Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2019, n. 12554
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Testo completo
4,R 19 ,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
MARIA CRISTINA GIANCOLA
Presidente Canoni per utilizzo di bene demaniale UMBERTO L. C. G.
SCOTTI
Consigliere /Acqua lacustre
COTILDE PARISE
Consigliere Rel. Ud. 07/02/2019 PU
GUIDO MERCOLINO
Consigliere Cron.
LAURA SCALIA
Consigliere R.G.N. 27170/2016 SENTENZA sul ricorso 27170/2016 proposto da: S 2 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n.20, presso lo studio dell'avvocato P C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati E M, L S, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Autorita' di Bacino Laghi di Garda e Idro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova n.96, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B M, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 857/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal cons. PARISE COTILDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C A che ha concluso per il rigetto;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati L S e P C che hanno chiesto l'accoglimento;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato R P che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Brescia - sezione distaccata di Salò- con sentenza pubblicata in data 19/12/2007 rigettava l'opposizione proposta da Sirnnione 2 s.p.a. avverso l'ingiunzione di pagamento di €309.878,44 di data 8-2-2006, emessa nei confronti della società opponente dal Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d'Idro, di seguito Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro.
2. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n.857 del 15.6.2016, pubblicata il 22.9.2016 e notificata il 27.10.2016, ha respinto l'appello proposto da S 2 s.p.a. contro la citata sentenza. Preliminarmente la Corte bresciana ha rilevato che la questione relativa alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche a decidere la controversia non poteva più essere sollevata, stante la maturata preclusione di cui all'art.38 c.p.c.. In via pregiudiziale i Giudici d'appello hanno ritenuto fondata la censura relativa alla nullità degli atti del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata per violazione del diritto alla difesa ed hanno deciso la causa nel merito, rilevando che non ricorreva alcuna delle tassative ipotesi di cui agli artt.353 e 354 c.p.c.. Nel merito la Corte d'appello ha ravvisato sussistente la competenza del Consorzio ad emettere, ai sensi del RD 14-4-1910 n.639, l'ordinanza ingiunzione impugnata, avente ad oggetto il pagamento del canone relativo agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 dovuto per l'utilizzo di acqua demaniale - del Lago di Garda - su area privata. A giudizio della Corte bresciana l'art. 6 della legge regionale Lombardia n.22 del 1998, per quanto interessa nel presente giudizio, ha previsto il trasferimento dalla Regione ai Comuni, anche in forma associata, delle funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni ed a tali funzioni accedono l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi. La Corte d'appello ha ritenuto che il pagamento dei canoni pretesi dal Consorzio non presupponesse l'occupazione di un bene demaniale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante.
3. La sentenza è stata impugnata dalla società soccombente con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. Resiste con controricorso l'Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro.
5. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge regionale Lombardia 29 ottobre 1998 n.22, artt.6 e 11 e relativa tabella B, introdotta con legge regionale 12 gennaio 2002 n.
1. Deduce che i canoni di cui al comma 3 bis dell'art.11 della legge regionale 22/1998, comma introdotto dalla legge regionale 12 gennaio 2002 n.1, concernono
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
MARIA CRISTINA GIANCOLA
Presidente Canoni per utilizzo di bene demaniale UMBERTO L. C. G.
SCOTTI
Consigliere /Acqua lacustre
COTILDE PARISE
Consigliere Rel. Ud. 07/02/2019 PU
GUIDO MERCOLINO
Consigliere Cron.
LAURA SCALIA
Consigliere R.G.N. 27170/2016 SENTENZA sul ricorso 27170/2016 proposto da: S 2 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n.20, presso lo studio dell'avvocato P C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati E M, L S, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Autorita' di Bacino Laghi di Garda e Idro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova n.96, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B M, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 857/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal cons. PARISE COTILDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C A che ha concluso per il rigetto;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati L S e P C che hanno chiesto l'accoglimento;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato R P che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Brescia - sezione distaccata di Salò- con sentenza pubblicata in data 19/12/2007 rigettava l'opposizione proposta da Sirnnione 2 s.p.a. avverso l'ingiunzione di pagamento di €309.878,44 di data 8-2-2006, emessa nei confronti della società opponente dal Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d'Idro, di seguito Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro.
2. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n.857 del 15.6.2016, pubblicata il 22.9.2016 e notificata il 27.10.2016, ha respinto l'appello proposto da S 2 s.p.a. contro la citata sentenza. Preliminarmente la Corte bresciana ha rilevato che la questione relativa alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche a decidere la controversia non poteva più essere sollevata, stante la maturata preclusione di cui all'art.38 c.p.c.. In via pregiudiziale i Giudici d'appello hanno ritenuto fondata la censura relativa alla nullità degli atti del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata per violazione del diritto alla difesa ed hanno deciso la causa nel merito, rilevando che non ricorreva alcuna delle tassative ipotesi di cui agli artt.353 e 354 c.p.c.. Nel merito la Corte d'appello ha ravvisato sussistente la competenza del Consorzio ad emettere, ai sensi del RD 14-4-1910 n.639, l'ordinanza ingiunzione impugnata, avente ad oggetto il pagamento del canone relativo agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 dovuto per l'utilizzo di acqua demaniale - del Lago di Garda - su area privata. A giudizio della Corte bresciana l'art. 6 della legge regionale Lombardia n.22 del 1998, per quanto interessa nel presente giudizio, ha previsto il trasferimento dalla Regione ai Comuni, anche in forma associata, delle funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni ed a tali funzioni accedono l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi. La Corte d'appello ha ritenuto che il pagamento dei canoni pretesi dal Consorzio non presupponesse l'occupazione di un bene demaniale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante.
3. La sentenza è stata impugnata dalla società soccombente con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. Resiste con controricorso l'Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro.
5. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge regionale Lombardia 29 ottobre 1998 n.22, artt.6 e 11 e relativa tabella B, introdotta con legge regionale 12 gennaio 2002 n.
1. Deduce che i canoni di cui al comma 3 bis dell'art.11 della legge regionale 22/1998, comma introdotto dalla legge regionale 12 gennaio 2002 n.1, concernono
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