Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/11/2005, n. 23238
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In tema di rapporto tra giudizio disciplinare (nella specie a carico di avvocato) e giudizio penale definito con sentenza assolutoria, l'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nel modificare l'art. 653 cod. proc. pen., ha inteso corrispondentemente ridurre l'autonomia dell'organo disciplinare, che ora non può considerare illecito disciplinare il medesimo fatto che il giudice penale abbia già irrevocabilmente ritenuto non costituire illecito penale; tuttavia la identità del fatto deve investire tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo: talché, nell'ipotesi in cui la sentenza penale assolutoria abbia riguardato un'imputazione per delitto soltanto doloso, secondo la generale previsione dell'art. 42, secondo comma, cod. pen., non può ritenersi preclusa l'azione disciplinare in ordine allo stesso fatto materiale, ma attribuito al diverso titolo di colpa.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'DD NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell'avvocato BENINCAMPI URSULA, rappresentata e difesa dall'avvocato MALANDRINO MATTEO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE;
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TARANTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 319/04 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 16/12/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/05 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito l'Avvocato Matteo MALANDRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata del Consiglio Nazionale Forense.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comunicazione del 05/07/2001 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto informava, ai sensi dell'art. 44 Legge Professionale, il Consiglio dell'ordine che l'Avvocato FI D'RI era sottoposta ad indagini preliminari per i reati di truffa e tentata truffa aggravata e continuata commessi nei confronti della U.S.L. TA/6, ora ASL TA/1, in Grottaglie sino al Marzo 1994 con riferimento al procedimento penale per fatti riguardanti il Dott. Gagliardi Gaetano ed il Dott. Monteleone Biagio;
e fino al Novembre 1999, e sempre in Grottaglie, per fatti riguardanti svariati farmacisti.
Con delibera del 18/10/2001 il Consiglio dell'Ordine disponeva l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti della professionista formulando addebiti che si concretizzano "nella violazione dei principi di dignità e decoro professionale sanciti dagli artt. 12 e 38 L.P. D.L. 27/11/1933 n. 1578, nonché dei doveri di colleganza e correttezza ai quali vanno ineludibilmente ispirati la condotta del professionista e la sua attività professionale, essendo espressioni di valori etici propri della classe forense".
Innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto veniva sentita l'incolpata che produceva sentenza del GUP presso il Tribunale di Taranto emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui veniva dichiarato di non doversi procedere nei di lei confronti