Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2019, n. 15900

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2019, n. 15900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15900
Data del deposito : 13 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 29356-2017 proposto da: COUTENZA CANALI LANZA MELLANA E ROGGIA FUGA, rappresentata e difesa dagli Avvocati C R e L F, con domi- cilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Cosseria n. 5, interno 8;

- ricorrente -

contro

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE - A.M.C. s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati G R, G G, M C e I C, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, via E. Q. Visconti, n. 99;

- controricorrenti -

avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 166/17 depositata il 10 agosto 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giu- gno 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per la ricorrente, l'Avvocato G T, per delega, e, per la controricorrente, l'Avvocato I C.

FATTI DI CAUSA

1. - Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 925 del 2014, depositata il 15 maggio 2014, pronunciando sulla domanda proposta dalla Azienda Multiservizi Casalese - A.M.C. s.p.a. nei confronti della Coutenza Ca- nali Lanza Mellana e Roggia Fuga, con la quale la A.M.C. si era oppo- sta ex art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, all'ingiunzione di pagamento emessa dalla Coutenza a titolo di canoni per scarichi e interferenze, revocava l'ingiunzione di pagamento e rideterminava i relativi canoni in un importo inferiore (in euro 58.887,53 per il 2008, in euro 59.304,94 per il 2009, in euro 60.239,06 per il 2010, oltre a euro 3.960 per oneri di manutenzione, per un totale pari a euro 182.391,53), dichiarando che per i canoni dovuti per gli anni 2008 e 2009 erano già stati corrisposti acconti pari a euro 98.125,29. 2. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 166/17 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 agosto 2017, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello principale della Coutenza e ha dichiarato privo di efficacia l'appello incidentale dell'Azienda Multiservizi, ponendo a carico dell'appellante in via prin- cipale le spese processuali.A tale esito il TSAP è giunto sul rilievo che la sentenza di primo grado era stata comunicata integralmente per via telematica dalla cancelleria del TRAP in data 15 maggio 2014, laddove l'appello era stato proposto con atto notificato il 13 novembre 2014, e facendo ap- plicazione del principio secondo cui l'appello al Tribunale superiore è tardivo se proposto oltre il trentesimo giorno dalla data in cui la parte soccombente ha avuto del dispositivo della sentenza di primo grado integrale conoscenza, anche se mediante comunicazione/notificazione di cancelleria con modalità telematica e prima ancora o in assenza della registrazione prevista dall'art. 183 del testo unico delle disposi- zioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 3. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale superiore la Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 dicembre 2017, sulla base di tre motivi. L'Azienda Multiservizi Casalese ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in pros- simità dell'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo la Coutenza denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 189, primo comma, del t.u. n. 1775 del 1933 in relazione agli artt. 183, terzo e quarto comma, dello stesso t.u., 133, secondo comma, 285, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., non- ché agli artt. 45 disp. att. cod. proc. civ. e 16, comma 4, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per avere la sentenza dichiara- to inammissibile l'appello considerando la comunicazione della sen- tenza via PEC idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. La ricorrente premette che nel caso di specie la sen- tenza di primo grado del TRAP non è stata oggetto dell'avviso di cui al terzo comma e neppure della notifica del dispositivo ai sensi del quar- - 3 to comma dell'art. 189 t.u. acque: il 15 maggio 2014, infatti, la can- celleria ha proceduto alla comunicazione via PEC prescritta, per i pro- cedimenti civili, dall'art. 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 alle ore 14.23 a seguito del deposito della sentenza avvenuto alle ore 14.22, allegandone il testo integrale come previsto dallo stesso art. 16. Ad avviso della ricorrente, in assenza di notifica ex art. 183, quarto comma, l'appello notificato dalla Coutenza il 13 novembre 2014 sa- rebbe tempestivo, perché effettuato entro il termine lungo di sei me- si. La ricorrente addebita al TSAP di essere incorso in errore per avere ritenuto tardivo l'appello: sia perché l'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. stabilisce che la comunicazione della sentenza, anche in forma integrale, non è idonea a far decorrere i termini per l'impugna- zione, non essendo equivalente alla sua notificazione;
sia perché le norme speciali contenute nel regio decreto n. 1775 del 1933 non pre- vedono che tale comunicazione sia idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Si sottolinea che la decorrenza del termine breve dell'art. 189 del testo unico è ancorata ad un adempimento del- la cancelleria, la notifica di cui al quarto comma dell'art. 183, che di- pende dall'iniziativa delle parti, indicata espressamente dal preceden- te comma terzo, della registrazione della sentenza. Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 189, primo comma, del t.u. n. 1775 del 1933 in relazione agli artt. 183, terzo e quarto, dello stesso t.u., 133, secondo comma, 285, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., nonché agli artt. 45 disp. att. cod. proc. civ. e 16, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012) si cen- sura che il TSAP abbia dichiarato inammissibile l'appello considerando la comunicazione della sentenza via PEC idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, sotto l'ulteriore profilo che per gli adempimenti di cancelleria via PEC rimane in vigore la distinzione tra comunicazione e notifica. Sostiene la ricorrente che, siccome l'art. 189 del testo unico non fa decorrere il termine della comunicazione, k - 4 - ma espressamente dalla notificazione, il cancelliere avrebbe dovuto in ipotesi unificare comunicazione e notifica qualificando la PEC come notifica. Questo non sarebbe avvenuto nel caso di specie, risultando dalla PEC di trasmissione della sentenza che il cancelliere ha invece qualificato l'inoltro come semplice comunicazione, mentre la notifica della sentenza è avvenuta successivamente, in particolare dopo la proposizione dell'appello. 1.1. - I due motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati. Questa Corte (Cass., Sez. U., 26 febbraio 2019, n. 5642) ha già statuito che il termine breve previsto dall'art. 189, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933 per proporre impugnazione davanti al TSAP avverso le sentenze emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza, a seguito dell'avviso previsto dal terzo comma dell'art. 183 dello stesso regio decreto, atteso che la soppressione dell'obbligo di registrazione delle sentenze civili ha reso ormai irrazionale ed inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo, originariamente prevista dal successivo quarto comma dello stesso articolo, a ciò non ostando quanto stabilito nell'art. 133, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., stante il carattere speciale della disciplina contenuta negli artt. 183 e 189 t.u. acque, che rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria. La giurisprudenza ha anche chiarito che la decorrenza del termine breve per impugnare non è preclusa dalla mancata comunicazione dell'avviso di cui al terzo comma dell'art. 183, il quale mira esclusi- vamente a rendere edotti i difensori delle parti della trasmissione del- la sentenza depositata all'ufficio del registro perché provvedano all'adempimento di carattere fiscale della sua registrazione (Cass., Sez. U., 20 aprile 2016, n. 7952).
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