Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2005, n. 4808

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non già della semplice omissione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera b) dell'art.1, comma secondo17, della legge n.662 del 1996, che commina una sanzione "una tantum" il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma secondo17 dall'art.59 della legge n.449 del 1997) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purchè il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che, "in subiecta materia", spieghi influenza l'entrata in vigore dell'art.116, commi 8 ss. della legge n.388 del 2000 (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro), attesane la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2005, n. 4808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4808
Data del deposito : 7 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BULLONERIA BALESTRI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326 presso lo studio dell'avvocato S R, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, CLEMENTINA PULLI, FABIO FONZO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 282/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/04/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/05 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

uditi gli avvocati Renato SCOGNAMIGLIO, Antonietta CORETTI, per delega dell'avvocato Fabrizio CORRERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso, per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale notificato il 28 gennaio 1999, gli ispettori dell'INPS di Milano contestavano alla società Bulloneria Balestri: a) di non aver presentato le denunce mensili di cui ai Modelli DM10M e DM10S;
b) di non aver versato i contributi previdenziali per i mesi di febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto, ottobre e dicembre 1997, nonché per i mesi dal febbraio all'ottobre del 1998, per un importo complessivo di L. 215.175.000;
c) di avere indebitamente operato la fiscalizzazione degli oneri sociali relativi ai mesi indicati con riferimento agli anni 1997 e 1998 (nei quali risultavano versati i relativi contributi per un ammontare complessivo di L. 4.978.000);
d) di aver versato contributi inferiori a quelli dovuti relativamente ad uno dei dipendenti, assunto ed occupato con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale, pari a L. 9.125.000.
La Bulloneria Balestri, nei tre mesi successivi, aveva provveduto al pagamento delle ritenute previdenziali (evitando così la punibilità dei fatti contestati in sede penale), mentre l'INPS, dal suo canto, notificando decreto ingiuntivo ed atto di precetto, chiedeva il pagamento della complessiva somma di L. 511.057.473, di cui L. 259.078.000, dovute a titolo di contributi, di L. 46.253.266, a titolo di somma aggiuntiva, e di L. 257.602.246 a titolo di sanzione una tantum.
La società, dopo aver versato un acconto di L. 13.338.000 (di cui 3. 388.000 per spese giudiziali), proponeva opposizione al decreto, lamentando una erronea applicazione, da parte del giudice di merito, delle norme sanzionatorie vigenti in tema di omissione contributiva. Con sentenza del 27.6.2000 il Tribunale di Milano decideva in senso sfavorevole all'opponente, che, nell'interporre appello, censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile al caso di specie le sanzioni pecuniarie previste per l'evasione contributiva, e non quelle per la mera omissione.
La Corte d'appello di Milano con sentenza del 4.5.2001 rigettava a sua volta il gravame sul punto, osservando come la normativa applicabile ricomprendeva anche la fattispecie in oggetto ove, per i mesi rilevati, non erano stati inviati all'INPS i modelli DM10 e DM10/S, indicativi di tutti i dati costitutivi del debito contributivo. Secondo il Giudice del gravame, il fatto che i dati relativi ai quadri presentati dai datori di lavoro
all'amministrazione finanziaria in qualità di sostituti d'imposta fossero accessibili all'INPS e all'INAIL "non poteva supplire alla carenza della "specifica denuncia obbligatoria all'istituto previdenziale per il periodo consentito", sicché, nella specie, al mancato pagamento dei contributi si era aggiunta anche l'omissione di denuncia.
Avverso detta sentenza la società Balestri proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi dei quali il primo interessa la presente sede.
Resisteva l'Inps con controricorso, seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. La sezione lavoro di questa Corte, con ordinanza del 7.11.2003, disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle queste Sezioni Unite, avendo rilevato l'esistenza di un recente contrasto di giurisprudenza, insorto in seno alla sezione stessa, sull'interpretazione dell'art. 1, commi 217 ss. lett. a) e b), della legge 23.12.1996, n. 662. Per il superamento di detto contrasto il Primo Presidente ha disposto, ai sensi dell'art. 374, c. 2 c.p.c., che la Corte si pronunci a Sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - al quale viene limitato Tesarne in questa sede - la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi al c.c, e degli artt. 1, c. 217, lett. b della legge n. 662 del 1996 e 59, c. 22 della legge n. 447 del 1997, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando, in particolare, che nel caso di specie gli ispettori procedenti avevano potuto accertare la mancata corresponsione dei contributi di cui al decreto ingiuntivo opposto, proprio alla stregua dei modelli DM10 e DM10S regolarmente compilati e non ancora trasmessi all'Inps, nonché dalle iscrizioni nei libri aziendali e delle denunzie fiscali. Di conseguenza, inerendo l'inadempienza contestata esclusivamente alla fase solutoria (essendo stati predisposti regolarmente tutti gli elementi indispensabili per l'accertamento dei contributi dovuti) poteva parlarsi di omissioni contributive, e non anche di evasione contributiva, il che avrebbe dovuto giustificare le meno gravi sanzioni previste dall'art. 1, c. 217, lett. a) della citata legge n. 662 del 1996. Resiste l'Inps sostenendo che mentre l'omissione contributiva si sostanzia nel tardivo o mancato versamento delle contribuzioni il cui ammontare è rilevabile da documenti e registrazioni aziendali sempreché presentati, l'evasione contributiva si ha invece - come nella specie - nel caso di inadempimento contributivo accompagnato dall'omessa registrazione o mancata denuncia dei contributi dovuti. Va premesso che l'art. 1, c. 217 della legge n. 662 del 1996, testualmente recita:
"I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti;

la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi