Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/02/2011, n. 3162

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Sentenza
9 febbraio 2011
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9 febbraio 2011

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A norma dell'art. 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'art. 96, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti che avevano un diritto di derivazione riguardante acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 36 del 1994, sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo - analogamente a quanto disposto, a suo tempo, dagli artt. 2, 3 e 4 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per le c.d. "antiche utenze" - ad ottenere il rilascio della concessione in relazione a tali acque, con un provvedimento avente effetto "ex tunc", in quanto meramente dichiarativo del diritto di uso dell'acqua divenuta pubblica.

In materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso; né può avere rilievo - in relazione al pagamento di canoni relativi ad acque divenute pubbliche a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/02/2011, n. 3162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3162
Data del deposito : 9 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

-3 1 62/ 1 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 1670/10 SEZIONI UNITE CIVILI 3162 composta dagli ill.mi sigg. magistrati Cron. Rep. Dott. Paolo VITTORIA Primo Presidente Aggiunto Dott. Roberto Michele TRIOLA Pres. di Sezione Dott. Michele D'ALONZO Cons. Relatore Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Maurizio MASSERA Consigliere Ud. 7 dicembre 2010 No Dott. LO PICCINNI Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere OGGETTO TS (appello) ha pronunciato la seguente Canani idrici pregressi par prelievo acqua di falda. SENTENZA PRESCRIZIONE sul ricorso proposto DAL Circondario Empolese Valdelsa, con sede in Empoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- mente domiciliato in Roma alla Piazza dei Caprettari n. 70 presso l' avv. Damiano Pallottino (studio Legale Ripa di Meana ed Associati) insieme con 1' avv. Riccardo FAR- NETANI che lo rappresenta e difende in forza del «manda- to» rilasciato a margine del ricorso 6 8 8 0 1 0 2 Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 1670/10 - 1/30 - RICORRENTE CONTRO (1) il Consorzio Conciatori di UC, in perso- na del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato (nel giudizio innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) in Roma alla Via A. Gramsci n. 28 presso l' avv. Manilio Franchi; (2) la s.r.

1. BRISTOL, con sede in Santa Croce sull' Arno alla Via Caravaggio n. 2; (3) la s.p.a. CARLI, con sede in Santa Croce sull' Arno alla Via Giuseppe Viviani n. 4; (4) la s.r.

1. SIRIO, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via Sardegna n. 10-12-14; (5) la s.r.l. R.C.M., con sede in UC alla Via Lombardia n. 1/A-1/B; (6) la s.r.l. APOLLO 11, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via del Puntone n. 16-18; (7) la s.r.

1. EUGENIA, con sede in UC alla Via Lombardia n. 3; (8) la s.r.

1. MAG Industria Conciaria, con sede in Ponte Buggianese alla Via Auscello n. 31; (9) la Conceria Ramerini Giuseppe, con sede in San Romano Monopoli Valdarno alla Via Liguria n. 54; (10) la s.p.a. ZABRI, con sede in Ponte a Cappiano alla Via C. Colombo n. 204; Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 1670/10 - 2/30 - (11) la s.r.

1. CROMODERMA, con sede in UC alla Via Campania n. 7; (12) la s.r.l. BENVENUTI, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via Sardegna n. 1-3-5-7; (13) la s.p.a. RINALDI Conceria, con sede in Fucec- chio alla Via Mariotti n. 16; (14) la s.r.l. Conceria Il Ponte, con sede in Fu- cecchio (Ponte a Cappiano) alla Via Lombardia n. 17-19; (15) la s.n.c. Stella Rossa di Fefé e Panettoni D., con sede in UC alla Via Tondolin. 4; (16) la s.r.l. VITALCHIMICA Italiana, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via Lombardia n. 13; (17) la s.r.

1. NUOVA EUROPELL, con sede in Fucec- chio (Ponte a Cappiano) alla Via Lombardia n. 8/B; (18) la s.r.

1. CONCERIA JAIPUR, con sede in Fucec- chio alla Via Sardegna n. 4-6-8; (19) la s.r.l. ELISA, con sede in UC alla Via Sardegna n. 4-6-8; (20) la s.r.

1. TRAPPER, con sede in UC (Pon- te a Cappiano) alla Via Sicilia n. 4; (21) la s.p.a. DALLAS FG92, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via del Puntone n. 24/26; (22) la s.r.l. NEW STAR, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via Colombo n. 220; Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili -R.G. n. 1670/10 - 3/30 - (23) la s.r.l. WORD (recte: WORLD) TANNERY DALLAS GROUP, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via del Puntone n. 24-26; (24) la s.p.a. VIRGINIA, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via Lombardia n. 8; (25) la s.p.a. INDUSTRIA CONCIARIA CALLIGIANA, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via del Punto- ne; (26) la s.p.a. MONTEVERDI by Conti, con sede in Fu- cecchio (Ponte a Cappiano) alla Via Lombardia n. 2; (27) la s.n.c. L.T.L. di AM G. e LO M. &
C., con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via Liguria n. 1 ; (28) la s.r.l. LA VELOCE, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via Liguria n. 1-3-5; (29) la s.p.a. DELHI, con sede in UC (Ponte اما a Cappiano) alla Via del Puntone n. 2/A; (30) la s.p.a. ALBA, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via Liguria n. 6; (31) la s.p.a. PEGASO, con sede in UC (Ponte a Cappiano) alla Via del Puntone; (32) la s.n.c. BAM di TT L. e Alaimo, con sede in UC alla Via Sardegna n. 13/5; Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 1670/10 - 4/30 - (33) la s.n.c. F.C. di MP LO &
C., con se- de in UC (Ponte a Cappiano) alla Via del Collet- tone n. 2; (34) la s.n.c. G. &
C. di AT M. &
C., con sede in UC alla Via Sardegna n. 6, INTIMATI AVVERSO la sentenza n. 175/2009 depositata il 24 novembre 2009 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2010 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO: sentite le difese del ricorrente, svolte dall' avv. Riccardo FARNETANI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Domenico IANNELLI, il quale ha concluso per 1' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato (a mezzo del servizio posta- le) a tutti gli intimati indicati in epigrafe (con e- sclusione della s.p.a. DELHI), il Circondario Empolese Valdelsa premesso che «con ricorso davanti al TRAP »>>
le aziende intimate, le quali «prelevano acqua di falda per usi produttivi (concerie)», «hanno sostenuto di non es- sere tenute al pagamento dei canoni idrici» richiesti (nella misura minima prevista dalla legge») da esso Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 1670/10 - 5/30 - Circondario «per il periodo 1999-2005» (a) «per interve- nuta prescrizione dei canoni degli anni 1999 e 2000» e (b) per inapplicabilità del «minimo di legge» («dovendo- si ... determinare i canoni in base all' effettivo pre- lievo») - in forza di un unico (complesso) motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 175/2009 (depositata il 24 novembre 2009) con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva respinto il suo appello av- verso la decisione (483/08, depositata il 26 marzo 2008) del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze il quale aveva «accolto l' eccezione di prescrizione re- per gli anni 1999-2000» e «respintolativa ai canoni le ulteriori domande dei ricorrenti»>> Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva. Il ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va dichiarata l' inammissibi- 1. lità del ricorso per cassazione proposto contro la s.p.a. DELHI in quanto il ricorrente ha esibito soltanto gli avvisi di ricevimento dei plichi postali contenenti detto ricorso inviati per la notifica agli altri trenta- tre intimati e non anche quello, con identica funzione, relativo alla indicata società. 2. I l Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato l' appello del Circondario osservando: Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 1670/10 - 6/30 - «la legge n. 36 del 1994, che ha dichiarato pub- bliche tutte le acque, ha mantenuto la categoria concessioni preferenziali (spettanti in via nondelle concorrenziale a precedenti utilizzatori nei limiti dell' acqua o della forza motrice fino ad allora utiliz- zata) di cui all' art. 4 del R.D. n. 1775 del 1933, pur potendosi ritenere che il provvedimento amministra tivo di riconoscimento dell' utenza per usi pregresso di cui al cit. art. 4, in precedenza considerato come "dirit- to soggettivo", analogamente a quanto previsto per le "antiche utenze" di cui agli artt. 2 e 3 del cit. R.D. (Cass. S.U. 1245/2000), debba essere qualificato come provvedimento amministrativo, in quanto emesso sulla scorta di un giu- dizio tecnico discrezionale compatibile con le esigenze di equilibrio del bilancio idrico (art. 25 comma 2 della 5 gennaio 1994 n. 36 come modificato dall' art. 231. comma 9 quater del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, attua - tivo delle disposizioni della Legge n. 36 del 1994) »; ció»>, però, non incide sulla consistente giurisprudenza (Cass. 140/81;
5824/80;
4804/80;
3823/80; 1775/79;
5915/78) formatasi in tema di concessioni di acque pubbliche>>
(«ancorché riferita alle "antiche uten- ze" di cui agli artt. 2 e 3 del R.D. del 1933») «avendo la Suprema Corte distinto l' entrata patrimoniale costi- tuita dal canone dal provvedimento di concessione (o ri- Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili -R.G. n. 1670/10 - 7/30 - conoscimento) definendo pe-canoni come prestazioni riodiche dipendenti da una "causa debendi" a carattere con- tinuativo, avente come unico fatto generatore la deriva- zione dell' acqua pubblica, il cui termine di prescri- zione decorre dalle singole scadenze, come non contrad- detto dall' art. 23 comma 6 bis del cit. D. Lgs. del 1999 che fissava ad un termine di poco successivo alla sua entrata in vigore (cioè al 10 agosto 1999) la decor- renza dei canoni rispetto alle domande di riconoscimento di utenze in uso о di pozzi-prorogate al 31 dicembre 2000, ma evidentemente presentabili prima di tale data, risalendo la declaratoria di pubblicità delle acque pub- bliche al 1994»;
«ciò in sostanziale conformità con la citata giurisprudenza, che nell' affermare la nascita del diritto della P.A. alla data posta dalla legge, ne afferma la possibilità di esercizio da quel momento "re- stando insensibile all' intervento o meno del riconoscimento dell'utenza o all' e- (Cass. 5824/80) a pre-ventuale pendenza del relativo procedimento" scindere, quindi dalla qualifica di "diritto soggettivo" at- tribuibile ad un atto di concessione avente gli effetti di un riconoscimento di utenze già in uso di cui alla ' sentenza delle Sezioni Unite n. 1245/2000». Secondo il giudice a quo, «quindi», di non incide . sulla decorrenza del termine . . prescrizione annuale dei singoli canoni né la proro- Corte Suprema di Cassazione - sezioni unije civili - R.G. n. 1670/10 - 8/30 - ga delle domande al 31 dicembre 2000, avendo il TRAP ac- certato che alla data della richiesta di pagamento (3 ottobre 2005), le annualità del 1999 e 2000 risultavano prescritte

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