Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 10332
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BB DO nato a [...] il [...] IN NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di IN udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'avv. CICCIARI, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e deposita, in udienza, motivi nuovi e memoria difensiva nell'interesse di TE DO;
udito l'avv. AUTRU RYOLO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. LO PRESTI, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 28 marzo 2022, il Tribunale del riesame di SI Cztatila ha rigettato le richieste di riesame proposte da DO TE e EN SI avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere, emesso nei loro confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 2 marzo 2022 in relazione al reato di omicidio premeditato.
2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono stati emessi i menzionati provvedimenti attiene all'uccisione di TI ZO, avvenuta nel 1990, episodio criminoso per il quale sono stati emessi — rispettivamente, nel 1991, nel 2011 e nel 2017 (gli ultimi due a seguito di reiterata riapertura, su impulso della madre della vittima, delle indagini preliminari) — tre successivi decreti di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del gravissimo fatto di sangue. Le indagini, nuovamente riaperte nel 2019 grazie al deposito di informativa contenente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO LI e ME D'MI, si sono sviluppate mediante l'acquisizione di elementi che hanno indotto il Giudice per le indagini preliminari e, quindi, il Tribunale del riesame ad avallare, sia pure nella prospettiva tipica del giudizio cautelare incidentale, la prospettazione accusatoria, che inserisce DO TE e EN SI nel novero degli autori dell'omicidio. Secondo tale impostazione, DO TE, 1'8 aprile 1990, prelevò la vittima, che si trovava presso l'abitazione di RI La Scala, e, con il proprio motociclo, la portò al cospetto di EN SI, per poi condurla, unitamente al correo, nella frazione di Gala del comune di Barcellona P.G., dove, alla presenza di altri complici, ebbe luogo l'uccisione, a colpi di arma da fuoco, di ZO, il cui cadavere venne, infine, sepolto nella vicina contrada Praga.
3. Il Tribunale del riesame ha disatteso la richiesta di riesame avanzata da entrambi gli indagati e condiviso i giudizi di gravità indiziaria e dì pregnanza cautelare già espressi dal giudice procedente.
3.1. Ha, tra l'altro, respinto la deduzione diretta a sanzionare con l'inutilizzabilità gli atti di indagine successivi ai decreti di archiviazione disposti nell'ambito del procedimento per l'omicidio di TI ZO, iscritti nei confronti di persone ignote, in mancanza di un decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini da parte del Giudice per le indagini preliminari.Al riguardo, ha posto l'accento sul tenore letterale dell'art. 414 cod. proc. pen., che attribuisce al Giudice per le indagini preliminari la competenza all'autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo l'adozione di decreto di archiviazione «emesso a norma degli articoli precedenti», locuzione che circoscrive l'applicazione dell'istituto alle ipotesi di decreto di archiviazione emesso nell'ambito di procedimenti nei confronti di persone note, ciò che convince, in forza di argomento a contrario, che non vi sia necessità di apposito decreto di riapertura nel caso in cui il decreto di archiviazione sia stato, invece, pronunziato in un procedimento a carico di ignoti. Né — secondo il Tribunale del riesame — può pervenirsi ad opposta conclusione sulla base della ponderazione dell'eventuale individuabilità in senso sostanziale degli indagati, valutazione sottratta al suo vaglio, come indirettamente, ma univocamente, confermato dal consolidato indirizzo ermeneutico che inibisce al giudice della cautela (e, quindi, non solo al Giudice per le indagini preliminari, ma anche al Tribunale del riesame) di operare la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato in capo a soggetti noti. D'altro canto, aggiungono i giudici peloritani, l'eccezione difensiva è, nel merito, priva di pregio, posto che solo con il deposito, risalente al 16 settembre 2019, dell'informativa della Sezione anticrimine dei Carabinieri di SI la locale Procura della Repubblica ha acquisito elementi idonei a giustificare l'iscrizione, per l'omicidio di TI ZO, di IU UL, successivamente aggiornata con l'inserimento degli odierni ricorrenti.
3.2. Il Tribunale del riesame ha, poscia, stimato la solidità del compendio indiziario raccolto a carico di DO TE e EN SI.
