Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 484

CASS
Sentenza
21 luglio 1999
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
21 luglio 1999

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime • 2

A seguito del D.Lgs. n. 143 del 1994 l'Azienda nazionale autonoma strade (A.N.A.S.) non è stata soppressa ma trasformata in Ente nazionale per le strade, con la conseguenza che, avuto riguardo ai procedimenti in corso al momento dell'intervenuta trasformazione, deve escludersi un evento estintivo comportante la perdita di capacità processuale dell'A.N.A.S, giacché il soggetto processuale non è venuto meno, ma ha solo assunto forme organizzative e strutture diverse.

Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, ne' che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma dell'art. 45 R.D. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 R.D. cit., alla stregua del quale gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il mandato speciale, purché consti la loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Ente Nazionale per le Strade, per il quale è previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2 D.Lgs. n. 142 del 1994).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 484
Data del deposito : 21 luglio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. NI OLLA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.N.A.S., persona del quale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
SM LE TE, ST IO, TE RT;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n. 12235/95 proposto da:
SM LE VE TE, TE IO, TE RT, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO NERI, rappresentati e difesi dagli avvocati NATALINO IRTI, MICHELE SALAZAR, giusta procura speciale del Notaio dott. NI Pisapia, depositata in data 18/10/1995, in atti;

controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
A.N.A.S., - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE -, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 436/94 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 06/09/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;

uditi gli Avvocati Sergio LAPORTA, dell'VO Generale LO TA, per la ricorrente, Michele SALAZAR, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NI LO CASCIO che ha concluso per il ricorso principale, il rigetto del primo motivo, assorbito il secondo, accoglimento del terzo motivo, assorbito il quarto;
per il ricorso incidentale rigetto del primo motivo, assorbito il secondo e terzo motivo.
Svolgimento del processo
AS
Con citazione notificata l'11 dicembre 1981 i signori VA NA in FA, NI FA e RO FA convennero in giudizio davanti al tribunale di Trieste l'Azienda nazionale autonoma strade (d'ora in avanti AS), esponendo:
Che con decreto del 4 giugno 1969 n. 4922 il presidente dell'AS aveva dichiarato urgenti e indifferibili, ai sensi degli artt. 71 e seg. della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni, i lavori per la costruzione di un raccordo fra le strade statali n. 14 e n. 202 nella zona di Sistiana;

Che era decorso il termine previsto dalla legge per l'occupazione, senza pronunzia del decreto di esproprio, ed era altresì decorso inutilmente il termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

Che a seguito di ciò l'AS occupava illegittimamente circa 6000 mq. appartenenti agli attori ed i lavori eseguiti avevano danneggiato e reso inservibile anche il resto dell'adiacente proprietà, onde essi avevano diritto al risarcimento dei danni.
Gli attori chiesero quindi che, accertata l'illegittimità dell'occupazione, l'ente convenuto fosse condannato a risarcire i danni, calcolati con riferimento al valore di mercato dei beni al momento del pagamento, compresi il deprezzamento dei beni residui e il danno da mancata utilizzazione dei fondi, con gli interessi legali e con le spese.
Costituendosi in giudizio l'AS chiese che le domande fossero dichiarate inammissibili o improcedibili e, comunque, che fossero respinte perché infondate. In corso di causa eccepì inoltre la prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni. All'esito dell'istruzione il tribunale adito, con sentenza depositata il 4 ottobre 1986, dichiarò che a seguito di occupazione illegittima l'AS era divenuta proprietaria dei fondi occupati dal 12 giugno 1972 e la condannò a risarcire i danni, determinati in complessive lire 41.935.600, con gli interessi legali e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 12 giugno 1972 fino alla data della sentenza medesima. Condannò altresì l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Il tribunale, richiamati i principi affermati da questa corte a sezioni unite con la sentenza n. 1464 del 1983, osservò - in ordine al decorso del termine di prescrizione quinquennale - che detto termine non decorreva dal momento dell'incorporazione dell'area occupata nel manufatto stradale realizzato dall'AS (giugno 1972) bensì dal successivo compimento del biennio di occupazione legittima (21 agosto 1972). Pose in luce che il termine era stato interrotto una prima volta nel 1977 con l'offerta dell'indennità provvisoria ed una seconda volta nel 1981 con l'offerta dell'indennità definitiva di occupazione (così qualificata in sentenza), atti ritenuti idonei ad integrare il riconoscimento del diritto altrui, al sensi dell'art.2944 c.c., nonostante il diverso significato letterale del titolo
(indennità) di tali offerte.
In ordine alla quantificazione del danno il primo giudice, dopo aver premesso che nella determinazione del valore venale dei fondi non si doveva tener conto dei vincoli pubblicistici derivanti dall'opera contestata e che bisognava rifarsi al piano regolatore precedente del comune di Duino-Aurisina (secondo il quale i fondi erano compresi nella "zona estensiva C" destinata all'edificazione di "case agricole" e nella zona E2 destinata all'edificazione di "ville"), calcolò il valore di mercato dei beni all'epoca dell'acquisto a titolo originario (ossia all'epoca del fatto illecito) in lire 6.800 al mq. adeguandosi alle indicazioni del consulente di ufficio e senza calcolare le parti residue del fondo occupato, ritenute ancora utilizzabili. La sentenza fu impugnata dall'AS e dai signori NA -FA.
L'ente dedusse col primo motivo che il diritto degli attori era prescritto, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva agli atti di offerta dell'indennità di espropriazione;
col secondo motivo sostenne che la stima dei beni era eccessiva.
Gli appellanti NA - FA dedussero:
a) che il consulente di ufficio aveva operato un'ingiustificata riduzione della superficie espropriata;

