Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/02/2022, n. 04292

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/02/2022, n. 04292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04292
Data del deposito : 10 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5854-2020 proposto da: SELEGRAFICA '80 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA

213, presso lo studio dell'avvocato R R, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

nonché

contro

UBI - BANCA S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 5441/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/9/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/4/2021 dal Consigliere L A S;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/9/2019 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dal Ministero dello sviluppo economico e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma 10/1/2014, ha dichiarato improponibile la domanda nei suoi confronti originariamente spiegata dalla società Selegrafica 80 s.r.l. di pagamento di somma «a saldo di una misura agevolativa riconosciuta in via provvisoria il 12 febbraio 2002 ai sensi della Legge n. 488/92». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Selegrafica 80 s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico. Ric. 2020 n. 05854 sez. SU - ud. 27-04-2021 -2- Con conclusioni scritte del 22/3/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 10 motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» dell'art. 37 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 1, c.p.c. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto che «la fattispecie concreterebbe un'ipotesi di autoannullamento della precedente delibera di concessione», laddove nella specie «non può parlarsi di vizio di legittimità che avrebbe inficiato ab initio il procedimento di concessione», trattandosi di mera «erronea inclusione di due esigue fatture di spesa nella documentazione consegnata a supporto della domanda di agevolazioni ... non connotata di alcun profilo di gravità, profilo che la P.A. ha totalmente omesso di scrutinare», sicché «la revoca dell'agevolazione de qua in realtà non può dirsi disposta quale atto di autotutela», dovendo pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che «la P.A., nel revocare il beneficio già concesso ed erogato, non ha operato alcuna deduzione e/o valutazione in ordine alla gravità della infrazione commessa da Selegrafica'80 s.r.l. ( invero palesemente veniale ), ma si è limitata a dare importanza al mero dato cronologico delle fatture erroneamente dedotte dalla società odierna ricorrente»;
e che «di fronte all'affermazione del Primo Giudice della non rilevanza e dunque della non gravità della infrazione per errore commessa da Selegrafica'80 s.r.l. non ha sottoposto a specifica censura e dunque a gravame tale momento, talché deve ritenersi coperta da giudicato la circostanza della non gravità della infrazione commessa». Ric. 2020 n. 05854 sez. SU - ud. 27-04-2021 -3- Con il 2° motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione dell'applicazione dell'art. 59 L. n. 69 del 2009, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente pronunziato declaratoria di improponibilità del ricorso, anziché «rimettere le parti davanti al giudice ritenuto munito di giurisdizione, quello amministrativo, con salvezza degli atti compiuti avanti al giudice ordinario>>. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare in tema di sovvenzioni pubbliche, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla spettanza dei finanziamenti previsti all'art. 1 D.L. n. 415 del 1992, conv. -con modif.- nella L. n. 488 del 1992, perché non si tratta di sovvenzioni riconosciute direttamente dalla legge sulla base di elementi da quest'ultima puntualmente indicati, essendo stato conferito alla P.A. il potere di regolamentare la concessione di tali agevolazioni, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo della loro erogazione, con la conseguenza che, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, come pure a seguito dell'annullamento o della revoca dello stesso in sede di autotutela, la posizione del privato è da qualificare in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo ( v. Cass., Sez. Un., 17/7/2018, n. 19042 ). A tale stregua, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia tra l'ente ammesso al finanziamento e l'ente pubblico sovventore avente ad oggetto un atto di c.d. "definanziamento" adottato da quest'ultimo per vizi di legittimità originari dell'atto attributivo della sovvenzione, in quanto la contestazione attiene ai presupposti dell'esercizio del potere di Ric. 2020 n. 05854 sez. SU - ud. 27-04-2021 -4- autotutela decisoria da parte della P.A., nei confronti del quale il soggetto inciso non vanta una situazione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo ( v. Cass., Sez. Un., 11/7/2018, n. 18241 ). Durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio a fronte dell'agire discrezionale della P.A. il privato è infatti titolare di una posizione giuridica attiva o di vantaggio di mero interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo, laddove l'emissione di siffatto provvedimento determina l'insorgenza in capo al medesimo di un diritto soggettivo alla concreta erogazione del medesimo tutelabile avanti al giudice ordinario in caso di relativa mancata concreta attuazione per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in relazione alla mancata osservanza di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta ( v. Cass., Sez. Un., 1°/2/2019, n. 3166;
