Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32016

CASS
Ordinanza
11 dicembre 2024
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Ordinanza
11 dicembre 2024

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La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32016
Data del deposito : 11 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 7079/2023 Numero sezionale 3915/2024 Numero di raccolta generale 32016/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Opposizione agli atti FRANCO DE STEFANO Presidente esecutivi. Nullità della sentenza per mancata PASQUALE GIANNITI Consigliere-Rel. concessione dei termini di CRISTIANO VALLE Consigliere cui all'art. 190 c.p.c. STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere Ad. cc 25 novembre 2024 GIOVANNI FANTICINI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7079/2023 R.G. proposto da: PRISMA SPV S.R.L. e da DOVALUE SPA, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in atti indicati, rappresentate e difese dall'avvocato CARSILLO TEODORO, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliate per legge;
-ricorrenti-

contro

ZI NO, rappresentato e difeso dall'avvocato CICIARELLI ALESSANDRO, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-controricorrente- nonché

contro

SILVER SPV S.R.L., UNICREDIT S.P.A. -intimati- 1 Numero registro generale 7079/2023 Numero sezionale 3915/2024 Numero di raccolta generale 32016/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TIVOLI n. 1725/2022 depositata il 15/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. MO SP conveniva in giudizio Unicredit s.p.a., e, per essa, la mandataria UE s.p.a, chiedendo dichiararsi l'inesistenza, la nullità o improcedibilità dell'esecuzione promossa nei suoi confronti per omessa notifica del pignoramento immobiliare (essendo stato quest'ultimo notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso indirizzo del tutto diverso da quello di sua residenza). All'uopo faceva presente che: a) in sede di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, aveva proposto querela di falso avverso le attestazioni relative alla notifica effettuata;
b) il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di accoglimento in via cautelare dell'istanza di sospensione, con condanna della creditrice al pagamento delle spese relative alla fase;
c) aveva interesse a proseguire il giudizio nella fase di merito per far accertare la fondatezza dell'opposizione spiegata, stante il vizio della notifica del pignoramento immobiliare. Si costituivano in giudizio Prisma SPV s.r.l. e la mandataria UE s.p.a., deducendo di aver acquistato pro soluto il credito di Unicredit s.p.a. nei confronti dello SP, nell'ambito di un'unitaria operazione di cartolarizzazione e che, immediatamente dopo la notifica dell'atto di citazione in riassunzione, la società Prisma aveva depositato atto di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, ragion per cui quest'ultima era stata dichiarata estinta. Quanto alle spese, deducevano la validità della notifica del pignoramento, essendo questa avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in luogo che doveva essere la dimora di fatto dello SP, avendo lo stesso lì ritirato a mani proprie un diverso atto notificatogli. Infine, stigmatizzavano come comportamento processuale sanzionabile la circostanza che lo 2 Numero registro generale 7079/2023 Numero sezionale 3915/2024 Numero di raccolta generale 32016/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 SP aveva notificato l'atto di citazione pur essendo a conoscenza della intervenuta rinuncia alla procedura esecutiva. Nel corso del giudizio intervenivano nello stesso la società Silver SPV s.r.l. e la mandataria Bayview Italia s.r.l., deducendo di aver acquistato pro soluto il credito della società Prisma SPV, alle conclusioni rassegnate dalla quale dichiaravano di aderire. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1725/2022, dichiarava cessata la materia del contendere e, in base al principio della soccombenza virtuale, condannava in solido le parti convenute ed intervenute a rimborsare le spese di lite relative al grado in favore di parte attorea, con distrazione al difensore antistatario.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso la Prisma SPV s.r.l., e, per essa, quale sua procuratrice speciale, la UE s.p.a. (nuova denominazione assunta da NK s.p.a.) Ha resistito con controricorso lo SP. Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I Difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. La Corte si è riservata il

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