Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/11/2019, n. 29152

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/11/2019, n. 29152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29152
Data del deposito : 11 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22120-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -

RISCOSSIONE

13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO DALL'ASTA;

- ricorrente -

contro

MARLANO AZZURRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LISIPPO

123, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO RIZZELLI, F B;
- controricorrente e-ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3157/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. R R. RILEVAT() CHE con sento-i/a depositata il 19 gennaio 2018, la Lorte di . \ppello di ,ecce, in parziale fiforma dell'impugnata decisione, dichiarava estimo per intervenuta prescrizione quinquennale il credito per contributi previdenziali di cui alle cartelle ivi indicate ed annullava la relativa intimazione di pagamenti). Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso uttalia Servizi di Riscossione s.p.a. iffidato a tre motivi;
M \zzurra si e opposto con conto )1- corso...e-1.4.e S 14-Cexe cetz,(1 k•cii,t, stata comunicata alle parti la proposta del relatore utili imente il decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, CO\SI1ThRATO l.- con il primo motivo dì ricorso si deduce violazione e falsa applicazione delFart.100 c.p.c. in relazione all'art. 360 , comirla I n. 3 e n. 4 c.p.c. in quanti) la contribuente aveva inteso impugnare intimazioni di pagamento id essa notificate anni or sono (il 27.10. 901(1) e, pertanto, del tutto prive di efficiacia esecutiva al momento dell'impugnano le. 1.1.- Il motivo è intOndato atteso che, come risulta dalla sentenza di appello, .\lariano \zzurra in data 15.02.2013 propose opposizione avverso n. 8 intimazioni di pagamento notificateg1i il 27.10. 9013 e chiese dichiararsi la nullità della conseguente iscrizione ipotecaria e di opjii atto di esecuzione, lamentando la nullità delle intimazioni di pagamento e la prescrzione del diritto a procedere ad esecuzione. Ric. 2018 n. 22120 sez. ML - ud. 18-06-2019 -2- La Corte di appello di 1.ecce, in relazione a quattro dell'intimazioni di pagament() n oguetto, ha accertalo l'intervenuta prescrizionc del credito pilato nelle stesse
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