Cass., Sez. Un., 11/7/2018, n. 18241 ). La situazione giuridica soggettiva del privato destinatario della sovvenzione torna ad essere peraltro di interesse legittimo allorquando la mancata erogazione del finanziamento oggetto di specifico provvedimento di attribuzione come nella specie dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, sia per vizi di legittimità che per contrasto ( originario ) con l'interesse pubblico (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 1°/2/2019, n. 3166. E già la non massimata Cass., Sez. Un., 3/4/2003, n. 5170). In tali ipotesi di "regressione" della posizione giuridica del destinatario della sovvenzione in ragione dell'esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, viene infatti a riproporsi la situazione di ponderazione dei sottesi interessi pubblici, la cognizione della controversia azionata dal beneficiario del finanziamento spettando Ric. 2020 n. 05854 sez. SU - ud. 27-04-2021 -5- pertanto al giudice amministrativo ( v. Cass., Sez. Un., 11/7/2018, n. 18241 ). Orbene, nella specie la revoca dell'agevolazione in argomento risulta fondata non già sulla mancata osservanza di obblighi posti dalla legge o dal provvedimento e condizionanti la relativa erogazione bensì sull'autoannullamento del provvedimento concessorio per ravvisata insussistenza dei relativi presupposti «sulla scorta del rilievo che l'impresa beneficiaria, avendo avviato il programma agevolato prima della presentazione della domanda di concessione del finanziamento, non si fosse uniformata alle indicazioni formulate dalla Commissione Europea in sede di autorizzazione al regime di aiuto della succitata Legge n. 488/92, quali recepite sia dagli artt. 4 secondo e 8 primo comma sub e) del DM n. 527/95, sia dalla circolare n. 900315/00 del Dicastero dell'Industria, Commercio e Artigianato». A tale stregua, il relativo fondamento è stato ravvisato non già nel «mero inserimento, nel rendiconto finale, di spese non ammissibili» bensì nel vizio affettante ab initio il procedimento e il provvedimento concessorio, e quindi l'esercizio del potere discrezionale, consistente nell'erogazione di tali «esborsi ... prima della richiesta di finanziamento ... anziché un inadempimento alle condizioni imposte all'atto dell'erogazione del finanziamento», la «risultanza contabile» costituendo invero «il riscontro documentale della mancanza di uno dei requisiti richiesti ab origine per il suo ottenimento». Sotto altro profilo, non può sottacersi che la doglianza relativa al dedotto giudicato implicito risulta inammissibilmente formulata in violazione dell'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. [ rispondendo a principio consolidato che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della relativa giuridica Ric. 2020 n. 05854 sez. SU - ud. 27-04-2021 -6- esistenza pure allorquando la S.C. è (anche) "giudice del fatto" ( v., con particolare con riferimento all'ipotesi dell'error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., 20/6/2019, n. 16591;
Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730;
Cass., 17/1/2007, n. 978 ), assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827;
Cass., 18/3/2015, n. 5424;
Cass., 12/11/2014, n. 24135;
Cass., 18/10/2014, n. 21519;
Cass., 30/9/2014, n. 20594;
Cass., 5 19/6/2014, n. 13984;
Cass., 20/1/2014, n. 987;
Cass., 28/5/2013, n. 13190;
Cass., 20/3/2013, n. 6990;
Cass., 20/7/2012, n. 12664;
Cass., 23/7/2009, n. 17253;
Cass., 19/4/2006, n. 9076;
Cass., 23/1/2006, n. 1221 ) ], non risultando dalla medesima invero debitamente riportato nel ricorso l'atto di appello di controparte. Atto di appello riprodotto viceversa dall'odierno controricorrente, dal quale chiaramente si evince la censura dal medesimo mossa in sede di gravame relativamente alla rilevanza dal giudice di prime cure assegnata all'«inserimento nel rendiconto, da parte dell'impresa, di alcune spese non ammissibili», asseritamente da intendersi viceversa quale «vizio di legittimità che inficiava ab initio il procedimento concessorio, consistente nell'avvio dell'investimento agevolato, da parte della società beneficiaria, in data antecedente alla presentazione del modulo di richiesta delle agevolazioni finanziarie». Avuto riguardo al 2° motivo, va per altro verso osservato che - come anche dal P.G. sottolineato nella sua requisitoria scritta- l'art. 59 L. n. 69 del 2009, dopo avere stabilito che «il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara 11 proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione» (comma 1), dispone che «se entro il termine perentorio di tre mesi Ric. 2020 n. 05854 sez. SU - ud. 27-04-2021 dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute...>> (comma 2). A tale stregua, in applicazione di siffatta disposizione ( che trae origine dalla sentenza Corte Cost. n. 77 del 2007 di illegittimità costituzionale dell'art. 30 L. n. 1034 del 1971, nella parte in cui non prevede che gli effetti -sostanziali e processuali- prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione ) ben può l'attuale ricorrente direttamente riassumere il giudizio avanti al giudice amministrativo, individuato come quello munito di giurisdizione nella controversia de qua ( cfr. Cass., 3/2/2011, n. 2546 ). Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Spese rimesse.
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