Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2008, n. 20189
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione; l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE LO - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della cessata Associazione "IL NIDO" di ON LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPA ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, SERVIZIO LAVORO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO ANTONIO MICHELI 78, presso lo studio dell'avvocato UGO FERRARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PEDRAZZOLI NICOLÒ, giusta procura speciale atto Ufficiale Rogante dott. TOMMASO SUSSARELLU di Trento del 09/12/05 rep. n. 26478;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 168/04 del Tribunale di TRENTO, depositata il 28/09/04 R.G.N. 146/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/08 dal Consigliere Dott. Pasquale PICONE;
udito l'Avvocato FERRARI UGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza di cui si chiede la cassazione rigetta l'opposizione proposta da LO ZA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'associazione "Il Nido", contro l'ordinanza- ingiunzione in data 9.3.2004, n. 12741, emessa dalla Provincia autonoma di Trento per il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 2.323,20 per violazione di norme relative al collocamento e alla tutela dei lavoratori subordinati.
Il Tribunale di Trento premette l'inammissibilità di questioni non dedotte con l'atto di opposizione;
esclude l'invalidità dell'ordinanza per vizio di motivazione;
decide altre questioni non più rilevanti in questo giudizio.
Il ricorso di LO ZA, in proprio e della qualità indicata, si articola in due motivi;
resiste con controricorso la Provincia autonoma di