Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2018, n. 00015
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RATTI MASSIMO nato il 22/01/1970 a SEREGNO avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso per Il P.G. Cardia Delia conclude per il rigetto. Udito il difensore L'avvocato C A chiede che venga cassata la sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa all'udienza del 30 maggio 2017 e depositata in data 6 giugno 2017, ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di M R alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda, con sospensione condizionale. All'imputato si contesta la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c, comma 2 bis e sexisies, d.lgs. n.285 del 1992, perché in data 29 giugno 2013 (orario notturno) guidava l'autovettura Suv in stato di ebbrezza, derivante dall'uso di sostanze alcoliche (tasso 1,77 g/I al primo accertamento;1,58 g/I al secondo accertamento), e provocava un sinistro, urtando l'auto dei carabinieri posteggiata dietro alla sua. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia in data 12 luglio 2017. 2. Con i due motivi formulati si è dedotta, ai sensi dell'art. 606, lett. b, cod.proc.pen., la violazione degli artt. 40,41,43 e 186, comma2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, mancando la prova del nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza ed il sinistro, e degli artt. 59 e 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, non essendovi dimostrazione dell'elemento psicologico necessario ai fini dell'imputabilità dell'aggravante, chiedendo, dunque, l'annullamento della sentenza ed i conseguenti provvedimenti.
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