Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2023, n. 5694
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L'apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto contrattuale determina, per regola generale ex art. 72, comma 6, l.fall., valevole anche per l'appalto, l'inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento.
È nullo il lodo emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall'art. 81 l.fall. all'organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto d'appalto a cui accede la clausola compromissoria, senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta; ne consegue l'inettitudine a produrre effetti nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell'appalto derivante dall'apertura del concorso ha effetto legale "ex nunc", solo risolutivamente condizionato alla eventuale decisione di subentro del commissario, sicché gli arbitri difettano in radice di "potestas judicandi".
Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l'accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l'appaltatore), stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale, a cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice (nella specie, il committente) se il rapporto è ancora pendente e, cioè, non esaurito ai sensi dell'art. 72 l.fall.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 16307/2018 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 5694/2023 Data pubblicazione 23/02/2023 LA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ARBITRATO LODO PASQUALE D'ASCOLA Primo Presidente F.F. LCA Ud.22/11/2022 GIACOMO MARIA STALLA Consigliere PU MASSIMO FERRO Consigliere-Rel. ENRICO SCODITTI Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere ANTONELLO COSENTINO Consigliere LINA RUBINO Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere CATERINA MAROTTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16307/2018 R.G. proposto da: TECTON SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato R C (RSSCLD62M03H501F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRANCHETTI CORRADO (BRNCRD57D25H223J), DESCOVICH MARCATO GREGORIO (DSCGGR73E01A944B), DALL'ARGINE ROBERTA (DLLRRT71S67G337W), DELLA CASA SIMONA (DLLSMN72L59F257W) -ricorrente-
contro
R.G. 16307- 2018 udienza S.U. 22 novembre 2022 pag. 1 di 27 cons.est. M. Ferro Numero registro generale 16307/2018 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 5694/2023 CMA COOPERATIVA MODENESE AUTOTRASPORTATORI SOC COOP Data pubblicazione 23/02/2023 IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato MELITI MARCO (MLTMRC63P06H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOVIENI ANSELMO (SVNNLM66S15F257F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2810/2017 depositata il 28/11/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2022 dal Consigliere MASSIMO FERRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Annamaria Soldi, che ha concluso per il rigetto del secondo motivo ove pone una questione preliminare, l'accoglimento del primo motivo e, relativamente alla violazione dell'art.24 l.f., la dichiarazione di improcedibilità della domanda di risarcimento extracontrattuale;
uditi gli avvocati Descovich e Camporeale.
FATTI DI CAUSA
1. La società TECTON soc. coop. in LCA chiede la cassazione della sentenza App. Bologna 28.11.2017. n. 2810 che ne ha rigettato l'impugnazione promossa avverso il lodo depositato il 12.11.2014 e così reso da collegio arbitrale dopo domanda introduttiva verso la controparte CMA, cooperativa a sua volta in LCA;
2. ha premesso la corte d'appello che: a) nel 2012 le due società, allora in bonis, avevano concluso un subappalto per opere su immobile di un terzo, convenendo i corrispettivi a favore dell'esecutrice CMA;
b) controvertendosi sui pagamenti, Tecton nel 2013 notificava a CMA domanda introduttiva di giudizio arbitrale, per sentir dichiarare la risoluzione del contratto, la rideterminazione del dovuto sul solo valore venale delle opere, il credito risarcitorio per i danni subiti a seguito della istanza di fallimento svolta da controparte R.G. 16307- 2018 udienza S.U. 22 novembre 2022 pag. 2 di 27 Numero registro generale 16307/2018 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 5694/2023 (e, in prosieguo, concordemente rinunziata);
c) il lodo arbitrale Data pubblicazione 23/02/2023 rigettava la domanda di risoluzione del subappalto ed invece condannava, rispettivamente, CMA al risarcimento dei danni e Tecton ad un maggior corrispettivo per i lavori;
c) Tecton impugnava il lodo per nullità in ragione di estraneità alla convenzione di arbitrato e violazione del contraddittorio ex art.816-sexies c.p.c., a fronte della pregressa sottoposizione di CMA alla liquidazione coatta amministrativa (con pubblicazione del D.M. 30.10.2014), la conseguente risoluzione di diritto del contratto e, con essa, la inefficacia della clausola compromissoria, la insussistente carenza d'interesse alla risoluzione dell'appalto (in violazione degli artt.100 c.p.c., 1233 e 1458 c.c.), l'erroneo assorbimento della domanda di arricchimento senza causa (in violazione degli artt. 1223, 1458 e 2041 c.c.) e infine l'indebita determinazione equitativa del danno liquidato;
3. la corte ha ritenuto infondata l'impugnazione, in quanto: a) per un verso, Tecton era priva d'interesse a sollevare la violazione della convenzione d'arbitrato e delle regole del contraddittorio e, per altro, nessun onere di provocare la prosecuzione del giudizio incombeva sugli arbitri, posto che, stante l'ammissione di CMA alla LCA già il 16 ottobre 2014 “quando tutte le attività difensive era state espletate”, non trovava applicazione l'invocata norma sulla morte, estinzione o perdita di capacità della parte;