b) che il tribunale era comunque incorso in un errore di calcolo, facendo risultare il prodotto della superficie oggetto dell'ablazione (mq.7167) per il valore unitario (lire 6.800) pari a lire 41.935.600, anziché a lire 48.735.600;

c) che non era accettabile il principio di diritto enunciato da questa corte con la sentenza n. 1464 del 1983, specialmente perché venivano introdotti modi di acquisto della proprietà diversi da quelli previsti dall'art. 922 c.c.;

d) che, diversamente da quanto ritenuto dal consulente di ufficio, il terreno de quo non era soggetto a vincoli urbanistici di alcun genere;

e) che le varianti di piano considerate dal detto consulente non erano operative;

f) che non si doveva tenere conto di alcun vincolo di piano ma soltanto del valore venale;

g) che era stato erroneamente valutato il momento in cui si era realizzata l'irreversibile destinazione del fondo all'uso pubblico, in quanto tale momento non si poteva identificare con quello della radicale trasformazione del suolo ma con un momento successivo collocato dal consulente di ufficio al 25 giugno 1974;

h) che erroneamente non era stato calcolato il deprezzamento delle porzioni residue del fondo;

i) che ancora erroneamente non si era tenuto conto della svalutazione del fabbricato preesistente;

j) che la rivalutazione del capitale liquidato doveva operarsi non con riferimento agli indici generali ISTAT, bensì con richiamo a parametri più specifici, quali gli indici di inflazione immobiliare e gli indici ISTAT locali, e doveva estendersi fino al momento finale della sentenza;

l) che gli interessi legali compensativi erano dovuti dal momento dell'occupazione fino al saldo;

m) che le spese dovevano essere liquidate in misura maggiore, tenendo conto del valore della causa.
La corte di appello di Trieste, riuniti i due gravami ed espletati ulteriori accertamenti tecnici, con sentenza depositata il 6 settembre 1994, in riforma della sentenza di primo grado decise come segue:
1) dichiarò che l'AS era divenuta proprietaria di mq. 4872 di terreno, occupati in danno dei signori NA e FA, irreversibilmente destinati ad opera pubblica in data 25 giugno 1974;

2) condannò l'AS a pagare ai predetti signori la somma di lire 222.122.000, con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 25 giugno 1974 alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado e con gli interessi legali sulla somma rivalutata dal 25 giugno 1974 al saldo;

3) condannò infine l'AN al pagamento delle spese del doppio grado. La corte territoriale osservò:
Che doveva considerarsi orinai acquisito il principio affermato dalla giurisprudenza di questa corte fin dalla citata sentenza n. 1464 del 1983;

Che, pertanto, il privato era abilitato a chiedere, nel termine di prescrizione quinquennale decorrente dal momento della irreversibile trasformazione del fondo, la condanna della P.A. al risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante pagamento di una somma riferita al valore che il bene aveva in quel momento, con la rivalutazione monetaria fino al giorno della liquidazione e con l'ulteriore conseguenza che un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, intervenuto dopo l'estinzione del diritto di proprietà privata, doveva considerarsi inutiliter datum;

Che si era dunque in presenza di un'azione risarcitoria e non indennitaria, iniziata ben prima che il suddetto principio fosse enunciato, quando cioè, pur essendo preclusa al privato l'azione restitutoria per divieto di modificare l'atto amministrativo sostanziatosi nell'esecuzione dell'opera, restava ampio spazio per un'azione di risarcimento, trattandosi di un fatto illecito permanente;

Che l'azione risarcitoria era nata nella fattispecie alla data del 25 giugno 1974, cui andava fatto risalire - alla stregua degli accertamenti condotti dal c.t.u. - il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi