronunciato la seguente PUSENTENZA sul ricorso 7777-2017 proposto da: UNICREDIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato MASSIMILIANO IOVINO, e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Neri, in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4

- ricorrente -

contro

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, presso i cui uffici domicilia in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12

- controricorrente -

3527118 avverso la sentenza n. 850/2016 della CORTE d'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/11/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati ALESSANDRA NERI per la ricorrente e FABIO TORTORA per il controricorrente, che hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento e per il rigetto del ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 22 della L. n. 689/1981, UNICREDIT BANCA S.P.A. e UC EM, quale direttore della filiale di Via 4 Novembre di Bergamo, proponevano opposizione avverso il decreto n. 78562 del 26.7.2010, emesso dal MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE per l'importo di € 41.159,00 per la violazione dell'art. 3 della L. n. 197/1991, essendo stata omessa la segnalazione di ripetute e consistenti operazioni bancarie compiute nel periodo dal 29 marzo al 5 novembre 2004 dal cliente LI AR. Deducevano la tardività della contestazione della violazione ex art. 14 della L. n. 689/1981;
la prescrizione del diritto ex art. 28 della L. n.689/1981;
nel merito contestavano la mancanza di una individuazione specifica delle operazioni contestate e l'impossibilità di procedere per controlli incrociati in ragione della pluralità di dipendenti addetti al servizio di cassa e per le modalità delle operazioni di compensazione tra istituti. Aggiungevano che la condizione di vita dello AR, commerciante con alto tenore di vita e cliente fidelizzato, non aveva indotto alcun sospetto in relazione alla violazione della normativa antiriciclaggio. 2 Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze contestando le avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 2532/2011 del 15.11.2011, il Tribunale di Bergamo dichiarava estinta l'obbligazione per intervenuta prescrizione nei confronti di UC SA e per l'effetto revocava nei suoi confronti il decreto n. 78562;
rigettava l'opposizione svolta da UN s.p.a.;
compensava le spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello UN s.p.a. chiedendo che, previa sospensione della sentenza impugnata, si dichiarasse l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione ovvero la prescrizione del diritto dell'Amministrazione a ricevere la somma dovuta;
nel merito chiedeva di annullare il decreto opposto in quanto infondato. Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza n. 850/2016, depositata in data 21.9.2016, la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello confermando la sentenza n. 2532/2011 del Tribunale di Bergamo, con condanna dell'appellante alle rifusione delle spese di lite del grado. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione UN s.p.a. sulla base di due motivi, illustrati da memoria;
resiste il Ministero dell'Economia e delle Finanze con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.

6-7 e 14, u. c. della L. n. 689/1981», ritenendo, contrariamente al giudice di merito, 3 che dalla declaratoria di estinzione dell'obbligazione del SA (trasgressore principale) per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981, debba derivare, quale necessaria conseguenza, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento anche nei confronti di UN s.p.a. (quale obbligato solidale). 1.1.-Il motivo non è fondato.

1.2. A sostegno della propria tesi difensiva, la ricorrente richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che, in tema di sanzioni amministrative, l'estinzione dell'obbligazione di colui che ha, in concreto, commesso la violazione amministrativa, comporta l'estinzione dell'obbligazione accessoria a carico del condebitore solidale, dovendosi riconoscere un rapporto di accessorietà e dipendenza alla posizione di quest'ultimo (Cass. n. 23871 del 2011;
Cass. n. 26387 del 2008). Tale affermazione (non pacifica, là dove è stato al contrario affermato che, nell'ambito delle sanzioni amministrative pecuniarie, le posizioni dell'autore dell'illecito e del responsabile solidale sono autonome, per

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