Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2021, n. 32505
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 17583-2015 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso F/i/ cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;2021 - ricorrente - 2035 contro M G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO N.26, presso lo studio dell'avvocato A L, rappresentato e difeso dall'avvocato F T;- controricorrente - avverso la sentenza n. 2376/2014 della CORTE D'APPELLO di PO, depositata il 19/01/2015 R.G.N. 21/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. F S;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G GIACALONE visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. PROC. nr. 17583/2015 RG FATTI DI CAUSA 1.La Corte d' Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da G M, dirigente di seconda fascia dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (in prosieguo: AGENZIA), per il pagamento delle differenze di retribuzione maturate per lo svolgimento dal 19 aprile 2004 al 20 febbraio 2005, in aggiunta all'incarico svolto, delle funzioni di direttore regionale delle dogane per la Sicilia, incarico di dirigente di prima fascia, nella temporanea vacanza del posto. 2.La Corte territoriale osservava che la AGENZIA, nel costituirsi in giudizio, aveva incentrato le difese sul dato formale del rispetto delle norme sul conferimento dell'incarico e sull'assenza di un contratto individuale di disciplina del trattamento economico ma nulla aveva eccepito in ordine all'effettivo svolgimento delle mansioni ed al rango superiore di esse, di dirigente di prima fascia. 3. Pertanto, era viziata da extrapetizone la sentenza del Tribunale, fondata sulla mancata allegazione delle mansioni superiori svolte, non avendo l'Agenzia contestato l'esercizio delle funzioni né la riconducibilità di esse alla fascia dirigenziale invocata. 4.Erano dovute le differenze retributive, limitatamente al trattamento economico fondamentale, per il periodo di svolgimento delle funzioni. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la AGENZIA, affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito G M con controricorso, illustrato con due distinte memorie. 6.11 PM ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, respinti gli altri. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo l'AGENZIA ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 132, comma due, nr. 4 cod.proc.civ.-nullità della sentenza, assumendo la apparenza o perplessità della motivazione, per avere fatto ricorso al principio di non contestazione laddove nel ricorso introduttivo del giudizio non erano state allegate circostanze specifiche circa le mansioni svolte sicchè non poteva sussistere un onere di contestazione. Si assume che non erano dimostrate l'effettiva esecuzione dell'ordine di servizio con il quale venivano affidate le mansioni di conduzione della direzione regionale e la portata della investitura. 2.11 motivo è infondato. 3.11 vizio di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile e di motivazione apparente, che dà luogo a nullità della sentenza, ricorre quando la motivazione non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni che, per il loro carattere contraddittorio o meramente apodittico sono obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito dal giudicante per la formazione del suo convincimento (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).
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