b) non ricorreva, nella specie, alcuna risoluzione del subappalto quale mera conseguenza dell'apertura della LCA e dunque applicazione degli artt.81,83bis e 201 l.f., essendo stato il lodo reso allorché il contratto cui accedeva “era ancora valido ed efficace, non avendo avuto corso alcuna risoluzione”, pertanto “quiescente”, potendo infatti il commissario liquidatore – nominato in sede di apertura della LCA il 30 ottobre 2014 – nel termine di 60 giorni manifestare il proprio intento di prosecuzione o scioglimento e non risultando, alla citata data della pronuncia, alcuna scelta dell'organo concorsuale;
c) nemmeno era R.G. 16307- 2018 udienza S.U. 22 novembre 2022 pag. 3 di 27 Numero registro generale 16307/2018 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 5694/2023 efficace la dichiarazione risolutiva, secondo clausola specifica, Data pubblicazione 23/02/2023 manifestata da Tecton il 18.12.2014, poggiando su previsione pattizia (art.17 contr. app.) soccombente rispetto al precetto dell'art.72 co.6 l.f., applicabile anche alle LCA e tale da rendere improduttiva di effetti una diversa volontà delle parti che faccia dipendere dall'apertura del concorso la risoluzione;
d) non sussistevano le violazioni sul merito della decisione, sia per non aver Tecton impugnato la censura arbitrale sul difetto d'interesse (dovuto a mancata proposizione di domanda risarcitoria contrattuale, a fronte della esecuzione del subappalto), sia per mancata prova di inadempimento e di altri e diversi danni (non accertati secondo criterio diverso dall'applicata equità integrativa);
4. il ricorso di Tecton, a sua volta subentrata in LCA nel corso del giudizio (D.M. 7.10.2019), è su due motivi, cui resiste CMA con controricorso;
5. nei motivi, la committente TECTON denuncia, per un verso, la violazione degli artt. 829, co. 1, nn. 4 e 9 c.p.c. e degli artt. 21, 52 e 93 l.f., ipotizzando la nullità del lodo, emesso da arbitri ignari dell'avvio di una procedura concorsuale di LCA al momento della sua emissione, con connesso mancato rispetto dei limiti della convenzione di arbitrato e del principio del contraddittorio;
per altro verso, la stessa parte censura la violazione della richiamata norma del codice di rito e degli artt. 72, 81, 83, 83-bis e 201 l.f., deducendo che il contratto di subappalto si sarebbe comunque sciolto per la mancata dichiarazione di subentro da parte del commissario liquidatore, conseguendone il venir meno anche della clausola arbitrale, con essa ogni vincolatività della convenzione d'arbitrato, dunque altresì il potere degli arbitri di decidere la controversia ad essi devoluta;
6. la causa è stata un prima volta disposta in trattazione per la pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione civile del 6.8.2021, n. 22463;
a seguito della udienza (acquisito il R.G. 16307- 2018 udienza S.U. 22 novembre 2022 pag. 4 di 27 Numero registro generale 16307/2018 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 5694/2023 parere del P.G., con conclusioni di rigetto del ricorso), con ulteriore Data pubblicazione 23/02/2023 ordinanza interlocutoria n. 8591, depositata il 16 marzo 2022, il Collegio della Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per la valutazione, poi e così avvenuta, dell'assegnazione alle Sezioni Unite;
7. le questioni rimesse all'esame delle Sezioni Unite, pur in diversa relazione di effettiva pertinenza rispetto all'attualità dei motivi di ricorso sopravvenuti rispetto ai temi trattati e decisi dal giudice di merito, sono compendiabili nei seguenti quesiti: A) quale sia la sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto (o di subappalto) e già attivata, in conseguenza della liquidazione coatta amministrativa di una parte nei cui confronti sia stata comunque proposta una domanda di accertamento di un credito e conseguente condanna (nella specie, prima dell'appaltatore) e se, in particolare, permanga la potestas judicandi degli arbitri che, a prescindere dalla consapevolezza dell'intervenuta apertura della procedura concorsuale, pronuncino il lodo durante il decorso del termine di 60 giorni che l'art. 81 l.f. assegna al commissario liquidatore della LCA (al pari del curatore fallimentare) per decidere di subentrare nel rapporto contrattuale d'appalto o di determinarne anche per inerzia lo scioglimento;
B) se l'art. 72, co. 6, l.f., che sancisce l'inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento (o, nella specie, anche LCA), sia disposizione applicabile ai soli contratti non ancora eseguiti da entrambi i contraenti oppure anche ai contratti non più in esecuzione;
8. il ricorso è stato trattato in pubblica udienza, con le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale e sopra riferite;
le parti, a propria volta, hanno concluso secondo i rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: R.G. 16307- 2018 udienza S.U. 22 novembre 2022 pag. 5 di 27 Numero registro generale 16307/2018 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 5694/2023 1. osserva preliminarmente il Collegio che nessuna influenza Data pubblicazione 23/02/2023 spiega sulla procedibilità del ricorso il sopravvenuto ingresso anche dell'originario ricorrente nella procedura concorsuale di LCA, trovando per essa applicazione il principio, espresso in termini con