Cass. civ., sez. III, sentenza 23/09/2013, n. 21729

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La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, non è soggetta al limite di durata quinquennale previsto dall'art. 2596 cod. civ. per gli accordi limitativi della concorrenza, a meno che non possa qualificarsi come un autonomo patto, nel qual caso però il limite temporale di validità del patto di non concorrenza non si estende alla durata del contratto di somministrazione.

La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all'operatività dell'art. 2596 cod. civ. che impone tale forma, "ad probationem", per il patto che limita la concorrenza.

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l'avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione).

Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/09/2013, n. 21729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21729
Data del deposito : 23 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. U F - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. B G L - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. C F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29971-2007 proposto da:
SICENTECNICA S.R.L. IN LIQ., (già FALLIMENTO SICENTECNICA S.R.L. IN LIQ.), in persona del legale rappresentante dott. L F M, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA

5, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;



- ricorrente -


contro
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPANA S.A.;

- intimata -
sul ricorso 712-2008 proposto da:
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPANA S.A., in persona del suo procuratore, L M P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VENTIQUATTRO MAGGIO

43, presso lo studio dell'avvocato C M G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C E M giusta procura in atti;



- ricorrente -


contro
SICENTECNICA S.R.L. IN LIQ., (già FALLIMENTO SICENTECNICA S.R.L. IN LIQ.), in persona del legale rappresentante dott. L F M, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA

5, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 2481/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2007 R.G.N. 6502/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l'Avvocato GIOVANNI ARIETA;

udito l'Avvocato MONICA CURCURUTO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA

Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del 2 motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale, assorbito il 4 motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1993 il Fallimento della Sicentenica S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Safel S.A.., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (quantificati in L. due miliardi) subiti per la violazione del patto di esclusiva relativo al contratto di somministrazione per la distribuzione in Italia degli elettrodomestici contrassegnati dal marchio "Superser". La convenuta si costituiva contestando la domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6336/2004 del 26 febbraio 2004, condannava la B.S. Electrodomesticos S.A. (nuova denominazione della Safel S.A.) al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 1.500.000, oltre interessi decorrenti dalla data della sentenza, nonché delle spese di lite.
Avverso tale decisione la BSH Electromesticos Espana S.A. proponeva appello, cui resisteva il Fallimento Sicentecnica S.r.l. in liquidazione.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 maggio 2007, riformando la decisione gravata, condannava l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di Euro 350.000,00, oltre interessi decorrenti dalla sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di merito il Fallimento Sicentecnica S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La BSH Electromesticos Espana S.A. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi al quale ha resistito con controricorso il ricorrente principale. In data 3 luglio 2013 è stato depositato dalla Sicentecnica S.r.l. in liquidazione - rientrata in bonis a seguito del provvedimento del 27 ottobre 2008 del Tribunale di Roma di chiusura della procedura fallimentare - un atto di intervento, cui risultano allegati alcuni documenti, notificato alla ricorrente controricorrente incidentale. La Sicentecnica S.r.l. in liquidazione e la controricorrente ricorrente incidentale hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza.


2. Deve ritenersi ammissibile e rituale l'intervento spiegato dalla Sicentecnica S.r.l. in liquidazione tornata in bonis, con atto di intervento partecipato alla controparte mediante notificazione, alla luce della recente sentenza di questa Corte del 22 aprile 2013, n. 9692, secondo cui, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, ne' appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste
ultime è priva di carattere innovativo. Tale principio, mutatis mutandis, ben può applicarsi in caso di chiusura del fallimento, che priva il curatore della capacità di stare in giudizio e in cui, peraltro, non si verifica una successione nel processo ma si ha un mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto tornato in bonis. Ne consegue che deve ritenersi non più condivisibile l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 18 aprile 2006, n. 8959 secondo cui, se è pur vero che la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato in bonis al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura, tale principio non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., sicché non è consentito il deposito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., di documenti attestanti la chiusura del fallimento.


3. Il Fallimento Sicentecnica S.r.l. in liquidazione ha eccepito, nel controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4, il "difetto di legittimazione della Società resistente" e il "difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, del suo sedicente procuratore", sostenendo che la controricorrente ricorrente incidentale si sarebbe costituita con una denominazione diversa da quella del secondo grado ed in persona di soggetto autoproclamatosi procuratore della società iberica in virtù di atto notarile, senza far riferimento ne' ad una trasformazione ne' ad un cambio di denominazione da parte della predetta società.


