Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20595

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20595
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI BI nato a [...]( ITALIA) il 14/04/1988 CI RE nato a [...]( ITALIA) il 04/04/1960 CE NN nato a [...]( ITALIA) il 19/07/1961 AZ RE nato a [...]( ITALIA) il 05/11/1987 avverso il decreto del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG P .i-conz .),4;
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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino - Sezione per le misure di prevenzione - con decreto emesso in data 14 luglio 2021 ha applicato a SC AB - classe 1988 - la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre. Ha altresì disposto la confisca di una serie di beni (compiutamente indicati da pag. 31 a pag.33 del decreto) riferiti al medesimo SC AB (ed in parte alla terza ZI ED) nonché a SC TE (classe 1960) e CE NA (classe 1961), nonché la restituzione agli aventi diritto di altri beni oggetto di previo sequestro (indicati da pag. 34 a pag.35 del predetto decreto).

1.1 In sintesi va evidenziato, quanto ai contenuti del decreto di primo grado che: a) l'inquadramento soggettivo della pericolosità, anche di tipo storico (la confisca è in parte disgiunta), riguarda SC TE, CE NA e SC AB e la categoria tipica evocata nella decisione è quella della cd. pericolosità semplice di cui all'art.1 comma1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011;
b) le condotte delittuose oggetto di apprezzamento vengono indicate in quelle poste a fondamento del decreto di sequestro, con esclusione in riferimento a SC AB dei reati commessi in data 22.2.2012 in danno di AD RI ER (oggetto di revisione) ma con inclusione della truffa commessa in Genova su cui si registrò l'arresto in flagranza il 13 dicembre del 2006 e dei fatti oggetto di contestazione cautelare in data 21 aprile 2021 (episodi di usura, riciclaggio e intestazione fittizia);
c) il periodo di pericolosità viene delimitato nel modo che segue. In sede di sequestro dei beni (provv. del luglio 2020) per SC TE dal 1977 sino al 2013, per CE NA dal 1979 al 2014, per SC AB da ottobre 2010 alla attualità. In sede di decisione di primo grado viene retrodatato l'inizio della pericolosità di SC AB al dicembre 2006, per quanto detto sopra;
d) viene ribadita l'analisi in punto di sproporzione tra i redditi leciti valutabili e gli impieghi realizzati nei rispettivi periodi di pericolosità, con confutazione delle prospettazioni difensive relative ai maggiori redditi, in ipotesi, conseguiti.

1.2 Il rinvio al decreto di sequestro, quanto alla fase constatativa del giudizio di pericolosità, impone di far riferimento ai contenuti dell'atto richiamato, da pagina 9 a pagina 29.E' opportuno evidenziare, dunque, che nel decreto di sequestro sono state censite le condotte che seguono : a) per SC TE le condotte giudicate con sentenza definitiva risultano essere : una ricettazione del 1977, una rapina del 1978, un furto del 1978, un furto del 1992, alcuni furti del 1993, una truffa del 1995, una rapina del 2000, più di venti furti commessi tra il 2006 e il 2007, un furto nel 2010, una rapina del 2012, 9 furti tra il 2012 e il 2014;
b) per CE NA : un tentato furto e una ricettazione del 1979;
una ricettazione del 1993, una truffa del 1995, un furto del 2001, più di venti furti commessi tra il 2006 e il 2088 (anche con sostituzione di persona), altri 6 furti commessi tra il 2012 e il 2014. A ciò si aggiunge una condotta di truffa commessa nel 2000 oggetto di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione: c) per SC AB, oltre al citato episodio del 2006 (conclusosi con archiviazione per remissione di querela) si fa menzione quanto ai precedenti giudicati di : una sostituzione di persona del 2008 , due furti del 2012, tre tentativi di furto e un furto consumato del 2016, più furti del 2017. A ciò si aggiungono una condotta di furto commessa nel 2010 e assistita da un riconoscimento fotografico positivo (oggetto di proscioglimento per prescrizione), una condanna in primo grado per truffa commessa nel 2011 e i fatti oggetto di contestazione cautelare in data 21 aprile 2021 (episodi di usura, riciclaggio e intestazione fittizia), nonché altri procedimenti in corso.

1.2 Quanto all'epoca dei principali acquisti (di cui manca indicazione specifica del valore, salvo che per l'investimento dei lingotti) e alla consistenza della sproporzione patrimoniale va richiamato quanto segue. I beni caduti in confisca sono rappresentati da : immobili siti in Nichelino via Mascagni acquistati il 15 febbraio 1989 ;
immobili siti in La Loggia, acquistati il 12 marzo 1997 ;
terreno con edificazione abusiva in Nichelino, acquistato il r giugno 1999;
società e relativi beni aziendali costituite nel 2008, 2011, 2018;
lingotti in oro per euro 183.000 (mai rinvenuti ma risultanti da fattura di acquisto) riferiti a SC AB con acquisto del 2012 ;
immobili in Asti oggetto di acquisto il 21 marzo 2013 . In riferimento alla entità della sproporzione i redditi annui del nucleo familiare (originario e, dal 2005, con distacco di SC AB per costituzione nucleo autonomo) sono indicati da pagina 33 a pagina 34 del decreto di sequestro. Il calcolo della sproporzione risulta riportato da pagina 36 a pagina 39. Considerate le spese di sussistenza, viene calcolata una sperequazione complessiva superiore ad euro 600.000. 2. La Corte di Appello di Torino, con decreto emesso in data 10 marzo 2022 ha integralmente confermato il decreto di primo grado.