3.2.1. Dalle indagini espletate nell'immediatezza della sparizione di TI ZO emerse, invero, che egli fu visto per l'ultima volta 1'8 aprile 1990, giorno in cui, intorno alle ore 14:30, si portò, unitamente alla sorella EL ed alla compagna EN SI, presso l'abitazione dell'amico RI La Scala, insieme al quale, verso le 15:15, si recò, dopo avere nutrito i cani di La Scala, in località Centineo, a casa di SC RE, cognato del noto esponente mafioso IU LO, capo dell'omonimo clan che, in quel periodo, contendeva al gruppo dei cc.dd. «barcellonesi» la primazia sul territorio della cittadina tirrenica. In questo contesto temporale, TE DO giunse, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, a casa di La Scala, ove apprese da EL ZO che il fratello era uscito con RI La Scala. TE, udita la notizia, si accomiatò, per poi fare ritorno verso le ore 17:00 allo scopo di condurre con sé ZO il quale, montato sulla motocicletta, si allontanò con lui, non senza avvertire la compagna che prevedeva di assentarsi per breve tempo. Il padre di TI ZO, TR, non avendo più notizia del figlio, si portò, insieme ad un amico del giovane, SA SE, a casa di TE, il quale gli riferì di essersi recato con TI nella piazza di Barcellona P.G., dove contava di incontrare EN SI, il quale aveva manifestato il desiderio di parlare con ZO;
la contingente assenza, nel luogo convenuto, di SI aveva, però, indotto TE ad accompagnare ZO, su sua indicazione, nei pressi delle case popolari di Fondaco Nuovo, dove lo aveva lasciato. NI ZO, fratello di TI, riferì, poi, di essersi messo alla ricerca del fratello, girando per le vie di Barcellona P.G., nella mattina del 9 aprile 1990, appena appresa la notizia della scomparsa del congiunto, ed aggiunse che, nel rientrare a casa, alle ore 11:00 circa, si era imbattuto in SA SE e EN SI, i quali, dopo avergli chiesto notizie del fratello, lo avevano invitato a salire a bordo della loro autovettura per continuare la ricerca che, tuttavia, non aveva dato frutti, sicché NI ZO si era separato dai due i quali, nel giro di mezz'ora, lo avevano raggiunto a casa per confermargli che ogni tentativo si era, sino a quel momento, rivelato vano. NI ZO specificò, nondimeno, di aver udito, mentre i due scendevano le scale allontanandosi dalla sua abitazione, SI rivolgersi a SE dicendogli «tu a TI non lo hai visto». Tale dato è stato valorizzato dai Tribunale del riesame per la sua indubbia valenza suggestiva e perché, una volta inserito nel contesto enucleato grazie alle dichiarazioni che i collaboratori di giustizia avrebbero reso a distanza di molti anni, accredita l'assunto che vede SI e SE in possesso di più approfondite e precise informazioni in merito alla scomparsa di TI ZO. I giudici siciliani hanno, inoltre, osservato che la frase si palesa ancora più eloquente se iscritta nella cornice delineata dal testimone, il quale aveva appena informato i due che, con ogni probabilità, sarebbero stati presto convocati dai Carabinieri, e se si considera che essa è stata carpita nel momento in cui SE e SI erano in procinto di lasciare casa di ZO, ragionevolmente convinti di non essere osservati né sentiti.
3.2.2. L'obiettiva modestia delle evidenze raccolte a seguito delle prime indagini determinò, come sopra anticipato, l'archiviazione del procedimento — rimasto a carico di soggetti ignoti — scaturito dalla scomparsa di TI ZO, reiterata, nel 2011 e, quindi, nel 2017, ad onta delle sollecitazioni provenienti dalla famiglia della vittima.Le indagini sono state, per la terza volta, riaperte nel 2019, grazie al deposito di informativa contenente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO LI e ME D'MI. Il primo, escusso a più riprese, ha fornito importanti elementi di conoscenza in ordine alla scomparsa di ZO, che ha ricondotto ad un caso di «lupara bianca». Ha riferito di aver saputo dell'omicidio da IO ET, il quale gli ha rivelato che la scomparsa della vittima era da ascrivere ad esponenti dell'associazione mafiosa dei «barcellonesi» e che il movente del delitto risiedeva nella circostanza che la vittima si era resa responsabile del furto di un camion di pneumatici ai danni della ditta VE di Merì — alle cui dipendenze ZO aveva svolto attività lavorativa quale autotrasportatore e che godeva della protezione dei «barcellonesi» — commesso unitamente a NZ SI e RI LO. Ulteriori dettagli erano poi stati dati a LI da ON IN, sodale dei «barcellonesi» ma, al contempo, confidente dei «chiofaliani», il quale, oltre a confermare le rivelazioni di ET, aveva aggiunto di avere personalmente partecipato all'omicidio, le cui modalità esecutive aveva indicato, focalizzando, in specie, il contributo di DO TE e EN SI. A dire di LI, IN gli aveva, in particolare, raccontato che TE, su incarico di IU UL, aveva prelevato ZO a casa di un suo amico e lo aveva portato, dapprima, in un luogo dove i due si erano incontrati con tale SI, e subito dopo, insieme a SI, in contrada Gala di Barcellona, al cospetto di IU UL, SA UL ed altri — tra cui lo stesso NI IN — i quali gli avevano contestato il furto degli pneumatici. Il Tribunale del riesame ha stimato, in accordo con il Giudice per le indagini preliminari, l'attendibilità, già positivamente sperimentata in sede giudiziaria, di LI, in quanto