Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2022, n. 27629

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2022, n. 27629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27629
Data del deposito : 15 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLZANOnel procedimento a carico di: SOLIMENE GLORIA nata a BOLZANO il 10/02/1998 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 aprile 2021 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bolzano il 28 ottobre 2020, ha assolto G S dall'imputazione ascrittale ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

2. In primo grado l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso il 27 giugno 2018, in concorso con altra persona, prelevando dai banchi di vendita di un supermercato quattro bottiglie di bevande alcoliche, del valore complessivo di C 30,00 e cercando di oltrepassare le casse senza pagare, ma non riuscendovi per l'intervento dei dipendenti dell'esercizio commerciale. I giudici di appello hanno ritenuto la particolare tenuità del fatto in ragione del modesto valore dei beni sottratti. Hanno escluso che potessero avere rilevanza, quali condizioni ostative all'applicazione della causa di non punibilità, le dichiarazioni rese dalla gerente del supermercato, secondo la quale la S e il suo complice le erano noti per altri furti commessi in quel negozio. Hanno sottolineato che l'imputata ha riportato due condanne, una sola delle quali per unito della stessa indole.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ha proposto ricorso contro la sentenza lamentando erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente osserva che, oltre ad essere gravata da un precedente specifico per violazione dell'art. 628 cod. peli. (reato commesso il 13 maggio 2018), l'imputata ha riportato altre due condanne: una per violazione dell'art. 341 bis cod. pen. e una per violazione dell'art. 351 cod. pen. (fatti commessi rispettivamente in data 8 maggio 2019 e 28 agosto 2018). Osserva inoltre che, come emerge dalla sentenza di primo grado, la gerente del supermercato ha riferito di precedenti furti commessi dall'imputata e dal suo complice. Sottolinea che tali dichiarazioni trovano riscontro nel certificato dei carichi pendenti - che è allegato al ricorso, ma non era stato prodotto in giudizio - dal quale risulta che la Solimene è imputata per altri furti aggravati (consumati e tentati), per furti semplici e anche per rapine che avrebbe commesso a breve distanza di tempo dal reato oggetto del procedimento.
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