Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2022, n. 48061

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2022, n. 48061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48061
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAMDI FAICAL (CUI 049P2YN) nato il 29/12/1988 avverso la sentenza del 20/02/2020 del GIUDICE DI PACE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Giudice di Pace perché, previa rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato, con trascrizione del relativo decreto in una lingua a lui nota, provveda all'ulteriore corso del giudizio. udito il difensore E' presente l'avvocato V G del foro di RAVENNA in difesa di HAMDI FAICAL (CUI 049P2YN) che conclude riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 20 febbraio 2020 il Giudice di Pace di Ravenna ha dichiarato F H colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, accertata in Ravenna il 6 settembre 2018, condannandolo alla pena di € 3.500 di ammenda.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione all'omessa traduzione in lingua araba del decreto di citazione a giudizio. L'imputato, cittadino extracomunitario, aveva dichiarato di non comprendere la lingua italiana, ma il decreto di citazione non era stato tradotto in lingua araba né in altra lingua conosciuta dall'imputato;
la difesa aveva, all'udienza del 26 settembre 2019, eccepito la nullità della citazione a giudizio, ma il primo giudice aveva respinto l'eccezione sul rilievo che l'imputato avesse, al momento dell'elezione di domicilio, il cui verbale era stato tradotto in lingua araba, conosciuto l'imputazione. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge essendo stata omessa la verifica se l'imputato avesse fatto ingresso in Italia per motivi di turismo o di studio.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi