Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2019, n. 15900
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 29356-2017 proposto da: COUTENZA CANALI LANZA MELLANA E ROGGIA FUGA, rappresentata e difesa dagli Avvocati C R e L F, con domi- cilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Cosseria n. 5, interno 8;
- ricorrente -
contro
AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE - A.M.C. s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati G R, G G, M C e I C, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, via E. Q. Visconti, n. 99;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 166/17 depositata il 10 agosto 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giu- gno 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per la ricorrente, l'Avvocato G T, per delega, e, per la controricorrente, l'Avvocato I C.
FATTI DI CAUSA
1. - Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 925 del 2014, depositata il 15 maggio 2014, pronunciando sulla domanda proposta dalla Azienda Multiservizi Casalese - A.M.C. s.p.a. nei confronti della Coutenza Ca- nali Lanza Mellana e Roggia Fuga, con la quale la A.M.C. si era oppo- sta ex art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, all'ingiunzione di pagamento emessa dalla Coutenza a titolo di canoni per scarichi e interferenze, revocava l'ingiunzione di pagamento e rideterminava i relativi canoni in un importo inferiore (in euro 58.887,53 per il 2008, in euro 59.304,94 per il 2009, in euro 60.239,06 per il 2010, oltre a euro 3.960 per oneri di manutenzione, per un totale pari a euro 182.391,53), dichiarando che per i canoni dovuti per gli anni 2008 e 2009 erano già stati corrisposti acconti pari a euro 98.125,29. 2. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 166/17 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 agosto 2017, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello principale della Coutenza e ha dichiarato privo di efficacia l'appello incidentale dell'Azienda Multiservizi, ponendo a carico dell'appellante in via prin- cipale le spese processuali.A tale esito il TSAP è giunto sul rilievo che la sentenza di primo grado era stata comunicata integralmente per via telematica dalla cancelleria del TRAP in data 15 maggio 2014, laddove l'appello era stato proposto con atto notificato il 13 novembre 2014, e facendo ap- plicazione del principio secondo cui l'appello al Tribunale superiore è tardivo se proposto oltre il trentesimo giorno dalla data in cui la parte soccombente ha avuto del dispositivo della sentenza di primo grado integrale conoscenza, anche se mediante comunicazione/notificazione di cancelleria con modalità telematica e prima ancora o in assenza della registrazione prevista dall'art. 183 del testo unico delle disposi- zioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 3. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale superiore la Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 dicembre 2017, sulla base di tre motivi. L'Azienda Multiservizi Casalese ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in pros- simità dell'udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo la Coutenza denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 189, primo comma, del t.u. n. 1775 del 1933
- ricorrente -
contro
AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE - A.M.C. s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati G R, G G, M C e I C, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, via E. Q. Visconti, n. 99;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 166/17 depositata il 10 agosto 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giu- gno 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per la ricorrente, l'Avvocato G T, per delega, e, per la controricorrente, l'Avvocato I C.
FATTI DI CAUSA
1. - Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 925 del 2014, depositata il 15 maggio 2014, pronunciando sulla domanda proposta dalla Azienda Multiservizi Casalese - A.M.C. s.p.a. nei confronti della Coutenza Ca- nali Lanza Mellana e Roggia Fuga, con la quale la A.M.C. si era oppo- sta ex art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, all'ingiunzione di pagamento emessa dalla Coutenza a titolo di canoni per scarichi e interferenze, revocava l'ingiunzione di pagamento e rideterminava i relativi canoni in un importo inferiore (in euro 58.887,53 per il 2008, in euro 59.304,94 per il 2009, in euro 60.239,06 per il 2010, oltre a euro 3.960 per oneri di manutenzione, per un totale pari a euro 182.391,53), dichiarando che per i canoni dovuti per gli anni 2008 e 2009 erano già stati corrisposti acconti pari a euro 98.125,29. 2. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 166/17 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 agosto 2017, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello principale della Coutenza e ha dichiarato privo di efficacia l'appello incidentale dell'Azienda Multiservizi, ponendo a carico dell'appellante in via prin- cipale le spese processuali.A tale esito il TSAP è giunto sul rilievo che la sentenza di primo grado era stata comunicata integralmente per via telematica dalla cancelleria del TRAP in data 15 maggio 2014, laddove l'appello era stato proposto con atto notificato il 13 novembre 2014, e facendo ap- plicazione del principio secondo cui l'appello al Tribunale superiore è tardivo se proposto oltre il trentesimo giorno dalla data in cui la parte soccombente ha avuto del dispositivo della sentenza di primo grado integrale conoscenza, anche se mediante comunicazione/notificazione di cancelleria con modalità telematica e prima ancora o in assenza della registrazione prevista dall'art. 183 del testo unico delle disposi- zioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 3. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale superiore la Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 dicembre 2017, sulla base di tre motivi. L'Azienda Multiservizi Casalese ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in pros- simità dell'udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo la Coutenza denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 189, primo comma, del t.u. n. 1775 del 1933
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