Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2022, n. 33252

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2022, n. 33252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33252
Data del deposito : 9 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA su ricorsi proposti da PO VA, nato il [...], a [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con decisione del 16/11/2020 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 05/03/2017 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale PO VA veniva condannato, per il capo s) di imputazione per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma due, d.PR 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a Motta Alessandro.

2.Avverso il presente provvedimento l'imputato ha presentato ricorso per Cassazione tramite i suoi difensori.

3.11 ricorso proposto dall'avv. Nello Sgambato, è articolato in quattro motivi. Nel primo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione per l'inutilizzabilità dei dati dei tabulati telefonici tardivamente versati in atti dal pubblico ministero ed acquisiti dal giudice attraverso lo strumento previsto dall'articolo 507 cod. proc. pen. Secondo la prospettazione difensiva a fronte del mancato deposito nei termini di cui agli artt. 415 bis e 416, cod. proc. pen., il giudice non avrebbe potuto porre rimedio a tale omissione ai sensi dell'art. 507, cod. proc. pen. essendogli precluso di esercitare il suo potere istruttorio di recuperare al fascicolo del dibattimento atti inutilizzabili.

4.Nel secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla dichiarazione della responsabilità penale dell'imputato sulla base della mera identificazione dello stesso con tale "zio NI più volte menzionato nelle conversazioni telefoniche intercettate. Nello specifico, ci si duole dell'erroneità della identificazione che avrebbe, ad avviso della difesa, dovuto essere letta unitamente alle altre emergenze probatorie significative in senso opposto giacché dalle risultanze in atti sarebbe emerso che il PO non era mai stato indicato come venditore dello stupefacente, né era mai stato fermato in compagnia degli altri coimputati.

5.Nel terzo motivo dì ricorso sì deduce vizio dì motivazione per mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 73 comma quinto del DPR numero 309 del 1990 attesa l'episodicità della condotta e le non allarmanti modalità

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