Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2018, n. 31409
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMIRATO MARIO nato a CATANZARO il 05/07/1956 avverso la sentenza del 27/06/2017 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G R, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 27.06.2017, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza 10.11.2014 del tribunale di Catanzaro, appellata dall'A, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 2, legge n. 638 del 1983, limitatamente alle condotte relative al pe- riodo da febbraio a settembre 2009, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena inflitta per le residue condotte di ottobre e novembre 2009, in gg. 20 di reclusione ed C 160 di multa, nel resto confermando l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omesso ver- samento delle ritenute previdenziali ed assistenziali quale legale rappresentante dell'omonima ditta.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ricorrente, iscritto all'Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., prospettando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, violazione di legge in relazione all'errata ap- plicazione dell'art. 3, d. Igs. n. 8 del 2016, e degli artt. 138 e 139, cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, nel calcolare la data di prescrizione del reato, ha ritenuto di applicare la sospensione legale di mesi tre prevista dal d.l. n. 463 del 1983, art. 2, comma 2-quater;
il ricorrente non contesta l'applica- zione di tale disposizione, ma censura la soluzione dei giudici merito fornita all'ec- cezione, sollevata in ambedue i gradi di merito, in cui era stato rilevato che l'im- putato non avesse mai ricevuto la diffida dell'Inps, inviata per posta, e che risul- tava essere stata ricevuta da tale Trapasso, soggetto del tutto sconosciuto, senza
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G R, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 27.06.2017, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza 10.11.2014 del tribunale di Catanzaro, appellata dall'A, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 2, legge n. 638 del 1983, limitatamente alle condotte relative al pe- riodo da febbraio a settembre 2009, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena inflitta per le residue condotte di ottobre e novembre 2009, in gg. 20 di reclusione ed C 160 di multa, nel resto confermando l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omesso ver- samento delle ritenute previdenziali ed assistenziali quale legale rappresentante dell'omonima ditta.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ricorrente, iscritto all'Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., prospettando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, violazione di legge in relazione all'errata ap- plicazione dell'art. 3, d. Igs. n. 8 del 2016, e degli artt. 138 e 139, cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, nel calcolare la data di prescrizione del reato, ha ritenuto di applicare la sospensione legale di mesi tre prevista dal d.l. n. 463 del 1983, art. 2, comma 2-quater;
il ricorrente non contesta l'applica- zione di tale disposizione, ma censura la soluzione dei giudici merito fornita all'ec- cezione, sollevata in ambedue i gradi di merito, in cui era stato rilevato che l'im- putato non avesse mai ricevuto la diffida dell'Inps, inviata per posta, e che risul- tava essere stata ricevuta da tale Trapasso, soggetto del tutto sconosciuto, senza
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