Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2024, n. 40682

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Sentenza
3 ottobre 2024
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3 ottobre 2024

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In tema di sicurezza del lavoro, la delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, trasferisce su un soggetto, non qualificabile come datore di lavoro, le funzioni del predetto, divenendo il delegato garante a titolo derivativo, mentre la delega di gestione ex art. 2381 cod. civ., nell'ambito di strutture societarie complesse, attiene alla ripartizione di ruoli e competenze tra i membri del consiglio amministrazione, concentrando i poteri decisionali e di spesa in capo al delegato, già qualificabile come datore di lavoro a titolo originario. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di delega di funzioni, residua, in capo al delegante, l'obbligo di vigilanza sul delegato, che risulta assolto, ove sia adottato e attuato un efficace modello organizzativo ex art. 30, comma 4, d.lgs. cit., mentre, in ipotesi di delega gestoria di cui all'art. 2381 cod. civ., l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, residuando, in capo all'organo consiliare, i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo).

Nelle società di capitali, gli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro gravano su tutti i membri del consiglio di amministrazione che, pur in caso di delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, o di delega di gestione ex art. 2381 cod. civ., rispondono dell'evento lesivo che costituisca concretizzazione della totale assenza di procedimentalizzazione dell'attività lavorativa, quale espressione di una politica aziendale volta a subordinare al profitto le esigenze della sicurezza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2024, n. 40682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40682
Data del deposito : 3 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

0682-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PA CI -Presidente - Sent. n. sez. 1116/2024 UP 03/10/2024- DANIELA CALAFIORE R.G.N. 34130/2023 ALESSANDRO RANALDI ATTILIO MARI FABIO ANTEZZA -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NT US nato a [...] il [...] NT UI nato a [...] il [...] NT CE PIERUI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli avvocati ALESSANDRA MELANDRI, del Foro di Ravenna, e MARCO MARTINES, del Foro di Forlì, in difesa di NT US, NT UI E NT CE PIERUI, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia indicata in epigrafe e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità per l'omicidio colposo di CA IC, lavoratore alle dipendenze di PAVIMENTAL s.p.a. (di seguito anche, «PAVIMENTAL»), tra gli altri, di IU EN, IG EN e RE PI NE, rispettivamente, presidente e membri del consiglio di amministrazione di PA ST s.p.a. (di seguito anche, PA ST»). Trattasi di società costruttrice e posatrice, in forza di contratto di «fornitura e posa», di lastre in cemento armato per l'esecuzione di una vasca di raccolta delle acque del torrente Lura da parte della citata PAVIMENTAL, appaltatrice dei lavori di realizzazione della terza corsia dell'autostrada A9 (Lainate-Como-Chiasso) nonché committente la realizzazione e la posa delle dette lastre. Quanto alle circostanze del sinistro, in estrema sintesi, i giudici di merito hanno accertato l'evento come verificatosi nel mentre CA IC era intento, insieme ad altri lavoratori alle dipendenze di PAVIMENTAL, nell'esecuzione del getto» di calcestruzzo tra la vasca di contenimento delle acque e le (nove) lastre prefabbricate e precedentemente installate da PA ST, essendo stato travolto da una di esse improvvisamente rovesciatasi a causa di gravissimi errori nelle fasi di produzione e installazione da parte della società da ultimo citata.

2. Avverso la sentenza, negli interessi degli imputati, sono stati proposti ricorsi fondati sulle censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

3. Nell'interesse di IU EN, con motivo unico, si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato per l'omicidio colposo, peraltro omettendo di confrontarsi con gli specifici motivi d'appello, solo in ragione di una comunicazione, da egli effettuata e diretta a PAVIMENTAL, attestante la comprensione della lingua italiana e la capacità di parlarla da parte dei lavoratori che avrebbero dovuto eseguire il montaggio delle lastre per l'esecuzione della vasca di raccolta delle acque del torrente Lura. Quella ritenuta sussistente in capo al ricorrente sarebbe altresì una mera responsabilità di posizione, in violazione del principio di necessaria personalità della responsabilità penale. Il giudizio si sarebbe fondato sulla mera carica di presidente del consiglio di amministrazione, nonostante l'assenza di deleghe a lui 2 conferite e il conferimento di deleghe ad altri, con ariferimento un'organizzazione aziendale particolarmente complessa in seno alla quale a IU EN sarebbe invece spettata la mera rappresentanza legale e l'elaborazione di indirizzi strategici e delle politiche generali societarie. Le circostanze da ultimo evidenziate circa i limiti della posizione di garanzia in capo al prevenuto, per il ricorrente, in considerazione anche dell'imprevedibilità da parte dell'imputato dell'evento verificatosi, si intersecherebbero con il necessario affidamento derivante dalla concorrenza, nella specie, trattandosi di organizzazione complessa, di plurime posizioni di garanzia, ciascuna in grado di interrompere la catena causale.

