Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2023, n. 08935

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2023, n. 08935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08935
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8107-2021 proposto da: DI GIUSEPPE SMONA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro n.67, presso lo studio degli avvocati ALMERINDO PROIETTI SEMPRONIe IOLANDA PICCININI che la rappresentano e difendono;
-ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E DEL TURISMO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex legein ROMA, alla VIA DEI PORTOGHES n. 12;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2021 R.G.N. 1633/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. A D P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati IOLANDA PICCININI e ALMERINDO PROIETTI SEMPRONI. Oggetto Impiego pubblico Licenziamento disciplinare Equipollenza titolo di studio rilasciato da Stato dell’Unione R.G.N.8107/2021 Cron. Rep. Ud.11/01/2023 PU

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da S D G avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, all’esito del giudizio di opposizione ex art. 1 della legge n. 92/2012, aveva confermato l’ordinanza pronunciata nella fase sommaria ed aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato alla ricorrente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota del 22 dicembre 2017. 2. La Corte distrettuale ha premesso, in punto di fatto, che la D G, assunta dal Ministero il 29 dicembre 1995 con la qualifica di collaboratore amministrativo, aveva partecipato al concorso pubblico per dirigente di seconda fascia indetto il 14 dicembre 2005 e nella domanda, presentata il 25 gennaio 2006 , aveva autocertificato il possesso del diploma di laurea, rilasciato il 20 dicembre 2005 dalla Link Campus University di Malta. All’esito delle operazioni concorsuali la ricorrente, utilmente collocatasi nella graduatoria definitiva,era stata inserita nel ruolo dirigenziale ed assunta con contratto a tempo indeterminato del 10 aprile 2008. 3. A carico della D G e sul presupposto della non veridicità della dichiarazione resa nella domanda di partecipazione al concorso, era stato instaurato procedimento penale per il delitto di cui all’art.495 cod. pen., definito con sentenza n. 39477/2017,con la quale la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputata avverso la pronuncia della Corte d’appello di Roma che, confermando la statuizione del Tribunale, aveva dichiarato la prescrizione del reato.

4. Pendente il processo penale il Ministero aveva, dapprima, con decreto del 17 febbraio 2014, dichiarato la D G decaduta dal ruolo dirigenziale ex artt. 127, lett. d) del d.P.R. n. 3/1957 e 75 del d.P.R. n. 445/2000 e riammesso la dipendente nell’originaria qualifica di assunzione. Passata in giudicato la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, era stato riattivato il procedimento disciplinare sospeso, definito con l’irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso.

5. La Corte distrettuale, per quel che in questa sede rileva, ha condiviso le conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto quanto alla falsità dell’autocertificazione ed ha rilevato che il corso di laurea che la reclamante aveva frequentato non poteva essere qualificato «congiunto», perché la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.m. n. 509/1999 dall’Università maltese e dall’Università di Salerno riguardava gli anni accademici successivi alla stipula, risalente all’anno 2003 e, pertanto, il titolo rilasciato alla D G, già iscritta nell’anno 2002/2003, non era riferibile anche all’ateneo italiano, ed infatti era sottoscritto dal solo rettore della Link Campus e nell’intestazione non riportava il logo di entrambe le università.

6. Il giudice del reclamo ha aggiunto che il bando prevedeva che, in caso di possesso di titolo di studio conseguito all’estero ed equivalente alla laurea, nella domanda dovesse essere indicato, a pena di esclusione, il provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza, equivalenza che doveva sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda medesima. Ha escluso la dedotta violazione dell’art. 45 TFUE e, anche mediante rinvio alla motivazione della sentenza penale, ha rilevato che nella specie non era stata attivata la procedura disciplinata dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 ed ha aggiunto che non contrasta con il diritto dell’Unione la normativa nazionale che richieda una specifica valutazione della concreta rispondenza della qualifica accademica conseguita a quella richiesta dall’ordinamento dello Stato membro.

7. Infine la Corte distrettuale ha ritenuto la sanzione espulsiva proporzionata all’illecito commesso e, richiamato l’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato da questa Corte, ha evidenziato che, a fronte dell’accertata falsità della dichiarazione, la D G non aveva fornito alcun elemento idoneo a giustificarla. Ha precisato che il bando di concorso richiedeva al candidato di menzionare gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza o della richiesta di tale provvedimento, e la reclamante, invece, si era limitata a dichiarare di essere in possesso di un titolo equivalente senza fornire le precisazioni sopra specificate.

8. Per la cassazione della sentenza S D G ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese il Ministero con tempestivo controricorso.
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