Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/11/2022, n. 34316
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eguente: ORDINANZA sul ricorso 24058/2019 proposto da: S G F I, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giovanni Gentile n. 22, presso lo studio dell'Avv. A F, rappresentato e difeso dall'Avv. F C;- ricorrente - contro la GRAZIANO CATTE & C. s.r.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Luigi Luciani, n. 1, presso lo studio dell'Avv. D M B, rappresentata e difesa dagli Avv.tí M V F e G P;- controricorrente - avverso la sentenza n. 124/2019 della Corte di Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 22.5.2019, R.G. n. 22/2019;udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 05/10/2022 dal Consigliere Dott. F G L C. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettava il reclamo che S G F I aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Nuoro, con la quale era stata respìnta l'opposizione avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale che parimenti aveva rigettato la sua impugnativa del licenziamento intimatogli dalla convenuta GRAZIANO CATTE & C. s.r.l. per giustificato motivo oggettivo;e condannava, quindi, il reclamante al pagamento delle ulteriori spese del secondo grado, come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, come il primo giudice, riteneva che il licenziamento di cui è causa avesse un proprio oggettivo fondamento (consistito nella necessità di rivedere la propria organizzazione di vendita, contenendo anche i costi del personale), sufficiente per escludere comunque un licenziamento ritorsivo, come sostenuto dal lavoratore ricorrente in giudizio. 4. Avverso tale sentenza S G F I ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 5. Ha resistito l'intimata, con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente si duole del rigetto della sua impugnativa di licenziamento da lui ritenuto ritorsivo "attraverso la violazione e falsa (applicazione) dell'articolo 18 della legge 300 del 1970 e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella fittizia motivazione del licenziamento individuata in una crisi aziendale, consistente in realtà la motivazione vera nella mancata accettazione di condizioni di lavoro retribuite in modo inferiore". 2. Ritiene il Collegio che tale unica censura, così esposta nella sintesi della stessa proposta a pag. 2 del ricorso, debba essere giudicata inammissibile, sotto diversi profili. 2.1. In tal senso occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, dato da cui risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).
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