Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2005, n. 8208
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In tema di acque pubbliche, il parere dell'Autorità di bacino territorialmente competente, di cui all'art. 7, secondo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sulle domande per nuove concessioni relative sia alle grandi che alle piccole derivazioni, deve ritenersi, al pari di tutti gli atti endoprocedimentali, sempre passibile di rimozione e di ritrattazione fino a quando non sia concluso l'"iter" amministrativo diretto all'adozione del provvedimento, rispetto al quale esso è prodromico. Ne consegue che la previsione, contenuta nella citata disposizione, secondo cui il parere dell'Autorità di bacino, se non intervenuto nel termine di quaranta giorni accordato a tale Autorità per manifestarlo, "si intende espresso in senso favorevole", deve essere interpretata nel senso che agli uffici competenti in ordine all'adozione degli atti di concessione è consentito di provvedere su tali domande prescindendo dal detto parere quando questo non venga tempestivamente fornito, senza che tuttavia sia precluso in assoluto un, sia pure ritardato, ma comunque utile, esercizio della funzione consultiva da parte dell'Autorità di bacino nella persistente pendenza dell'"iter" procedimentale diretto al rilascio delle concessioni.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. P G - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G M ITALIANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato F M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato O P, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE VENETO, UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VERONA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 130/03 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 29/09/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 31/03/05 dal Consigliere Dott. G P;
udito l'Avvocato O P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P R che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La G M ITALIANI s.p.a., con domanda del 13 maggio 1999, chiese all'Ufficio del genio civile di Verona il rilascio di concessione di piccola derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio al servizio di un suo stabilimento in Albaredo d'Adige.
L'ufficio anzidetto, dopo che l'Autorità di bacino dell'Isonzo e del Tagliamento ebbe espresso parere contrario all'accoglimento della domanda cennata sul rilievo che il richiesto approvvigionamento idrico avrebbe potuto essere assicurato dall'acquedotto mediante realizzazione di idoneo dispositivo di accumulo, ad onta del fatto che l'ente gestore dell'acquedotto avesse negato l'allacciamento richiesto dalla società sunnominata accampando l'insufficienza delle risorse idriche, prima, con nota n. 1247 del 2 febbraio 2000, ribadì che il discusso rifornimento d'acqua avrebbe potuto essere realizzato mediante alimentazione di serbatoi di accumulo allacciati all'acquedotto, ovvero, con sistemi alternativi, quali, ad esempio, l'utilizzazione di fossi demaniali esistenti nelle vicinanze dell'insediamento industriale cennato, e, poi, con ordinanza n. 4912 del 5 maggio 2000, dispose la chiusura di un pozzo nel frattempo realizzato in vista del programmato esercizio della derivazione richiesta.
La G M ITALIANI s.p.a, con tempestivo ricorso, impugnò dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche nei confronti della Regione Veneto, Ufficio del genio civile di Verona, i provvedimenti dianzi indicati, nonché una comunicazione n. 113901 dell'11 ottobre 1999, con la quale era stata disposta la sospensione dell'istruttoria della pratica relativa alla sua citata domanda del 13 maggio 1999.
Il giudice così adito, con sentenza del 25 giugno - 29 settembre 2003, resa nel contraddittorio e nella resistenza della regione intimata, rigettò il ricorso nella ravvisata relativa infondatezza. Il detto giudice correlò la pronuncia alle considerazioni di seguito, testualmente, riportate.
"Il ricorso deve essere rigettato, attesa la sua infondatezza nel merito.
2) Può così, tra l'altro, prescindersi dalla disamina della rilevanza del profilo della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della competente Autorità di bacino, che pure ha avuto un ruolo non secondario, seppur a livello endoprocedimentale, nell'orientare le determinazioni conclusivamente assunte dall'Amministrazione regionale resistente.
3) il provvedimento impugnato risulta, in effetti, immune dalle censure dedotte dalla società ricorrente, ed in particolare non appare carente di congrua motivazione.
Non può essere messo in discussione, infatti, che trattasi, viste le finalità (utilizzazione di acqua a scopo antincendio), di prelievo idrico di modesta entità, per esigenze del tutto estemporanee, che può essere fronteggiato, con gli accorgimenti del caso (dispositivo di accumulo di riserve idriche per situazioni di emergenza ecc), in altri modi dalla reclamante che non siano l'utilizzazione del pozzo in argomento (non autorizzato).
Orbene, le situazioni alternative sono state chiaramente indicate dall'Ufficio del Genio Civile veronese.
L'Amministrazione, in definitiva, in disparte la rilevanza o meno dei profili evidenziati dall'Autorità di bacino e la eventuale natura di diniego implicito propria dell'atto gravato, ha emesso da ultimo, per quanto di propria spettanza, un provvedimento lineare, motivato e dalla portata pressoché vincolata, atteso che - elemento che non si può pretermettere - in opti caso il pozzo, non autorizzato, è stato abusivamente perforato e, pertanto, può andare incontro alla chiusura, anche d'autorità.
4) In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe va rigettato".
La G M ITALIANI s.p.a. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza più sopra citata.
La Regione Veneto, cui il ricorso è stato notificato il 14 novembre 2003, si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La G M ITALIANI s.p.a., dopo aver denunciato la, a suo avviso, riscontrabile carenza di motivazione della decisione impugnata ("ben vengano le motivazioni stringate, ma esse comunque devono prendere posizione esplicitamente sulla fondatezza delle censure, per non denegare giustizia"), e dopo aver lamentato una, asserita, erroneità del presupposto di fatto sul quale si basa la pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche (possibilità, a suo dire accertata inesistente, di
approvvigionamento d'acqua per alimentare il discusso apparato antincendio con sistemi diversi da quello correlato alla richiesta di concessione di che trattasi), con il primo mezzo di ricorso, prospetta che la sentenza contestata dovrebbe essere ravvisata passibile di cassazione perché inficiata da "carenza di motivazione...ex art. 111 Cost.;
violazione di legge in riferimento all'art. 7, comma 1/bis del T.U. approvato con r.d. 11.12.1933 n. 1775, introdotto dall'art. 3 del dlgs. 12.07.1993 n. 275, nonché
dell'art. 3 legge 241/90;
carenza di motivazione in ordine all'incompatibilità dell'autorizzazione con le previsioni del piano di bacino o, comunque, dell'incidenza dell'uso richiesto sull'equilibrio del bilancio idrico", più specificamente deducendo, a supporto della censura, gli assunti di seguito, testualmente riportati.
"l'art. 3 del d.lgs. n. 275/1993, introduce il comma 1/bis del T.U sulle acque, approvato con r.d. n. 1775/1933, apportando in tal modo una sostanziale modifica all'iter istruttorio delle domande di concessione per le derivazioni d'acqua. Il comma introdotto prevede infatti che l'ufficio istruttore del Genio Civile richieda una valutazione di discrezionalità tecnica dell'Autorità di Bacino competente per territorio, la quale dovrà motivare il proprio parere in ordine alla compatibilità