Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 09197
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: GI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 22/04/2022 dalla Corte d'Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/04/2022, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 26/10/2021, dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale GI AN era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.
2. Ricorre per cassazione il GI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Omessa motivazione sui rilievi svolti in appello con riferimento alla "non illegalità" della condotta, perché rientrante nella disciplina di cui alla I. n. 242 del 2016. Si censura la sentenza per aver richiamato solo una parte dei principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2020, senza rilevare che la condotta del GI poteva rientrare nelle ipotesi di irrilevanza penale per difetto di offensività.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura la sentenza per essersi limitata a ripercorrere la motivazione del giudice di primo grado.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena. Si censura la sentenza per non aver espresso alcuna valutazione secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., come invece era necessario attesa l'irrogazione di una pena superiore al medio edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, con il quale il difensore lamenta la mancata riconduzione della fattispecie in esame nell'alveo della I. n. 242 del 2016, appare privo delle necessarie connotazioni di specificità. Se è vero che la Corte territoriale ha motivato la conferma della statuizione di condanna in primo grado soffermandosi soprattutto sulle allarmanti modalità dell'accertata coltivazione (presenza di 111 piantine di marijuana