Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2019, n. 11241

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La contribuzione volontaria, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della l. n. 243 del 2004, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c) della l. n. 247 del 2007, è un diritto potestativo dell'assicurato i cui effetti decorrono legalmente dal momento della presentazione della domanda da parte dell'interessato, essendo attribuito all'ente previdenziale un potere meramente ricognitivo, senza che rilevi la data fissata dal legislatore per il versamento dei contributi, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2019, n. 11241
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11241
Data del deposito : 24 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

24 APR 2019 " AULA 'B' 1 124 1/ 1 9 Y T R I D E T N E S E Oggetto - ITALIANA REPUBBLICA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N O I Z A R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T R.G.N. 17822/2013 S I G Cron.мгил E R E SEZIONE LAVORO T N E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA Presidente Ud. 05/03/2019 Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Rel. Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17822-2013 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA - 80078750587, in persona del legale SOCIALE C.F. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI e LUIGI CALIULO;
2019

- ricorrente -

902

contro

FURFARO GIROLAMO, elettivamente domiciliato in ROMA, 50, presso lo studio VIA GIOVANNI ANTONELLI dell'avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che lo rappresenta e difende;
controricorrente avversO la sentenza n. 1192/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/01/2013, R.G.N. 623/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONELLA PATTERI per delega verbale Avvocato LUIGI CALIULO;
udito l'Avvocato RAFFAELE TRIVELLINI. RG 17822/2013 INPS c/UR AM udienza del 5 marzo 2019 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 10 gennaio 2013, ha respinto l'appello, proposto dall'INPS, nei confronti della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di UR AM al più favorevole trattamento pensionistico di anzianità, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, come modificato dalla legge n.247 del 2007, per avere presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il discrimine temporale del 20 luglio 2007. 2. Per la Corte di merito rilevava, per il decorso degli effetti dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria, la data di presentazione della richiesta (risalente, nella specie, al 19 luglio 2007) e, pertanto, l'assistito, attivatosi entro il termine prescritto dal legislatore, beneficiava del più favorevole regime pensionistico.

3. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, UR AM.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, legge n.243 del 2004, dell'art. 7, d.P.R. n.1432 del 1971 e dell'art. 8 del d.lgs. n.184 del 1997, l'INPS censura la sentenza impugnata e assume che la clausola di salvaguardia stabilita dall'art. 1, comma 8, legge n.243 del 2004, come modificato dall'art. 1, co.2, lett c) legge n.247 del 2007 secondo cui «le disposizioni in - materie di pensionamento di anzianità vigenti prima della entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione» - vada interpretata e ricostruita alla luce del disposto dell'art. 7 d.P.R. n. 1432 del 1971 che prevede che «la facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e 1 RG 17822/2013 SA Mancino estensore per la tubercolosi può essere esercitata a decorrere dal primo sabato presentazione di della domandasuccessivo alla data di autorizzazione».

6. Ad avviso dell'ente previdenziale occorre avere riguardo, agli effetti del predetto discrimine temporale, l'efficacia della domanda coincidente con il sabato successivo alla data di presentazione, sulla scorta dei seguenti argomenti: il primo comma dell'art. 7 del citato d.P.R. n.1432 distingue tra momento di presentazione della domanda, logicamente antecedente, e momento di efficacia e di autorizzazione, ontologicamente successivo e coincidente con il primo sabato successivo alla presentazione della domanda stessa;
il provvedimento di autorizzazione è meramente ricognitivo, non fissa un dies a quo, si limita ad individuare il momento di esercizio della potestà del richiedente mentre l'efficacia temporale della domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione è individuata dal legislatore, nel sabato successivo, senza discrezionalità dell'INPS, per cui un eventuale ritardo nell'adozione del provvedimento di autorizzazione non spiegherebbe alcun effetto;
infine, che i contributi afferiscano alla data di presentazione delle domande e possano riguardare anche i sei mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda e l'inizio del trimestre solare (art.7, co.3 d.P.R. n.1432 cit.) non si pone in un momento logicamente e cronologicamente

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