Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/1999, n. 287

CASS
Sentenza
13 gennaio 1999
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Sentenza
13 gennaio 1999

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Massime • 1

Per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidenti venga a trovarsi priva di base.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/1999, n. 287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 287
Data del deposito : 13 gennaio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. FR CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Cons. -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE TO, ME NO, IN LE, TT EO, CO CE, DI VI AR, già elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI BONIFAZI, che li difende unitamente all'avvocato MICHELE RUSSO, giusta delega in atti, e da ultimo dom.ti ex lege c/o la Cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrenti -

contro
NI GE, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA, che lo difende unitamente agli avvocati GIULIO MASERA, MAURO MONTANARI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro
RR EL QUALE TITOLARE DELLA CO.RI.EDIL

- intimato -

avverso la sentenza n. 3302/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/12/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l'Avvocato GIANDOMENICO MAGRONE, per delega dell'Avvocato RUSSO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto di citazione notificato nell'ottobre 1986 DO IL, RU LI, AL NT, MA IM, FR CO e NE Di IZ convenivano in giudizio EL IS e RI EL esponendo: di aver acquistato, a seguito del conferimento del mandato a vendere da parte del IS al RI, alcuni appezzamenti di terreno agricolo facenti parte di una porzione immobiliare sita in Pessano via per Gessate;
di aver provveduto all'intero pagamento di quanto pattuito, parte al IS e parte al RI;
di non aver potuto stipulare i rispettivi atti di compravendita per il rifiuto del IS il quale aveva accampato di dover incassare delle somme dal RI. Gli attori, quindi, chiedevano la pronuncia della sentenza, ex articolo 2932 c.c., in luogo dei contratti che il RI, in nome e per conto del IS, si era obbligato a concludere, ovvero, in via subordinata, la condanna dei convenuti al rimborso di quanto ricevuto ed al risarcimento del danno oltre al pagamento del doppio della caparra. EL IS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l'infondatezza. Il RI non si costituiva. Con sentenza del 5/5/1990 l'adito Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda, condannava il RI al risarcimento dei danni in favore degli attori e condannava il IS a restituire le somme percepite con rivalutazione ed interessi.
Avverso la detta decisione gli attori proponevano appello al quale resisteva il IS mentre il RI rimaneva contumace anche nel giudizio di secondo grado.
La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 5/12/1995, accoglieva parzialmente il gravame e condannava il IS, in solido con il RI, al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, nonché a restituire a IM MA la maggior somma di L 5.000.000 oltre rivalutazione ed interessi osservava la corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede: che correttamente il Tribunale aveva qualificato il contratto di mandato conferito dal IS al RI come mandato senza rappresentanza;
che, infatti, il mandato era chiaramente finalizzato a procurare la vendita e non "a vendere";
che la clausola che autorizzava il mandatario a trattenere le proprie spettanze dalle somme versate dagli acquirenti non modificava la costanza del mandato in quanto l'impegno verso i terzi restava sempre soggetto all'accettazione del mandante;
che non implicava la rappresentanza il conferimento al mandatario della facoltà di risolvere l'impegno all'acquisto in ipotesi di rinuncia da parte dell'acquirente perché tale potere concerneva la fase precedente alla stipulazione del contratto preliminare;
che documenti che attestavano i pagamenti diretti degli acquirenti al IS non potevano supplire alla dichiarazione del mandante di ratificare l'operato del mandatario, dichiarazione da ravvisare solo in una manifestazione di volontà diretta a far propri gli effetti del negozio concluso del mandatario senza rappresentanza;
che la prova formulata dagli appellanti era irrilevante ai fini della dimostrazione sia della volontà delle parti di voler concludere un contratto di mandato con rappresentanza sia dell'efficacia ratifica dell'impegno assunto dal RI senza i relativi poteri;
che non vi era alcun dubbio circa l'interpretazione del contratto assai chiaro in ordine alla mancanza di conferimento della rappresentanza;
che non poteva ritenersi decisiva la raccomandata inviata dal IS al RI in quanto la ratifica, come dichiarazione unilaterale recettizia avrebbe dovuto avere come destinatari gli altri contraenti;
che la richiesta degli appellanti relativa alla condanna del doppio della caparra doveva essere ricettata presupponendo tale condanna l'originaria efficacia del negozio di compravendita. IL DO, LI UN, NT AL, IM MA, CO FR e Di IZ NE hanno chiesto la cassazione della sentenza della corte di appello di Milano con ricorso affidato a tre motivi al quale ha resistito con controricorso IS EL, RI EL non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla "irrevocabilità ed esclusività del mandato" e conseguente applicazione dell'art. 2932 c.c., con violazione degli articoli 1704, 1387, 1388, 2725 c.c. e 245 c.p.c. Deducono in proposito i ricorrenti di aver, in sede di appello, specificamente indicato che il IS, in calce al mandato dell'8/5/1984, aveva precisato che l'incarico affidato al RI riguardava la "irrevocabile ed esclusività del mandato" che conferiva la facoltà della "stipulazione del contratto preliminare" e della "sottoscrizione dell'impegno di acquisto". Ciò era confermato dalle seguenti affermazioni: "nessun compenso vi sarà dovuto a mandato scaduto" e "la durata del presente mandato è a tempo indeterminato".
Ad avviso dei

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