Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1989, n. 243
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La sentenza n. 92 del 1981 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 nella parte in cui, in violazione del quarto comma dell'art. 81 cost., non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico) non è di ostacolo all'applicazione dei benefici combattentistici contemplati dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, giacché, pur creando un vuoto legislativo (peraltro successivamente colmato dall'art. 30 bis del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito, con modifiche, dalla legge n. 151 del 1983), la suddetta dichiarazione d'incostituzionalità - che attiene solo ai rapporti tra gli enti rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture ed ai relativi stanziamenti - non pone nel nulla le posizioni di diritto soggettivo attribuite dalla cit. Legge n. 336 e non esclude che detti enti debbano sopportare gli oneri derivanti dalla applicazione dei benefici combattentistici. ( Conf 1708/87, mass n 451092; ( Conf 1824/86, mass n 445124).*