Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/04/2018, n. 10370
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12179-2014 proposto da: EQUITALIA SUD S.p.A. Regione Campania, incorporante di Equitalia Polis S.p.A. dal 1.7.2011, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso il procuratore speciale S F, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 140, presso lo studio dell'avvocato C T, rappresentata e difesa dall'avvocato A 2 L;254 - ricorrente -contro E A;- intimato - avverso la sentenza n. 13143/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 22/11/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere R G;lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale G S che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO Con sentenza N. 13143/2013 del 20-22.11.2013 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto da Equitalia Polis s.p.a. nei confronti di E Antonio, della Prefettura di Napoli, del Comune di Napoli e del Comune di Casoria, dichiarava la prescrizione del credito di Equitalia. Avverso detta sentenza Equitalia Polis s.p.a. proponeva ricorso in cassazione e giudizio di revocazione. Il Tribunale di Napoli, con sentenza N.14087/2014 del 9.7-21.7.2015 accoglieva la domanda di revocazione propostk.da Equitalia, rigettando, per l'effetto, l'opposizione ex art.615 c.p.c. proposto da E Antonio Il ricorrente produceva, ex art.372 c.p.c., la sentenza relativa al giudizio di revocazione unitamente all'attestazione della cancelleria del Tribunale di Napoli in data 23.3.2016 da cui risultava che avverso la sentenza di accoglimento della revocazione non era stata proposta impugnazione. Provvedeva alla notifica dei documenti ad E Antonio, alla Prefettura, al Comune di Napoli ed al Comune di Casoria,
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