4. Con il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di IG EN si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato per l'omicidio colposo, nonostante specifiche deduzioni difensive d'appello, solo in ragione dei suoi compiti inerenti alla gestione del controllo qualità, invece non rilevante in materia di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Oltre ai detti limiti della posizione di garanzia in capo all'imputato, per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, trattandosi di organizzazione complessa, la rilevanza delle plurime posizioni di garanzia in seno a PA ST, invero ascritte in rubrica a diversi soggetti. Ciò con particolare riferimento al responsabile di stabilimento, Daniele Amati, al responsabile del montaggio delle lastre, Ernesto Filippi, e agli addetti al controllo qualità (Valter Marcotti e il citato Amati). Non sarebbe stato infine vagliato il fattore eccezionale, quindi idoneo, per la sua imprevedibilità, a interrompere la seriazione causale dell'evento, costituito dalla condotta di EL CC, lavoratore dipendente di PA ST. Il riferimento è, in particolare, all'intervento implicante la modifica delle lastre già costruite da PA ST per PAVIMENTAL, accertato dallo stesso giudicante come causalmente collegato al ribaltamento, consistente nell'inserimento di tasselli previa foratura con trapano del prefabbricato, per sopperire all'assenza delle previste e progettate boccole da inglobare in fase di fabbricazione.

5. Nell'interesse di RE PI NE, con i tre motivi nei quali si articola il ricorso, si deducono violazioni sottese alla conferma da parte della Corte territoriale della condanna dell'imputato per l'omicidio colposo, peraltro omettendo di confrontarsi con gli specifici motivi d'appello, 3 Sarebbe stata sostanzialmente riconosciuta una mera responsabilità di posizione, in violazione del principio di necessaria personalità della responsabilità penale. Il giudizio si sarebbe fondato sulla mera carica di membro del consiglio di amministrazione con delega in materia antinfortunistica ma non implicante il controllo delle procedure finalizzate a garantire la produzione e il montaggio dei prodotti conformi al progetto e sicuri per l'incolumità. Di qui, peraltro, per il ricorrente, la posizione di garanzia, anche in termini di formazione e informazione dei lavoratori, si sarebbe dovuta ritenere sussistente solo con riferimento ai rischi presenti negli ambienti di lavoro e nei confronti dei propri dipendenti, senza potersi estendere alle fasi sia di produzione che di successivo montaggio delle lastre. Il giudice di merito nel riconoscere una posizione di garanzia in capo all'imputato, in ragione della sua qualifica di membro del consiglio di amministrazione, avrebbe fatto riferimento a principi sanciti dalla Suprema Corte (tra cui Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021, dep. 2022, Baccalini, Rv. 282568) ma con riferimento a fattispecie diversa dalla presente, in quanto caratterizzata da assenza di deleghe conferite dai membri del consiglio di amministrazione ad altri soggetti, nella specie invece sussistenti. Al pari di quanto dedotto nell'interesse del coimputato IG EN, oltre ai detti limiti della posizione di garanzia in capo all'imputato, per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto difatti considerare, trattandosi di organizzazione complessa, la rilevanza delle plurime posizioni di garanzia in seno a PA ST, invero ascritte in rubrica a diversi soggetti. Ciò con particolare riferimento al responsabile di stabilimento, Daniele Amati, al responsabile del montaggio delle lastre, Ernesto Filippi, e agli addetti al controllo qualità (Valter Marcotti e il citato Amati). Non sarebbe stato infine vagliato il fattore eccezionale, quindi idoneo, per la sua imprevedibilità, a interrompere la seriazione causale dell'evento, costituito dalla condotta di EL CC, lavoratore dipendente di PA ST. Il riferimento è, al pari di quanto dedotto nell'interesse del coimputato IG EN, all'intervento implicante la modifica delle lastre già costruite per PAVIMENTAL.

6. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle sottese questioni, complessivamente considerati, sono infondati. 4 2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione dei fatti processuali, la Corte d'appello ha confermato la responsabilità per l'omicidio colposo di CA IC, lavoratore alle dipendenze di PAVIMENTAL, tra gli altri, di IU EN, IG EN e RE PI NE, rispettivamente, presidente e membri del consiglio di amministrazione di PA ST. Trattasi di società costruttrice e posatrice, in forza di contratto di «fornitura e posa», di lastre in cemento armato per l'esecuzione di una vasca di raccolta delle acque del torrente Lura da parte della citata PAVIMENTAL, appaltatrice dei lavori di realizzazione della terza corsia dell'autostrada A9 (Lainate-Como-Chiasso) nonché committente la realizzazione e la posa delle dette lastre.

2.1. Dal giudizio di merito sono emerse le seguenti circostanze del sinistro, qui esposte nella parte non controversa. L'evento si è verificato nel mentre CA IC era intento, insieme ad altri lavoratori alle dipendenze di PAVIMENTAL, nell'esecuzione del «getto» di calcestruzzo tra la vasca di contenimento delle acque e le (nove) lastre prefabbricate e precedentemente installate da PA ST, essendo stato travolto da una di esse improvvisamente rovesciatasi a causa di gravissimi errori nelle fasi di produzione e installazione da parte della società da ultimo citata. Il rovesciamento del prefabbricato è stato causato dal cedimento dei vincoli superiori di ancoraggio, perché non eseguiti in fase di costruzione, e, quindi, non inglobati nella lastra, come invece previsto dal

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