Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18731
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D N U, nato a Torre del Greco il 25.7.1990, contro l'ordinanza del Tribunale di N del 14.11.2022;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14.11.2022, il Tribunale di N ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di U D N contro il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale partenopeo aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ravvisato, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di contrabbando di TLE, e di estorsione pluriaggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo agito al fine di agevolare la consorteria Contini, operante nel territorio di N e facente parte del cartello camorristico Alleanza di Secondigliano e con il ricorso al metodo mafioso;2. ricorre per cassazione il difensore del Di N deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 e 629 cod. pen. quanto alla sussistenza della ipotesi della estorsione consumata e non già, come prospettato dalla difesa, tentata: rileva che, nel corso della discussione orale, la difesa aveva esposto la dinamica dei fatti compendiati nel capo B) della provvisoria incolpazione evidenziando come essi si fossero sviluppati in varie fasi e che il Di N si era recato presso il T soltanto in data 8 ottobre 2020 senza nulla ricevere per il titolo relativo al debito di 130 mila euro laddove, successivamente, altri (il D S o il C), si sarebbero recati dal T pretendendo ed ottenendo una somma per un titolo del tutto differente rispetto a quello che aveva formato oggetto della richiesta formulata dall'odierno ricorrente;segnala che il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva con motivazione oltremodo sintetica e che non ha tenuto conto delle conversazioni intercorse nei giorni successivi e captate dagli investigatori;sottolinea come la richiesta di 15.000 euro, formulata dal C era autonoma e distinta rispetto a quella dei 130 mila riconducibile al ricorrente;riporta, inoltre, passi della ordinanza del GIP, a conforto della autonomia delle due diverse richieste e, ancora, il contenuto di alcu7ie conversazioni telefoniche intercettate e da cui emergerebbe la mancata consapevolezza, in capo al Di N, dell'avvenuto pagamento di somme al C che lo stesso GIP aveva riconosciuto, sul piano indiziario, responsabile soltanto per questo secondo segmento di condotta, autonomo rispetto a quello tenuto dal Di N;2.2 violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen.: rileva in primo luogo la genericità del capo di imputazione quanto alla contestazione della aggravante sotto il profilo agevolativo che avrebbe riguardato quasi tutti i clan del napoletano laddove, invero, il tenore delle conversazioni intercettate indurrebbe semmai a ritenere che il Di N non intendeva coinvolgere la criminalità organizzata;aggiunge che la stessa richiesta estorsiva fatta al T per avere operato senza la autorizzazione della criminalità locale stride con la contestazione della aggravante;segnala che il Di N non annovera precedenti di criminalità organizzata e che lo stesso T lo aveva indicato come "mero" contrabbandiere;2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen.: rileva che, in punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha operato una analisi laconica e generalizzata per tutti gli indagati omettendo, inoltre, di considerare una serie di circostanze tra cui, in particolare, il fatto che la condotta, risalente a tre anni or sono, si fosse comunque arrestata spontaneamente nel 2020, oltre al fatto che il Di N fosse di fatto incensurato e che a suo carico non vi siano altre pendenze giudiziarie;3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che la notifica non può dirsi affetta da nullità in quanto il rapporto processuale si era comunque instaurato, come testimoniato dall'invio delle conclusioni da parte del difensore;4. la difesa del Di N ha trasmesso una memoria con cui, alla luce della documentazione allegata, insiste per l'accoglimento del ricorso;quanto al primo motivo, allega, infatti, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia G V, messe a disposizione della difesa soltanto in data 10.3.2023 e dal cui tenore emergerebbe la mancata percezione di alcunché da parte dell'odierno ricorrente;ribadisce, inoltre, la genericità del provvedimento impugnato quanto alle esigenze cautelari, indifferentemente valutate con riguardo a tutti gli indagati e senza tener conto della distanza temporale dei fatti.
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