Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 04/12/2018, n. 31343
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15323-2013 proposto da: MESSERE ANTONIO MSSNTN35L18H5010, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA
42, presso lo studio degli avvocati A D P e P E, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZASOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 5296/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2012 r.g.n. 11220/2008. R.G. 15323/2013 RITENUTO CHE la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 5296/2012, ha accolto l'appello dell'Inps avverso la sentenza che l'aveva condannato a restituire a M A l'importo pari ad C 38.358,29, oltre accessori, a titolo di restituzione dei contributi versati in proprio favore dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al Fondo di Previdenza per impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi dello Stato;
a fondamento della decisione la Corte sosteneva che M A, in quanto lavoratore, fosse privo di legittimazione ad agire in giudizio per la restituzione delle quote contributive a suo carico, essendo il datore di lavoro direttamente obbligato verso l'Ente anche per la quota di contributi a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex legge;
pertanto, in ipotesi di indebito versamento contributivo, il datore era l'unico legittimato all'azione di ripetizione anche con riguardo alla quota predetta;
contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M A con tre motivi illustrati da memoria ai quali ha resistito l'INPS con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e 24 della Costituzione;
violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1158 n. 377;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo la Corte d'Appello di Roma erroneamente ritenuto che non sussistesse l'interesse del lavoratore, iscritto al Fondo speciale di previdenza impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ad agire in giudizio per far valere la propria facoltà di chiedere la ripetizione una tantum della somma pari al 75% dell'importo dei contributi versati al predetto Fondo ex
VIALE REGINA MARGHERITA
42, presso lo studio degli avvocati A D P e P E, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZASOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 5296/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2012 r.g.n. 11220/2008. R.G. 15323/2013 RITENUTO CHE la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 5296/2012, ha accolto l'appello dell'Inps avverso la sentenza che l'aveva condannato a restituire a M A l'importo pari ad C 38.358,29, oltre accessori, a titolo di restituzione dei contributi versati in proprio favore dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al Fondo di Previdenza per impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi dello Stato;
a fondamento della decisione la Corte sosteneva che M A, in quanto lavoratore, fosse privo di legittimazione ad agire in giudizio per la restituzione delle quote contributive a suo carico, essendo il datore di lavoro direttamente obbligato verso l'Ente anche per la quota di contributi a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex legge;
pertanto, in ipotesi di indebito versamento contributivo, il datore era l'unico legittimato all'azione di ripetizione anche con riguardo alla quota predetta;
contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M A con tre motivi illustrati da memoria ai quali ha resistito l'INPS con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e 24 della Costituzione;
violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1158 n. 377;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo la Corte d'Appello di Roma erroneamente ritenuto che non sussistesse l'interesse del lavoratore, iscritto al Fondo speciale di previdenza impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ad agire in giudizio per far valere la propria facoltà di chiedere la ripetizione una tantum della somma pari al 75% dell'importo dei contributi versati al predetto Fondo ex
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