Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2005, n. 8082

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Il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Inoltre, il potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè con riferimento all'appello deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal primo giudice. (Nella specie, relativa a donazione ad un ente non riconosciuto che aveva dichiarato di accettare in violazione del disposto di cui all'art. 786 cod. civ., parte ricorrente aveva dedotto solo in grado di appello che l'accettazione era nulla perché proveniente da ente ancora privo di capacità giuridica. La S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'esistenza del potere del giudice di introdurre d'ufficio tale questione, trattandosi di un titolo nuovo rispetto a quello posto a fondamento della domanda).

In tema di donazione in favore di ente non riconosciuto, una volta perfezionatosi il contratto con le contestuali dichiarazioni rese rispettivamente dal donante e dal donatario ai sensi dell'art. 782 cod. civ., e non essendovi stata alcuna revoca da parte del donante della propria dichiarazione, la mancata notifica dell'istanza prevista dall'art 786 cod. civ. entro un anno dalla stipulazione dell'atto non inficia la validità di questo, che produce pertanto tutti i suoi effetti, qualora intervengano entro l'anno sia il riconoscimento che l'autorizzazione ad accettare, atteso che l'adempimento dell'obbligo della notifica al donante dell'istanza del donatario per ottenere il riconoscimento è finalizzato (oltre che ad esigenze di natura pubblicistica) a rendere temporaneamente irrevocabile l'offerta di donazione. (Fattispecie anteriore alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 192 del 2000).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2005, n. 8082
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8082
Data del deposito : 18 aprile 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P F - Presidente -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. S O - rel. Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. C C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell'avvocato P F, che lo difende unitamente agli avvocati FDINANDO T. T, giusta delega in atti, difeso oralmente anche dall'avvocato N M, giusta procura notarile Notaio S B, Notaio di MESTRE rep. 12.043 del 25/11/04;

- ricorrente -

contro
ASSICURAZIONE RICONOSCIUTA CLEMENTINA FLLI, in persona del legale rappresentante pro tempore P S, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo difende unitamente agli avvocati A F, F D Z, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro
BELLO ALESSANDRA, BELLO TIZIANA, BELLO ANNA, BELLO MICHELA, M P, MANERA BIANCA, MANERA GABRIELE, ROSSI GIORGIO, ROSSI ERMANNO, ROSSI ANNAMARIA, ROSSI STEFANO, MANEPA MARIA LUIGIA, MANERA ALESSANDRO, MANERA ANGELO tutti in proprio e nella qualità di eredi di FLLI TIZIANINA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1882/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 27/11/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/12/04 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;

udito l'Avvocato Marco NOTO, con delega dell'Avvocato Prof. PROIETTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Carlo ALBINI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30 settembre 1995, Brunello Alessandra, Tiziana, Anna, Michela, Giorgio, nonché Manera Paola, Bianca, Gabriele, Rossi Giorgio, Ermanno, Annamaria e Stefano, quali eredi di Don Angelo Frassinelli, convenivano in giudizio davanti al tribunale di Belluno l'Associazione riconosciuta "Clementina Frassinelli", in persona del presidente, per far accertare il mancato perfezionamento della donazione fatta dal de cuius con atto pubblico del 15-2-1994 dell'immobile di sua proprietà, denominato "Villa Clementina", unitamente al terreno circostante, in favore dell'Associazione di volontariato "Clementina Frassinelli", costituita in precedenza con atto redatto lo stesso giorno, a motivo che l'associazione predetta non era mai stata iscritta nel Registro Regionale Organizzazioni del Volontariato, per cui ad essa non poteva applicarsi la deroga agli artt. 600 e 786 c.c., prevista dall'art. 5 comma 2 della legge n. 266/1991, dovendo, quindi, valere nella fattispecie il disposto di
cui al citato art. 786 c.c., a tenore del quale l'associazione avrebbe dovuto, entro un anno dalla donazione, notificare al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento.
Ma, poiché l'incombente non era stato espletato in vita del donante, nè era più attuabile dopo il decesso di questo, la donazione doveva ritenersi piuttosto una proposta di donazione e non poteva ormai più acquistare efficacia, a nulla valendo che l'associazione avesse, nell'anno dalla proposta, richiesto il riconoscimento e l'autorizzazione ad accettare, riconoscimento ed autorizzazione accordati dalla Regione Veneto.
Si costituiva l'Associazione "Clementina Frassinelli", in persona del presidente pro tempore S P, che eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito e la carenza di legittimazione ad agire degli attori e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda. Con sentenza del 14-8-1998, il tribunale, esclusa la fondatezza delle eccezioni preliminari, rigettava la domanda. Proposto appello dal solo B G, la corte di appello di Venezia, con sentenza del 27 novembre 2000, lo ha rigettato, condannando l'appellante alle spese del grado con la seguente motivazione.
La notifica al donante da parte del donatario dell'istanza di riconoscimento ha (o, meglio, aveva), secondo la corte, l'unica funzione di determinare, come peraltro la norma precisa richiamando l'ultimo comma dell'art. 782 c.c. (ora abrogato, come la disposizione in esame, dalla legge n. 192/2000, che segue alla legge n. 127/97, che aveva già abrogato l'art. 17 del codice sostanziale), l'irrevocabilità della proposta, limitatamente peraltro ad un anno, posto che la mancata autorizzazione (ora non più richiesta) entro lo stesso termine determinava il ripristino della facoltà di revoca da parte del donante. Non può attribuirsi, pertanto, alla predetta notifica efficacia di perfezionamento del negozio, sia pure quale elemento di una fattispecie a formazione progressiva, che si completerebbe solo con l'autorizzazione e che verrebbe meno per il mancato adempimento anche e solo di quell'onere, malgrado, cioè, ed eventualmente, il riconoscimento, l'autorizzazione e l'accettazione della donazione.
Ne consegue che, nel caso in esame, il negozio di liberalità, che integra un contratto di donazione di cui ha tutti i requisiti, con l'accettazione, espressa nello stesso rogito, e dunque contestualmente alla proposta, seguita dall'autorizzazione intervenuta prima del decesso del donante, si è definitivamente perfezionato ed è valido a tutti gli effetti.
Ricorre per la Cassazione della sentenza B G in forza di tre motivi.
Resiste con controricorso l'Associazione riconosciuta "Clementina Frassinelli", in persona del suo legale rappresentante pro tempore Paolo Scandiuzzi.
Gli altri intimati non hanno svolto attività processuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia il ricorrente:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 786 c.c. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo delle controversia (art. 360 n. 3

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