Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2023, n. 31368

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In tema di pensione di inabilità di cui alla l. n. 118 del 1971, il comma 61 dell'art. 2 della l. n. 92 del 2012 - il quale prevede che "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" il Ministro della giustizia trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati per determinati reati con sentenza passata in giudicato, ai fini della revoca del trattamento assistenziale - va interpretato nel senso che il termine di tre mesi è rivolto esclusivamente al Ministero competente per avviare il meccanismo amministrativo di operatività della revoca, dovendo quindi escludersi che quest'ultima possa applicarsi solo nell'ipotesi di sentenze di condanna passate in giudicato entro il predetto termine, poiché la scelta del legislatore è stata quella di estendere la misura della revoca stessa, con effetti ex nunc, anche ai soggetti condannati in via definitiva al momento di entrata in vigore della citata legge n. 92 e sino alla espiazione della pena.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2023, n. 31368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31368
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 33234/2018 Numero sezionale 3835/2023 Numero di raccolta generale 31368/2023 Data pubblicazione 10/11/2023 AULA 'B' Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A REVOCA PENSIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO INABILITA' CIVILE EX L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E ART. 2, COMMI 58-61, L. N. 92/2012 -SENTENZE SEZIONE LAVORO DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO AL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MOMENTO DELL'ENTRATA IN Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - VIGORE DELLA LEGGE Dott. DANIELA CALAFIORE - Rel. Consigliere - R.G.N. 33234/2018 Dott. LU CAVALLARO - Consigliere - Cron. Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere - Rep. Ud. 21/09/2023 Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 33234-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1 Numero registro generale 33234/2018 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Numero sezionale 3835/2023 Numero di raccolta generale 31368/2023 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Data pubblicazione 10/11/2023 2023 PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA 3835 MASSA;

- ricorrente -

contro

ZI LU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODOARDO BORRANI 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ENRICO GUIDOBALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO CASSISA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 554/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 742/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PATRIZIA CIACCI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 554 del 2018, la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato, salvo quanto al profilo della condanna alle spese che ha compensato, l'impugnazione 2 Numero registro generale 33234/2018 proposta dall'INPS nei confronti di IG ZI avverso Numero sezionale 3835/2023 Numero di raccolta generale 31368/2023 la sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittimo Data pubblicazione 10/11/2023 il provvedimento di revoca della pensione di inabilità civile, operata nei confronti dello stesso ZI in applicazione dell'art. 2, comma 61, l. n. 92 del 2012. La Corte territoriale ha confermato l'interpretazione del comma 61 citato seguita dal Tribunale, nel senso che lo stesso vada applicato solo alle fattispecie in cui la sentenza di condanna relativa ai reati menzionati sia passata in giudicato sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 o nei tre mesi successivi, mentre il comma 58, dello stesso articolo 2, si applicherebbe solo nell'ipotesi di sentenza penale di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. La Corte d'appello, sul presupposto che lo ZI era stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Bari per uno dei reati di cui al comma 58 in data 10.11.2011 e che la sentenza era passata in giudicato il 30.5.2013, ha ritenuto che tale situazione sfuggisse alla previsione sia del comma 58 (relativo alle sentenze pronunciate dopo il 18 luglio 2012) che del comma 61 (relativo alle condanne passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge o nei tre mesi successivi). 3 Numero registro generale 33234/2018 Una diversa interpretazione, infatti, avrebbe violato il Numero sezionale 3835/2023 Numero di raccolta generale 31368/2023 divieto di retroattività della legge penale data la natura Data pubblicazione 10/11/2023 comunque sanzionatoria della revoca. Tale interpretazione, ad avviso della sentenza impugnata, non realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra persone condannate per i medesimi reati di forte allarme sociale, essendo tipica espressione di discrezionalità legislativa. Avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Resiste IG ZI con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis d.l. n. 137/2020, come conv. dalla legge n. 176 del 2020 La causa è stata chiamata alla presente udienza pubblica a seguito del rinvio a nuovo ruolo disposto il 20 aprile 2022 in ragione della pendenza di questione di costituzionalità riferita alla normativa applicabile. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 58-61- della legge n. 92 del 2012, in relazione all'art. 360, primo 4 Numero registro generale 33234/2018 comma n.3), c.p.c., per avere la sentenza impugnata Numero sezionale 3835/2023 Numero di raccolta generale 31368/2023 ritenuto illegittima la revoca della pensione di inabilità di Data pubblicazione 10/11/2023 cui alla legge n. 118 del 1971, disposta dall'INPS nei riguardi del controricorrente a seguito della inclusione del medesimo nell'elenco trasmesso dal Ministero della giustizia riferito ai soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, per i quali la legge prevede la revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al comma 58, primo periodo, del medesimo articolo. Sostiene il ricorrente che l'interpretazione della disposizione richiamata sia errata in ragione del fatto che l'inserimento del nominativo del condannato nell'elenco trasmesso dal Ministero della Giustizia, proprio ai sensi del comma 61 del

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