Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16859

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16859
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1589-2021 proposto da: M F, elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, presso lo studio dell’avv. prof. G S , dal quale è rappresentato e difeso con l’avv. M R, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

CONSIGLIO NOTARILE dei DISTRETTI RIUNITI di CATANIA e CALTAGIRONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Sistina 42 , presso lo studio dell'avv. A G che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti R D e M G , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
-controricorrente - Ric. 2021 n. 01589 sez. S2 -ud. 12-10-2022 - 2 - avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di PALERMO, n.cronol. 3652/2020,depositata il 21/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2022 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del S ostituto Procuratore generale C M ha concluso per il rigetto;
sentiti i difensorie letta la memoria di parte ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con provvedimento del 6/3/2018, la Commissione amministrativa regionale di disciplina dei notai per la Sicilia (di seguito CO.RE.DI.) dichiarò il notaio F M responsabile della violazione prevista dall’art.28 comma 1 n.3 della legge 16/02/1913 n. 89, per avere stipulato un atto di vincolo a parcheggio relativo ad immobili di cui era promissario acquirente e della violazione prevista dall’art.147 lett.a) della stessa legge notarile, per avere tenuto comportamenti incompatibili con il decoro, la dignità e il prestigio imposti dalla professione, per la commistione tra l’esercizio della funzione notarile e lo svolgimento di attività negoziali;
in conseguenza, gli infli sse la sanzione della sospensione per 6 mesi per il primo addebito e della sospensione di due mesi per il secondo. In particolare, era accaduto (come risulta riferito dallo stesso M nel verbale riportato nel provvedimento della CO.RE.DI.) che il notaio aveva concesso in prestito a M , un suo inquilino moroso e in difficoltà economiche,la somma di Euro 140.000,00, la cui restituzione fu in parte garantita dalla cessione di un contratto preliminare di compravendita di alcuni immobili;
M aveva restituito soltanto parzialmente le somme ricevute e M aveva perciò ottenuto, in data 11/7/2013, in datio in solutum, la cessione di due contratti preliminari relativi ad immobili da costruire, stipulati dal suo debitore con G e C G e con M D B;
Ric. 2021 n. 01589 sez. S2 -ud. 12-10-2022 - 3 - i due preliminari di cui il notaio si era reso cessionario della posizione di promissario acquirente erano sottoposti alla condizione sospensiva del rilascio della concessione edilizia, per il cui ottenimento era necessaria la destinazione permanente a parcheggio di una porzione di terreno promesso;
quindi, in data 16/7/2013, lo stesso notaio M aveva personalmente rogato l’atto di vincolo a parcheggio delle stesse promittenti venditrici cedute G e C G e M D B.

2. Avverso questa decisione propose reclamo ilnotaio, chiedendo l’assoluzione dagli addebiti o, in subordine, l’applicazione di sanzioni meno afflittive, con il riconoscimento di attenuanti generiche e specifiche. Nel contraddittorio con il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone e con il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermoche chiesero il rigetto dell’impugnazione, la Corte d’appellodi Palermo, con ordinanza n.cronol. 3652/2020 depositat a il 21/10/2020, confermò il provvedimento sanzionatorio, con condanna alle spese.

3. Sostenne la Corte, quanto alla prescrizione dell’azione disciplinare eccepita dal notaio, che tra la stipula dell’atto di vincolo a parcheggio, intervenuta in data 16/7/2013 , la cessione dei due contratti preliminari di compravendita in favore del notaio da parte del suo debitore M, risultantidalla scrittura privata dell’11/7/2013 e il prestito concesso dal notaio allo stesso M nell’anno 2010 sussisteva «una strategia negoziale unitaria» che precludeva la prescrizione dell’azione disciplinare, atteso che l’ultimo atto rilevante - la stipula dell’atto di vincolo a parcheggio - risultava posto in essere meno di cinque anni prima dell’inizio della procedura sanzionatoria, avviata con richiesta del 14/7/2017. Ric. 2021 n. 01589 sez. S2 -ud. 12-10-2022 - 4 - Aggiunse, quindi, per quel che qui rileva, che la concessione delle invocate attenuanti generiche e specifiche era stata fondatamente esclusa in considerazione del fatto che il notaio aveva in precedenza già ripetutamente danneggiato la propria reputazione professionale e che la motivazione della mancata concessione, costituente scelta discrezionale, era stata motivata adeguatamenteproprio in riferimento alla reiterazione di comportamenti rilevanti disciplinarmente;
sottolineò in proposito che neppure fosse significativo di un’effettiva resipiscenza il fatto che il notaio si fosse attivato, durante l’istruttoria disciplinare, per eliminare le conseguenze dannose delle violazioni commesse, in quanto il ravvedimento era intervenuto soltanto dopo la contestazione disciplinare. Avverso questa sentenza F M ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motiviillustrati con memoria. Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. C on il primo motivo, rubricato « violazione dell’art. 2697 cod.civ. e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione al n.3 comma I dell’art.360 cod.proc.civ.», il ricorrente ha sostenuto che la Corte avrebbe infondatamente escluso la prescrizione dell’illecito per decorso di cinque anni, ravvisando erroneamente un’unica strategia che avrebbe collegato la dazione del denaro del 2010 alla cessione dei preliminari e, poi, alla redazione dell’atto di vincolo a parcheggio nel 2013, pur in mancanza di risultanze probatorie costituenti indici sufficienti del ragionamento presuntivo svolto. In particolare, ha lamentato che nessuna argomentazione sarebbe stata offerta i n sentenza sulla incongruenza ravvisabile tra la pretesa unicità della «strategia negoziale» e il lungo tempo trascorso tra la dazione del denaro e la cessione dei preliminari, peraltro non ancora conclusi dal Ric. 2021 n. 01589 sez. S2 -ud. 12-10-2022 - 5 - cedente M quando gli è stato concesso il mutuo. Ha infine aggiunto, con la memoria illustrativa, che per giurisprudenza consolidata l’istituto dell’illecito continuato non è applicabile alla responsabilità disciplinare dei notaie che la ricostruzione offerta dalla Corte per escludere la prescrizione era perciò erronea in diritto.
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