Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 897

CASS
Sentenza
3 febbraio 1999
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CASS
Sentenza
3 febbraio 1999

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Massime • 1

La norma di cui all'art. 3 della legge 898/86 (secondo la quale, in caso di percezione indebita di aiuti comunitari, il percettore è tenuto, oltre alla restituzione del relativo importo, anche al pagamento di una sanzione amministrativa di importo equivalente, potendo entrambi gli importi dovuti essere richiesti contestualmente con ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della legge 689/81) va interpretata nel senso che, ove la restituzione del contributo indebitamente percetto non sia avvenuta a seguito di emissione dell'ordinanza ingiunzione (con contestuale pagamento della sanzione amministrativa), l'avvenuta restituzione dell'intero importo percepito a titolo di aiuto comunitario sulla base della semplice richiesta dell'amministrazione, non essendo correlata alla mancata impugnazione di un atto amministrativo coercitivo idoneo a diventare definitivo, non impedisce all'interessato, in sede di opposizione all'ordinanza irrogativa della sanzione, di contestare la misura della sanzione stessa, allegando la circostanza che, pur avendo egli restituito l'intero importo del contributo, le somme percepite in violazione dell'art. 2 legge 898/86 erano in realtà di importo inferiore, essendo stata una parte dei terreni effettivamente ritirata dalla produzione, così che la sanzione non andava correlata alla somma restituita, bensì a quella indebitamente percetta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 897
Data del deposito : 3 febbraio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO BALZANI 13, presso l'avvocato S. PALMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ARMANDO D'IPPOLITO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, Ispettorato Centrale Repressione Frodi, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 64/96 della Pretura di BRINDISI, Sezione distaccata di CEGLIE MESSAPICO, depositata il 12/10/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del primo motivo;

l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo

1. IC GI, con ricorso depositato il 6 luglio 1995, proponeva opposizione dinanzi al ET di Brindisi, sezione distaccata di Ceglie Messapica, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 190/95, emessa dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di lire 34.338.465 a titolo di sanzione amministrativa per avere conseguito indebitamente aiuti comunitari al ritiro dalla produzione di terreno seminativo nella campagna 1988/89. Deduceva la prescrizione della sanzione amministrativa, nonché l'erronea determinazione della somma dovuta in relazione all'effettiva superficie di seminativo ritirata dalla produzione. Instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il ET, con sentenza depositata il 12 ottobre 1996, rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la IC, formulando due motivi, ai quali l'Amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e 4 della legge n. 898 del 1986. Si deduce in proposito che il ET ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di inesistenza giuridica dell'atto di accertamento. Si deduce specificamente al riguardo che il Ministero avrebbe accettato tacitamente il contraddittorio sul punto e che, comunque, trattavasi di una nullità dell'ingiunzione rilevabile di ufficio, attenendo alla inesistenza giuridica del verbale di accertamento, la cui notifica deve necessariamente precedere l'ingiunzione. Quanto al merito di tale doglianza, si deduce che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi si era limitato, con una nota, a comunicare alla odierna ricorrente che a seguito di accertamenti effettuati era stato rilevato che i terreni seminativi effettivamente messi a riposo ammontavano ad ha 32 e non 54,70 come dichiarato. Tale atto non era configurabile, secondo la ricorrente, quale verbale di accertamento ai sensi

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