3.1. Tali eccezioni vanno disattese perché infondate. Anche l'appello, infatti, risulta proposto dalla BSH Electromesticos Espana S.A., e, quindi, dalla medesima società costituitasi in questa sede. Inoltre, non sussiste l'eccepito difetto di rappresentanza in capo a L M P, derivando i poteri della stessa, come indicato nella procura a margine del controricorso e ricorso incidentale, dalla procura del 22 settembre 2006 per atto n. 5983 del notaio Juan- Miguel Bellod di S conferita dal Consigliere delegato della BHS Electromesticos Espana S.A. (v., in particolare, lettera A, n. 7).
Tale procura è stata prodotta in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. Al riguardo si osserva che nel giudizio di cassazione,
l'onere, imposto dall'art. 372 c.p.c., comma 2, di notificare alle altre parti l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito dello stesso, è inteso a garantire il contraddittorio sulla produzione di parte, e deve pertanto ritenersi adempiuto qualora risulti che tale contraddittorio è stato comunque assicurato (Cass. 5 febbraio 2007, n. 2452), come nel caso all'esame, a seguito di richiamo del documento nella memoria e di intervento all'udienza di discussione del difensore della controparte (Cass., sez. un., 19 giugno 2000, n. 450;
Cass. 15 gennaio 2003, n. 529).

4. Ai ricorsi in esame si applica il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c. - inserito nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) - in considerazione della data di pubblicazione della
sentenza impugnata (31 maggio 2007).


5. Vanno preliminarmente esaminati i primi tre motivi del ricorso incidentale, che non è condizionato, come ritiene il ricorrente principale (controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4, p. 1).

6. Con il primo motivo, corredato di idoneo ed. quesito di fatto, lamentando insufficiente motivazione sul punto decisivo della prova della commissione e della datazione di condotte contrarie all'accordo, la BSH Electromesticos Espana S.A. assume che, in relazione alla commissione di condotte contrarie al patto di esclusiva, segnatamente nell'arco temporale "metà 1983 - metà 1986", la sentenza impugnata, facendo generico riferimento alla necessità di una considerazione "unitaria" degli argomenti esposti nella sentenza di primo grado, ometterebbe di indicare da quali di tali argomenti dovrebbe trarsi la dimostrazione del predetto fatto controverso e ciò con particolare riguardo alle ammissioni di cui a p. 4 della detta sentenza, attenendo le stesse ad epoca anteriore al già indicato periodo.


6.1. Il motivo - pur prescindendo dal profilo di inammissibilità relativo al difetto di autosufficienza, non avendo la BHS Electromesticos Espana S.A. assolto l'onere, posto a suo carico, di riportare il contenuto delle acquisizioni istruttorie del primo grado (documenti e perizia di parte) cui si fa riferimento nel motivo all'esame per lamentane l'omessa valutazione (Cass. 3 luglio 2009, n. 15628;
Cass. 9 aprile 2013, n. 8569) - è comunque infondato, tenuto conto che, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, n. 8767). La Corte territoriale, infatti, con motivazione stringata ma esauriente, ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del patto di esclusiva e della sua violazione, evidenziando (v. p. 4 e 5 della sentenza impugnata) che gli argomenti esposti dal Tribunale vanno considerati unitariamente soprattutto in relazione alle esplicite ammissioni contenute nella comparsa di risposta di primo grado in cui l'attuale controricorrente ricorrente incidentale ha riconosciuto che "l'accordo in forza del quale l'allora Safel si era obbligata nei confronti della Sicentecnica alla somministrazione in esclusiva dei prodotti con il marchio Superser fu concluso in Pamplona durante una visita dei rappresentanti della Sicentecnica presso la sede della Safel, come risulta dalla lettera inviata in data 19.5.1978 e dalla successiva corrispondenza intercorsa tra le parti". La Corte di merito ha altresì evidenziato che la prova che il contratto di cui si discute in causa "fosse iniziato con la garanzia della esclusiva e che fosse ancora così praticato a distanza di dieci anni" - riferendosi a tale riguardo evidentemente anche alle lettere richiamate a p. 3 della sentenza impugnata, l'ultima delle quali è del 7 gennaio 1986 - "giustifica la presunzione che così fosse stato anche nel periodo intermedio, mancando ogni allegazione di quant'altro (se non nel 1975 recte 1978) l'esclusiva esistente nel 1986 sarebbe stata pattuita".

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