Cass. civ., sez. II, sentenza 04/11/2019, n. 28271

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La servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l'imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all'attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/11/2019, n. 28271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28271
Data del deposito : 4 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

28271-19 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SERVITU' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 7077/2015 Cron. 28271 SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Ud. 03/07/2019Presidente PIETRO CAMPANILE UBALDO BLLINI Consigliere PU GIUSEPPE GRASSO Consigliere GIUSEPPE TEDESCO Rel. Consigliere ConsigliereGIUSEPPE DONGIACOMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7077-2015 proposto da: VILLAMENA DI COVINO RAFFAELLA & C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo dell'avvocato ELISABTTA NARDONE, rappresentatostudio e difeso dall'avvocato N B;
ricorrente contro 2019 E DSTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, 1739 VIA ABRUZZI 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ZACCHEO, che lo rappresenta e difende unitamente agli تاو avvocati GIUSEPPE FERRARA, GIUSEPPE LIBRATTI;
controricorrente nonchè

contro

E SRVIZIO ELETTRICO SPA;
intimato avverso la sentenza n. 427/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito 1'Avvocato C M, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Nicola BLASI, difensore della l'accoglimento del ricorso e di ricorrente che ha chiesto quanto esposto;
udito l'Avvocato ZACCHEO Massimo difensore del resistente che si è riportato ed ha insistito sulle conclusioni in atti. سکتا FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Villamena s.a.s. di Covino Raffaella & C. esponeva che sul terreno di sua proprietà, interessato da lavori di costruzione di un parcheggio a servizio delle strutture con le quali esercitava la sua attività ricettiva, c'era un palo, strumentale all'esercizio di una servitù di elettrodotto di cui era titolare l'Enel, che limitava la circolazione di veicoli;
che per tale ragione aveva chiesto lo spostamento della servitù;
che l'Enel aveva aderito a tale richiesta, a condizione che le spese dello spostamento del palo fossero sostenute dalla richiedente. Ciò posto chiamava in giudizio Enel Distribuzione e Enel Servizio Elettrico, deducendo che, in applicazione dell'art. 122, comma 4, del r.d. 1775 del 1933, il proprietario del fondo gravato non solo può eseguirvi qualunque innovazione, costruzione o impianto, ma salvo patto contrario non è tenuto a rimborso o indennizzi nei confronti dell'altro, che, in conseguenza di tale innovazione, si veda costretto a rimuovere o collocare diversamente condutture ed appoggi. Il tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza. La corte riconosceva che la disposizione dell'art. 122, comma 4, del r.d. 1775 del 1933 riguarda la sola servitù coattiva, mentre nel caso in esame, la servitù era stata acquistata per usucapione. Secondo la corte di merito la servitù costituita per usucapione, seppure corrispondente nei suoi presupposti e nel suo contenuto a una servitù coattiva, non può ritenersi tale ai fini dell'applicazione della disciplina propria di questa. Per la cassazione della sentenza Villamena s.a.s. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo. Enel Distribuzione S.p.A. ha resistito con controricorso. Enel Servizio Elettrico S.p.A. è rimasta intimata Le parti costituite hanno depositato memoria. La causa, chiamata in un primo tempo per la trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso

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