Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/04/2019, n. 9681
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L'addizionale del 10% del canone di concessione di derivazione idroelettrica, prevista dall'art. 18, comma 4, della legge n. 36 del 1994 (come richiamato dall'art. 93, comma 5-quinquies, della l. n. 7 del 2003 della regione Abruzzo), non è più dovuta dal concessionario per effetto dell'abrogazione della legge citata ad opera dell'art. 175, lett. u), del d.lgs. n. 152 del 2006, decorrente con effetto immediato dalla data della sua entrata in vigore, atteso che il regime transitorio previsto dall'art. 170 del medesimo testo normativo è circoscritto alla materia disciplinata dalla parte terza, nella quale non risultano contemplate disposizioni in materia di addizionali sui canoni di concessione.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 9 68 1-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - CONTENZIOSO - Presidente Sezione - S PTTI Ud. 26/2/2019 - CAMILLA DI IASI - Presidente Sezione - PU R.G.N. 9074/2017 LUCIA TRIA - Consigliere - Ron 9681 Rep. G BOGNI - Consigliere - ем. E L BTA - Consigliere - M A - Consigliere - A GIUSTI - Consigliere - Rel. Consigliere -A C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9074-2017 proposto da: REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro 108 19 ENEL GREEN POWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COURMAYEUR 79, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 320/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 23/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/2/2019 dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati M D C per l'Avvocatura Generale dello Stato e Gianfranco Mazzullo.
FATTI DI CAUSA
La s.p.a. Enel Green Power conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche del Lazio la Regione Abruzzo contestando la richiesta effettuata da quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 1.300.650,07, a titolo di conguaglio per il periodo 2001-2012 dei canoni di concessione di derivazione idroelettrica del fiume Sangro a servizio della "Centrale di Villa Santa Maria" per una potenza nominale di Kw 42.406,13, sita in località S. Angelo del Pesco del Comune di Villa Santa Maria (CH). A sostegno dell'avanzata domanda la suddetta società eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale in ordine alla richiesta della somma di euro 18.307,84 (relativa all'anno 2001), sul presupposto della tardiva richiesta della Regione Abruzzo, nonché il difetto di giurisdizione (in favore di quella del giudice tributario), deducendo di non essere tenuta al pagamento dell'addizionale del 10% del canone di concessione, già Ric. 2017 n. 09074 sez. SU - ud. 26-02-2019 -2- prevista dall'art. 18, comma 4, della legge statale n. 36/1994, poi introdotta per l'Abruzzo dalla legge regionale n. 7/2003, ai sensi del suo art. 93, comma 5-quinquies. Quest'ultima doglianza veniva giustificata in ragione della ravvisata intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 175 del d. lgs. n. 152/2006, della citata legge n. 36/1994 e, quindi, del relativo art. 18, con la conseguenza che l'indicata pretesa regionale dell'addizionale era rimasta priva di fondamento. Con riferimento, poi, all'annualità 2012, la società ricorrente lamentava che fosse stato richiesto un canone di concessione duplicato rispetto a quello dell'anno precedente, in applicazione dell'art. 12 della legge della Regione Abruzzo n. 25/2011, di cui eccepiva l'illegittimità costituzionale, con riguardo agli artt. 117, comma 3, e 3 Cost. . Si costituiva la Regione Abruzzo, la quale si opponeva all'accoglimento della domanda della società ricorrente ed eccepiva l'incompetenza del TRAP adito in favore del TSAP in ordine alla richiesta riferita alla delibera di aumento del canone concessorio per l'annualità 2012. Il TRAP del Lazio, con sentenza n. 6/2015, respingeva l'eccezione di prescrizione siccome il decorso del relativo termine era stato idoneamente interrotto (con lettera del 17 gennaio 2002) ed affermava la sussistenza della propria giurisdizione con riferimento alla richiesta dell'addizionale, che, tuttavia, riteneva non dovuta in conseguenza della sopravvenuta abrogazione per incompatibilità dell'inerente previsione;
rilevava, inoltre, la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale. Entrambe le parti proponevano distinti atti di appello (i cui giudizi venivano poi riuniti) avverso la menzionata sentenza del TRAP ed entrambe le impugnazioni venivano respinte dal Ric. 2017 n. 09074 sez. SU - ud. 26-02-2019 -3- Tribunale Superiore delle acque pubbliche con sentenza n. 320/2016. In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede (avuto riguardo alle censure dedotte con il successivo ricorso per cassazione), con quest'ultima sentenza veniva specificamente rigettato il terzo motivo dell'appello della Regione Abruzzo con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 93 della legge regionale n. 7 del 2003, nonché dell'art. 170, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006, in combinato disposto con l'art. 18 della legge n. 36/1994, nella parte in cui il TRAP aveva ritenuto che fosse intervenuta l'abrogazione dell'appena citato art. 18 della legge n. 36/1994 ad opera dell'art. 175 del predetto d. lgs. n. 152/2006 e tanto sul presupposto che, per un verso, la rilevata abrogazione non poteva intervenire prima dell'adozione di tutti gli atti attuativi (come previsto dall'art. 170, comma 1, dello stesso d. lgs. n. 152/2006) e, per altro verso, che la stessa Regione godeva di potestà legislativa ed amministrativa in materia. Avverso la pronuncia di secondo grado del TSAP ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la Regione Abruzzo, resistito con controricorso dall'intimata s.p.a. Enel Green Power, illustrato con memoria difensiva conclusionale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la Regione ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, comma - 1, n. 3, c.p.c. dell'art. 175, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 170, comma 11, dello stesso d.l.gs. . - avutoA sostegno di tale doglianza la Regione ricorrente riguardo al rigetto del terzo motivo dell'appello proposto contro la sentenza del TRAP – ha