Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/06/2003, n. 9917
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TE DA REGISTRAZIONE - SENSI DEL D.P.R EPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 TERIA TRIBUTARME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO IN.V.IM. straordinaria: agevolazioni;
diniego;
2-quinquies L. 656/1994)09 9 17/03 LA CORTE SUPRE avviso di liquidazione;
DI CASSAZIONE chiusura delle liti (art. SEZIONE CIVIL composta dai Magistrati: R.C. NA 13/99 CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. F Cons. relatore PAPA Dott. E Csigliere Cron. 21863 RUGGIERO Dott. F Consigliere Rep. Dott. E MNO Ud. 29.1.2003 Consigliere CULTRERA Dott. M R ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16073 R.G. 1999, proposto da 1.R.E. - Istituzioni di Ricovero e di Educazione, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentato e difeso, con procura a margine del ricorso, dagli avv.ti prof. L T e Giuliano BERRUTI, domiciliatario in Roma, alla via Bocca di Leone 78;
- ricorrente -
contro
M DE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 269 Regionale del Veneto in data 3 luglio 1998, depositata col n. 293/01/98 il 6 luglio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 29 gennaio 2003: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'estinzione del processo per rinunzia. Svolgimento del processo L'I.R.E., Istituzioni di Ricovero e Rieducazione, indicò nelle dichiarazioni per l'in.v.im. straordinaria (art. 1 del d.l. 299/1991, come convertito dalla legge 363/1991) il solo valore