Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 47408
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTELLUCCIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/02/1976 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da G C avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Siena ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Ha, in proposito, rilevato, tra l'altro, che C — condannato alla pena di dieci anni e otto mesi reclusione per i delitti di associazione mafiosa ed estorsione aggravata — ha addotto, a sostegno della formulata richiesta, solo la regolarità della condotta da lui serbata in costanza di detenzione ed è venuto meno all'onere di allegazione, sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, di circostanze idonee a superare la presunzione, oggi relativa, di pericolosità sociale connessa alla tipologia di reati commessi, id est a dimostrare, in positivo, il venir meno del collegamenti con la criminalità organizzata e l'insussistenza del pericolo, nel caso di ammissione al permesso premio, di loro ripristino.
2. G C propone, con l'assistenza dell'avv. G P, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione impugnata ad un'interpretazione dell'istituto non conforme alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale e, in particolare, senza aver cura di illustrare le ragioni che inducono a ritenere la sua persistente contiguità a compagini mafiose o dedite a delitti comuni.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».
3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da G C avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Siena ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Ha, in proposito, rilevato, tra l'altro, che C — condannato alla pena di dieci anni e otto mesi reclusione per i delitti di associazione mafiosa ed estorsione aggravata — ha addotto, a sostegno della formulata richiesta, solo la regolarità della condotta da lui serbata in costanza di detenzione ed è venuto meno all'onere di allegazione, sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, di circostanze idonee a superare la presunzione, oggi relativa, di pericolosità sociale connessa alla tipologia di reati commessi, id est a dimostrare, in positivo, il venir meno del collegamenti con la criminalità organizzata e l'insussistenza del pericolo, nel caso di ammissione al permesso premio, di loro ripristino.
2. G C propone, con l'assistenza dell'avv. G P, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione impugnata ad un'interpretazione dell'istituto non conforme alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale e, in particolare, senza aver cura di illustrare le ragioni che inducono a ritenere la sua persistente contiguità a compagini mafiose o dedite a delitti comuni.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».
3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui
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