2.1 I punti oggetto di trattazione sono i seguenti : a) quanto ai lingotti in oro, la Corte rileva che secondo la prospettazione difensiva gli stessi sarebbero i medesimi già oggetto di confisca in danno di ZI ZO (padre di ED ZI convivente del SC) e ciò rende inammissibile la doglianza, non essendo SC AB, in tesi, l'avente diritto alla restituzione;
b) quanto al preteso vizio processuale per avere il Tribunale variato - tra sequestro e decisione - l'estensione del periodo di pericolosità di SC AB e l'entità del valore dei lingotti, la Corte di merito lo dichiara insussistente, non essendovi alcuna preclusione a simile variazione;
c) quanto alla violazione dell'art. 8 Conv. Edu circa la intangibilità del diritto alla abitazione, la Corte di merito la dichiara insussistente;
d) quanto al modus di ricostruzione del periodo di pericolosità (specie in riferimento al dies a quo della medesima), a fronte della contestazione per cui alcune condotte erano di delitto tentato o comunque non hanno, in concreto, generato reddito, la Corte torinese afferma che ad essere rilevanti sono gli elementi di fatto «indicativi della pericolosità sociale, che ben possono conservare la loro rilevanza a prescindere dagli esiti di profitto» . Dunque l'iscrizione nella categoria tipica di cui all'art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 è correttamente operata anche lì dove talune condotte oggetto di apprezzamento non siano state - in concreto - produttive di reddito illecito, né occorre quantificare il profitto complessivo delle condotte illecite, non essendo la confisca di prevenzione di tipo pertinenziale ma basandosi sul concorrente presupposto della sproporzione tra redditi e valore degli impieghi. Viene, in particolare, ritenuta corretta la retrodatazione della pericolosità di SC AB all'anno 2006;
e) quanto al preteso riequilibrio della sproporzione, viene ribadito che non è stata congruamente dimostrata l'entità dei pretesi redditi leciti sottratti al fisco (tramite l'attività di giostrai o il chiosco gestito in Nichelino), così come non è stata in alcun modo fornita la prova degli investimenti in BOT ;
f) viene confermato il giudizio di attualità della pericolosità di SC AB;g) viene ribadita la legittimità della confisca degli immobili acquistati da SC AB e ZI ED in Asti nel 2013. In particolare si afferma che il precedente bene offerto in permuta era, in sostanza, frutto di risorse illecite accumulate da SC RE e CE NA.

3. Gli atti di ricorso. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso SC TE, CE NA, SC AB e ZI ED.

3.1 Con unico atto, SC TE e CE NA hanno proposto i motivi che seguono.

3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla fase constatativa e all'inquadramento nella categoria tipica di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. La difesa, in sostanza, ripropone la tesi per cui il 'delitto rilevante' ai fini dell'inquadramento soggettivo nella categoria tipica indicata deve essere 'in concreto' produttivo di redditività illecita, pena l'aggiramento dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella nota decisione interpretativa numero 24 del 2019. In molti casi, soprattutto per quanto riguarda il periodo iniziale della ritenuta pericolosità, né il Tribunale né la Corte di Appello hanno verificato tale aspetto (ad esempio si indica che la ricettazione del 1993 commessa da CE NA era di un motore di autovettura e che nessuna verifica risulta compiuta sulle condotte del SC AB tenute tra il 1977 e 1979, con impropria fissazione del dies a quo della pericolosità tipica e illegittima confisca dell'immobile acquistato nel 1989) ed in ogni caso non potevano essere utilizzate le condotte di tentato furto o tentata truffa, per definizione improduttive di reddito. Analogamente, in numerosi casi di delitto consumato vi è stata riparazione del danno e anche tale aspetto non sarebbe stato congruamente apprezzato. Inoltre, per SC TE e CE NA non si è considerata la lunga interruzione delle attività antisociali (tra il 1978 e il 1992 non sono censiti episodi delittuosi) che impedirebbe - in tesi - di ritenere legittima la confisca di beni acquistati in detto intervallo temporale. Si sostiene, in particolare, che proprio i contenuti della pronuncia Corte cost. n.24 del 2019 - interpretativa di rigetto - impongono di ritenere 'utili' in chiave di ablazione patrimoniale i soli delitti effettivamente produttivi di reddito illecito, in misura congruente rispetto al valore dei beni da

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