Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2023, n. 06351
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M P R nato il 25/10/1960 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D FI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G che ha concluso chiedendo /1/V;9/4/1/SP6/1/7/4- °E2 ai
CMSC RITENUTO IN FATTO
1. M P R ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 14 gennaio 2022 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato e in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Vasto 1'11 giugno 2018, è stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - reato di cui all'art. 12, commi 3, lett. d), e 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capo A6), perché in data antecedente al 9 luglio 2014, al fine di trarne un ingiusto profitto, in concorso con R L T e N D G, aveva favorito l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di M M C Y nel territorio dello Stato;
in particolare, aveva posto in essere un concreto contributo agevolatore al matrimonio simulato effettuato nella Repubblica Dominicana tra la suddetta cittadina extracomunitaria e D G, cittadino italiano residente in Liscia;
- reato di cui all'art. 12, comma 5, T.U. imm. (capo A7), perché in data antecedente al 21 marzo 2015, al fine di trarne un ingiusto profitto, aveva favorito la permanenza illegale di M P N P;
in particolare, aveva posto in essere un concreto contributo agevolatore al matrimonio simulato effettuato a Montabone tra la suddetta cittadina extracomunitaria e Giancarlo B, cittadino italiano.
2. La ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 12 T.U. imm., 192 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della responsabilità penale dell'imputata. In particolare, con riferimento al capo A6, il giudice di merito avrebbe omesso di vagliare la credibilità intrinseca ed estrinseca del teste P, considerando che il contenuto delle dichiarazioni rilasciate era stato appreso dagli altri correi. Inoltre, l'intercettazione telefonica tra l'imputata e T del 22 dicembre 2014 non era idonea a provare la responsabilità dell'imputata, posto che era relativa a un fatto verificatosi cinque mesi dopo il fatto oggetto del presente procedimento. La Corte di appello, inoltre, con riferimento al capo A7, avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità penale solo in forza di una conversazione telefonica, effettuata il 18 dicembre 2014, nel corso della quale B aveva fatto riferimento al fatto che la ragazza che egli avrebbe dovuto sposare lo voleva ▪ c77-n conoscere e l'imputata aveva riferito che la ragazza gli avrebbe consegnato dei soldi.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 12, commi 3, lett. d), e 3-bis, lett. d), T.U. imm., 192 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato le due circostanze aggravanti, pur non ricorrendone i presupposti, considerando che il reato sub A6 era stato commesso in concorso con altri due soggetti (e non tre, come previsto dal
udita la relazione svolta dal Consigliere D FI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G che ha concluso chiedendo /1/V;9/4/1/SP6/1/7/4- °E2 ai
CMSC RITENUTO IN FATTO
1. M P R ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 14 gennaio 2022 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato e in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Vasto 1'11 giugno 2018, è stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - reato di cui all'art. 12, commi 3, lett. d), e 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capo A6), perché in data antecedente al 9 luglio 2014, al fine di trarne un ingiusto profitto, in concorso con R L T e N D G, aveva favorito l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di M M C Y nel territorio dello Stato;
in particolare, aveva posto in essere un concreto contributo agevolatore al matrimonio simulato effettuato nella Repubblica Dominicana tra la suddetta cittadina extracomunitaria e D G, cittadino italiano residente in Liscia;
- reato di cui all'art. 12, comma 5, T.U. imm. (capo A7), perché in data antecedente al 21 marzo 2015, al fine di trarne un ingiusto profitto, aveva favorito la permanenza illegale di M P N P;
in particolare, aveva posto in essere un concreto contributo agevolatore al matrimonio simulato effettuato a Montabone tra la suddetta cittadina extracomunitaria e Giancarlo B, cittadino italiano.
2. La ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 12 T.U. imm., 192 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della responsabilità penale dell'imputata. In particolare, con riferimento al capo A6, il giudice di merito avrebbe omesso di vagliare la credibilità intrinseca ed estrinseca del teste P, considerando che il contenuto delle dichiarazioni rilasciate era stato appreso dagli altri correi. Inoltre, l'intercettazione telefonica tra l'imputata e T del 22 dicembre 2014 non era idonea a provare la responsabilità dell'imputata, posto che era relativa a un fatto verificatosi cinque mesi dopo il fatto oggetto del presente procedimento. La Corte di appello, inoltre, con riferimento al capo A7, avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità penale solo in forza di una conversazione telefonica, effettuata il 18 dicembre 2014, nel corso della quale B aveva fatto riferimento al fatto che la ragazza che egli avrebbe dovuto sposare lo voleva ▪ c77-n conoscere e l'imputata aveva riferito che la ragazza gli avrebbe consegnato dei soldi.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 12, commi 3, lett. d), e 3-bis, lett. d), T.U. imm., 192 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato le due circostanze aggravanti, pur non ricorrendone i presupposti, considerando che il reato sub A6 era stato commesso in concorso con altri due soggetti (e non tre, come previsto dal
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