Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 05/02/2018, n. 02724

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 05/02/2018, n. 02724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02724
Data del deposito : 5 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al N.R.G. 4738 del 2017 proposto da: P P, rappresentata e difesa dagli Avvocati F G, A N, E R e A A, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni, Oni, Grippo, Cappelli & Part- ners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;

- ricorrente -

contro

P E, rappresentata e difesa dall'Avvocato C R, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza di Spagna, n. 31;

- controricorrente -

contro

M C, rappresentato e difeso dall'Avvocato E M N;

- controricorrente -

e

contro

P GOUP HOLDING s.r.I.;
- intimata - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, iscritto al N.R.G. 31946 del 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2018 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale G G, che ha chiesto dichia- rarsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto che

con atto di citazione notificato il 18 maggio 2016, E P ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la sorella P P, chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza del diritto di credito in capo all'attrice alla maggior somma dovuta, oltre a quella di euro 81 milioni già incamerata, impregiudicata ad ogni effet- to, fino a concorrenza del controvalore effettivo del 50% del Gruppo Poli, da ricalcolarsi per effetto dell'annullamento per dolo, ex art. 761 cod. civ., e, in subordine, della rescissione per lesione ultra quartum, ex art. 763 cod. civ., dell'atto di apporzionamento del 3 giugno 2013 e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del Gruppo Poli calcolato sulla base dei multipli impliciti nelle transazioni di società similari nel periodo 2002/2012, e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del Gruppo Poli come riveniente dalla cessione al Gruppo Admirall, con l'emissione della conseguente pronuncia di con- danna, in subordine anche a titolo di risarcimento del danno o indebi- to arricchimento;
che costituendosi in giudizio P P ha eccepito il difetto di giu- 2 - risdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'arbitro unico previsto dall'art. 15 del Deed of Agree- ment, Indemnity, Release and Covenant not to sue (ovvero accordo, indennizzo, rilascio e impegno ad astenersi dall'iniziare azioni legali) sottoscritto tra la stesse P P ed E P e dal trustee Intrust Trustee (New Zealand) Limited in Lugano il 3 giugno 2013, arbitro da nominarsi secondo le norme svizzere sull'arbitrato internazionale della Camera di commercio svizzera;
che è intervenuto in giudizio Claudio Massimo, in qualità di esecu- tore testamentario del de cuius Stefano Poli, sostenendo le ragioni dell'attrice;
che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, P P ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 21 febbraio 2017, chiedendo di- chiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi altro giudice italiano, richiamando la clausola del Deed prevedente l'arbitrato svizzero;
che ha resistito, con controricorso, E P, chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento preventivo e la declaratoria della giurisdi- zione del giudice italiano;
che ha resistito, con separato controricorso, Claudio Massimo, ec- cependo l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo, tra l'altro perché nel caso di specie tutte le parti sono italiane e quindi soggette alla giurisdizione italiana;
che la società Poli Group Holding è rimasta intimata;
che il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, sul rilievo che tutti i soggetti che sono parti della causa sono residenti o con sede in Italia;
che il pubblico ministero ha richiamato l'orientamento giurispru- - 3 denziale di questa Corte regolatrice secondo cui ciascuna delle parti è legittimata a proporre regolamento preventivo di giurisdizione solo se il convenuto sia domiciliato o residente all'estero e contesti (o co- munque non accetti) la giurisdizione del giudice italiano, restando inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giu- dice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia;
che P P ed E P hanno depositato memorie.
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