Cass. civ., sez. III, sentenza 04/10/2018, n. 24197
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 8933-2016 proposto da: NO TA SR , in persona dell'Avv. MARCO cAAJ VITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI
20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GEMMA MAURIZI giusta procura in calce al ricorso;
-2018
- ricorrente -
2091
contro
EI SR , ED PA , GI RO PA ;
- intimate - Nonché da:EI SR , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. NA ISONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO ROSARIO GHEZZO giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
NO TA SR , ED PA , GI RO PA ;
- intimate - avverso la sentenza n. 65/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 19/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale;
udito l'Avvocato MICHELE TAMPONI;
R.G.N. 8933/16 Uriien7a del 13 luglio 2016
FATTI DI CAUSA
1. Nel 1989 la società Credito Fondiario e Industriale s,p.a. (il cui credito in seguito perverrà per effetto di plurime cessioni, alla AG AL s.r.I.;
d'ora innanzi, per brevità, sempre e comunque "la AG") concesse un mutuo alla società IM s.r.I.. Il mutuo non venne restituito e la società mutuante iniziò l'esecuzione forzata con un atto di precetto notificato il 14.1,1994 (secondo la sentenza, "14.1.1999"), Nel 1999 la AG, cessionaria del credito, intervenne nella procedura esecutiva_ 2. Nel 2005 la IM propose, con unico ricorso, opposizione tanto agli atti esecutivi, quanto all'esecuzione, dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania. Per quanto in questa sede ancora rileva, la RN a fondamento dell'opposizione all'esecuzione invocò la prescrizione del credito posto a fondamento della procedura esecutiva. rL L'eccezione dì prescrizione venne giustificata dalla IM con un ragionamento così riassumibile: -) pendevano nei suoi confronti, dinanzi al Tribunale di Tempio, due procedure esecutive: la n. 69/94 e la n. 163/99;
-) le due procedure vennero riunite;
-) con sentenza n. 267/07, passata in giudicato, all'esito di giudizio pendente tra le stesse parti, il Tribunale dì Tempio Pausania aveva dichiarato la nullità degli atti di precetto e dei pignoramenti posti a fondamento deiresecuzione n. 69/94. 3. Secondo quanto riferito dall'odierna ricorrente nel proprio ricorso (p, 3), la AG replicò all'eccezione di prescrizione R.G.N. 8933/16 Udienzade 13 lugliu 2016 deducendo che il contratto di mutuo era stato stipulato nel 1989, e che il termine prescrizionale era stato interrotto: -) nel 1994, dalla notifica del precetto;
-) nel 1999 con un atto di intervento nella procedura esecutiva n. 163/99;
-) nel 2005 con un ulteriore atto di intervento nella medesima procedura esecutiva.
3. Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza 25 marzo 2014 n. 255 dichiarò inammissibile per tardività l'opposizione gli atti esecutivi, e rigettò nel merito l'opposizione all'esecuzione. A fondamento del rigetto dell'eccezione di prescrizione il Tribunale di Tempio Pausania osservò che: -) nei confronti della IM erano state iniziate tre diverse esecuzioni immobiliari, poi riunite, contraddistinte dai numeri di ruolo 69/94, 163/99 e 97/02;
-) due di queste procedure esecutive (la n. 163/99 e la n. 97/02) si fondavano su un titolo esecutivo stragiudiziale, costituito da un contratto di mutuo concesso dal Credito Fondiario ed Industriale nel 1989;
-) la terza procedura esecutiva (n. 69/94) si fondava su un titolo esecutivo stragiudiziale costituito da un contratto di mutuo concesso dalla medesima banca alla medesima società due anni prima, nel 1987;
-) la sentenza del tribunale di Tempio Pausania n. 267 del 2007, della quale la IM aveva invocato l'autorità di giudicato con riferimento alla statuizione di nullità degli atti di precetto, riguardava la terza delle suddette esecuzioni, non le prime due, ed era pertanto irrilevante nel presente giudizio.R.G.N. 8933/16 Udienza ael 13 luglio 2(116 4. La sentenza di primo grado venne appellata dalla RN. La Corte d'appello di Sassari, con sentenza 19 febbraio 2016 n, 65, accolse il gravame sul punto della prescrizione. La Corte d'appello